Nel medesimo procedimento, la mancata notifica al debitore di una successiva istanza di fallimento non determina la violazione del suo diritto di difesa
di Andrea Cassini, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 3189/2021 del 10/02/2021 (Ud. 17/11/2020), Pr. M. Ferro – Rel. P. Vella.
Parole chiave: Fallimento – dichiarazione di fallimento – ricorso – deposito di altre istanze – notificazione – necessità – esclusione.
Massima: “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti” (massima ufficiale).
Disposizione applicate: Art. 15 l. fall..
CASO
Beta Srl, unitamente a Tizio e Caio, in proprio nonché quali legali rappresentanti di detta società, hanno proposto ricorso in cassazione perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato correttamente alcuni fatti decisivi del giudizio che hanno portato alla dichiarazione di fallimento.
Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentano – in primis – l’omessa notifica nei loro confronti di due ricorsi di fallimento depositati successivamente al primo, in relazione ai quali i falliti non sarebbero stati in grado di esercitare il diritto di difesa in ragione della mancata conoscenza di tali istanze.
Di poi, a loro avviso, la Corte avrebbe errato per non aver considerato che solo con le due istanze successive era stato superato il limite imposto dall’art. 15, ult. co., l. fall. e per non aver garantito il contradditorio tra le parti, in quanto la riunione al ricorso principale era avvenuta dopo che la causa era stata trattenuta in decisione.
SOLUZIONE
Nonostante le doglianze prospettate dai ricorrenti, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso “poiché non coglie – e quindi non censura adeguatamente – la ratio decidendi della decisione impugnata”, essendo stati rispettati tutti i presupposti previsti dalla legge fallimentare.
Per i giudici di legittimità la sentenza della Corte d’appello è risultata corretta pure in punto di diritto, nonché conforme ad altri precedenti della stessa Cassazione, secondo i quali non è necessaria la notifica al fallendo di tutti i ricorsi depositati dopo il primo, dal momento che deve essere lo stesso debitore ad interessarsi e seguire lo sviluppo della procedura che potrebbe portare alla sua dichiarazione di fallimento.
QUESTIONI
La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte è già stata trattata negli anni ed ha sempre portato alla conferma della massima sopra indicata.
Infatti, anche dalla lettura dei precedenti richiamati nella pronuncia in commento, si ricava un duplice onere in capo al soggetto nei cui confronti viene proposto un ricorso di fallimento. Anzitutto il resistente deve verificare l’andamento dell’iter prefallimentare e, in seguito, assumere ogni iniziativa a tutela dei propri diritti.
Da ciò ne consegue che non determina, di per sé, la lesione del diritto di difesa la mancata notificazione e/o conoscenza di una seconda ed ulteriore domanda di fallimento, proposta correttamente da un creditore, che porti poi alla dichiarazione di fallimento.
Vi è comunque un’eccezione a tali principi rappresentata dall’ipotesi in cui il fallendo deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee ad inibire l’istanza ulteriore. In ogni caso, il debitore deve illustrare le ragioni di una notifica addizionale, così come deve prendere le difese su un ricorso di cui è venuto a conoscenza, perché già costituto nel “fascicolo”, ma che non gli è stato notificato.
Nel caso in cui invece non si provveda ad una specifica allegazione di siffatte circostanze, non può ritenersi consumata alcuna violazione sostanziale né del diritto di difesa né, tantomeno, del principio del contradditorio.
Tornando poi al caso prospettato, nel corso dell’istruttoria prefallimentare siano stati rispettati tutti i requisiti per la dichiarazione di fallimento e la desistenza relativa alla prima istanza era stata depositata addirittura dopo la pubblicazione della sentenza, con esclusione, dunque, di qualsivoglia contestazione sul punto.
Sicché, a prescindere dalle peculiarità di ogni singola fattispecie, ciò che rileva è il principio per cui il debitore non possa appellarsi apoditticamente al presupposto della non dichiarabilità d’ufficio del procedimento di fallimento e al contempo invocare la violazione del proprio diritto di difesa e del mancato rispetto del contradditorio, poiché è suo onere attivarsi prontamente e conoscere quanto accade e viene depositato nel corso della fase istruttoria, comprese le nuove domande di fallimento.