Nei giudizi di merito la mancata elezione di domicilio “fisico” è ormai – quasi sempre – priva di conseguenze negative per la parte
di Andrea Ricuperati Scarica in PDFCass. civ., Sez. VI – 3, ord., 14 dicembre 2017, n. 30139 – Pres. Amendola – Rel. Vincenti
Notificazioni in materia civile – Procedimento davanti al giudice di pace, al tribunale od alla corte d’appello – Notificazione alla parte presso il difensore – Difensore fisicamente domiciliato fuori dal circondario dell’autorità giudiziaria tribunale adita – Notificazione a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale del difensore – Necessità – Limiti (c.p.c., artt. 141, 170, 285, 330; r.d. 22.1.1934, n. 37, art. 82; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-sexies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 6-bis; d.m. 21.2.2011, n. 44, art. 7)
[1] Nei procedimenti civili diversi da quello di cassazione, quando il difensore abbia omesso di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende il giudizio, la notificazione di atti e provvedimenti ad istanza di parte può essere eseguita in cancelleria solo se quella al domicilio digitale risultante da INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese) e/o ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia) non sia effettuabile per causa imputabile al destinatario.
[2] Notificazioni in materia civile – Notificazione ad istanza di parte – Notificazione in cancelleria anziché al domicilio digitale risultante da INI-PEC e/o ReGIndE – Inesistenza – Esclusione – Nullità (c.p.c., artt. 156, 160 – art. 82; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-sexies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 6-bis; d.m. 21.2.2011, n. 44, art. 7)
È nulla – e non inesistente – la notificazione di un atto o provvedimento civile, che sia stata eseguita nella cancelleria dell’autorità giudiziaria adìta anziché al domicilio digitale del destinatario risultante da INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese) e/o ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia), quando detto domicilio digitale funzioni al momento della notifica.
CASO
[1-2] La società Alfa, assicuratrice della responsabilità civile di Tizia, impugnava per cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata – in riforma dell’appellata decisione del Giudice di I grado – aveva accolto la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, proposta da Caio nei confronti della stessa Tizia (proprietaria dell’autovettura assicurata).
La ricorrente si doleva che l’atto di citazione in appello le fosse stato notificato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Torre Annunziata, a norma dell’art. 82 del r.d. 22.1.1934, n. 37, in quanto il difensore della compagnia assicuratrice – esercente al di fuori del circondario del locale Tribunale – aveva eletto in prime cure domicilio extra districtum; mentre, in base al disposto dell’art. 52 del d.l. 25.6.2014, n. 90 (conv. con modifiche dalla l. 11.8.2014, n. 114), sarebbe stato necessario procedere alla notificazione al domicilio digitale del difensore, risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (cd. INI-PEC: art. 6-bis d.lg. 7.3.2005, n. 82), od a quello ricompreso nel Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 7 del d.m. 21.2.2011, n. 44 (cd. ReGIndE).
SOLUZIONE
[1-2] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, reputandolo manifestamente fondato, poiché l’art. 16-sexies del d.l. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla l. 17.12.2012, n. 221), introdotto dal summenzionato art. 52 d.l. 25.6.2014, n. 90) ed applicabile anche ai giudizi pendenti consente la notificazione in cancelleria, su istanza di parte, di atti/provvedimenti relativi a procedimenti diversi da quelli dinanzi alla Corte di Cassazione, solo quando la notifica al domicilio digitale – risultante da INI-PEC e/o ReGIndE – non sia possibile per causa imputabile al destinatario.
Il Supremo Collegio ha aggiunto che:
- l’eventuale mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’interno dell’atto introduttivo del processo non ha alcuna rilevanza, essendo necessario (e sufficiente) unicamente che tale indirizzo sia ricompreso in uno dei due pubblici elenchi testé ricordati;
- il vizio insito nell’erronea adozione della forma di notifica prevista dal secondo comma dell’art. 82 r.d. 22.1.1934, n. 37, in spregio del disposto del citato art. 16-sexiesl. n. 179/2012, rientra nella categoria della nullità e non dell’inesistenza, non trattandosi di assenza materiale dell’atto notificatorio né di carenza degli elementi essenziali idonei ad includerlo nel genus “notificazione”.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in commento riconosce definitivamente quanto la Suprema Corte aveva già avuto modo di cogliere qualche mese prima (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent., 11.7.2017, n. 17048): e, cioè, che con la codificazione legislativa dell’istituto del cd. domicilio digitale (introdotto sub art. 16-sexies d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla l. 17.12.2012, n. 221] a decorrere dal 19 agosto 2014, con valenza estesa pure ai procedimenti pendenti a quella data, stante l’operatività del principio “tempus regit actum”) la rilevanza dell’elezione di domicilio “fisico” è divenuta sostanzialmente trascurabile, per non dire minimale, essendo davvero remota l’ipotesi in cui la casella PEC del difensore costituito, destinatario dell’atto, sia non funzionante per causa imputabile al medesimo (anche perché ogni avvocato, il quale abbia detta casella fuori uso per colpa propria, sarebbe tagliato fuori da tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti i processi da lui/lei seguiti, con conseguenze potenzialmente deleterie per sé e per il soggetto assistito).
Non molto più significativo appare il ruolo rivestito dal domicilio “fisico” nell’àmbito dei giudizi di cassazione: in essi, invero, la notificazione presso la cancelleria potrebbe validamente avvenire se il difensore destinatario avesse omesso di indicare nel suo atto l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine di appartenenza (v. art. 366, comma 2, c.p.c.: “Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”; ciò che ha una probabilità di accadere statisticamente superiore a quella – bassissima, per le ragioni testé enunciate – di malfunzionamento imputabile della casella PEC).
Ne discende che:
- se il difensore costituito, esercente dinanzi ad autorità giurisdizionale che abbia sede fuori dal circondario del tribunale di riferimento del proprio consiglio dell’ordine, ha eletto domicilio “fisico” nel luogo di detto tribunale, le altre parti avranno facoltà di notificargli/le gli atti – a loro piacimento – presso detto domicilio od alla casella PEC del destinatario risultante dal ReGIndE o dall’INI-PEC (l’art. 16-sexiesl. n. 179/2012 parla di “difensore”, ma secondo Cass. civ., Sez. VI – 2, ord., 11.5.2017, n. 11759 [in questa Rivista, ed. 4.7.2017] anche l’avvocato mero domiciliatario sarebbe legittimato a ricevere la notifica), ovvero – nei procedimenti avanti la Corte di Cassazione – all’indirizzo di posta certificata indicato negli scritti del destinatario (e previamente comunicato all’ordine di appartenenza);
- ove invece non si sia eletto domicilio “fisico” dinanzi all’autorità adìta esterna alla circoscrizione di pertinenza, le notificazioni andranno eseguite esclusivamente al domicilio digitale e – pertanto – solo con modalità telematica, salvo che (a) la casella PEC sia non funzionante per causa imputabile al destinatario e (b) nei procedimenti di cassazione egli/ella abbia omesso di indicare il proprio indirizzo di posta certificata comunicato all’ordine;
- la notifica via PEC è divenuta l’unico (o quasi) modo possibile di instaurare l’opposizione a decreto ingiuntivo, quando a richiedere il provvedimento monitorio sia stata una persona (fisica o giuridica) assistita da un avvocato che, avendo il proprio studio in località estranea al circondario del giudice adìto, non abbia alcun interesse né utilità ad avvalersi dell’opera di un domiciliatario, potendo curare da solo l’intera fase ingiunzionale (salva l’estrazione della/e copia/e esecutiva/e del decreto, ove concesso con la clausola ex 642 c.p.c.). Si tenga conto che la notifica effettuata in forma non telematica a domicilio “fisico” extra circondario sarebbe invalida, giacché in una siffatta situazione (di omessa elezione del domicilio “fisico” all’interno del circondario dell’autorità giurisdizionale) verrebbero infranti il disposto dell’art. 82, comma 2, del r.d. 22.1.1934, n. 37 (il quale prescrive in tal caso la notifica in cancelleria), e quello dell’art. 16-sexies d.l. 18.10.2012, n. 179 (che antepone alla notifica in cancelleria quella al domicilio digitale).
[2] La Corte di Cassazione, nell’affermare che la notifica eseguita in cancelleria anziché – ricorrendone i presupposti – al domicilio legale è nulla e non inesistente, recepisce in toto l’insegnamento del Supremo Collegio consolidatosi con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14916 del 20 luglio 2016 (in questa Rivista, ed. 22.11.2016), per cui la categoria dell’inesistenza in materia si configura unicamente quando manchi nella sua materialità l’atto o la relativa attività s’appalesi priva degli elementi costitutivi essenziali del procedimento notificatorio (trasmissione dell’atto operata da un soggetto privo del potere giuridico di compierla o sua restituzione sic et simpliciter al mittente), mentre ogni altra difformità dallo schema legale ricade nell’alveo della nullità; e in esso va ricompreso il vizio acclarato dall’ordinanza in commento, in quanto attiene al luogo della notificazione, il quale non rientra fra gli elementi costitutivi essenziali del procedimento notificatorio, nemmeno laddove difetti qualsiasi collegamento tra detto luogo e il destinatario dell’atto (negli stessi termini cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord., 28.12.2016, n. 27241, in questa Rivista, ed. 28.2.2017).