11 Luglio 2017

Negoziazione assistita matrimoniale e trasferimenti immobiliari

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

App. Trieste 30 maggio 2017 (ord.)

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – inammissibilità (Cod. civ. artt. 2567, 2703; d.l. 12 giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[1] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica non è assimilabile a un provvedimento giudiziale sicché, ai fini della trascrizione è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione dell’accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Tribunale di Roma, decreto 17 marzo 2017

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – ammissibilità (d.l. 12 giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[2] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica è equiparato a tutti gli effetti al provvedimento giudiziale; ne consegue che ai fini della trascrizione non è necessaria l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale.

Tribunale di Pordenone, sentenza 16 marzo 2017

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – ammissibilità (d.l. 12 giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[3] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica è equiparato a tutti gli effetti al provvedimento giudiziale; ne consegue che ai fini della trascrizione non è necessaria l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale.

CASO

[1-2-3] Le sentenze dei giudici di merito in commento originano da casi analoghi. In entrambe le cause, infatti, era stato sottoscritto un accordo di separazione consensuale, a seguito di procedura di negoziazione assistita, contenente, tra le altre statuizioni, un trasferimento immobiliare. Sopraggiunta l’autorizzazione del Pubblico Ministero, gli accordi venivano presentati al Conservatore dei Registri Immobiliari per la trascrizione della cessione. Questi, nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Pordenone, rifiutava di procedere alla trascrizione sollevando dubbi sull’idoneità del titolo, ritenendolo privo di un’autenticazione valida a tal fine. Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Roma, il Conservatore, per le medesime ragioni, effettuava una trascrizione con riserva. Tali decisioni erano quindi oggetto di impugnazione.

SOLUZIONE

[1-2-3] I giudici di merito ordinano al Conservatore dei Registri Immobiliare di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare, ritenendo che, con riferimento agli accordi in materia di famiglia ai sensi dell’art. 6 della legge 10 novembre 2014, n. 162, non sia richiesta né necessaria un’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un «pubblico ufficiale a ciò autorizzato», come previsto dall’art. 5, 3° comma, della medesima normativa. Al contrario, la Corte d’appello di Trieste giunge a conclusioni opposte e, ritenendo la disposizione di cui all’art. 5 citato norma di carattere generale, esclude possa essere trascritto un accordo di negoziazione, atto di natura negoziale, senza l’autenticazione delle sottoscrizioni ad opera di un soggetto a ciò autorizzato.

QUESTIONI

[1-2-3] Oggetto delle pronunce in epigrafe è la necessità dell’intervento di un «pubblico ufficiale a ciò autorizzato» che autentichi le firme dell’accordo di separazione consensuale concluso a seguito di negoziazione assistita ai fini della trascrizione degli atti immobiliari in esso contenuti.

La problematica nasce dalla previsione, di carattere generale, contenuta nell’art. 5 della legge n. 162 citata, laddove viene previsto che in tutti i casi di negoziazione assistita «gli avvocati certificano l’autografia delle firme», tuttavia per potersi procedere alla trascrizione dell’atto è necessario che «la sottoscrizione del processo verbale di accordo debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Tanto il Tribunale di Roma quanto quello di Pordenone ritengono che la norma appena citata non debba essere applicata nel procedimento in materia di famiglia, regolato in forma specifica dall’art. 6 della legge n. 162 del 2014. A fondamento di tale conclusione viene posta la sostanziale equiparazione tra l’accordo di separazione consensuale sottoscritto a seguito di negoziazione assistita e i provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione consensuale. In particolare, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone si sofferma sulla lettera del comma 3 dell’art. 6 citato, in cui il legislatore espressamente sancisce che l’accordo autorizzato dal Procuratore della Repubblica «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono […] i provvedimenti di separazione consensuale». Dal momento che i provvedimenti giudiziali possono essere trascritti senza la necessità di alcuna ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni, la stessa conclusione viene raggiunta anche con riferimento all’accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita. A conferma dell’orientamento espresso dalle pronunce in commento, il Tribunale di Roma dà atto di aderire alle decisioni assunte dalla quinta sezione civile con i decreti emessi in data 17 novembre 2015 e 17 maggio 2016.

Al contrario, la dottrina che si è soffermata sulla problematica è unanime nel ritenere che la disposizione di cui all’art. 5, 3° comma, l. n. 162 del 2014, in quanto previsione di carattere generale, debba essere applicata, in tutti i suoi commi, anche all’accordo raggiunto nelle materie di cui all’art. 6 della medesima legge, con la conseguenza per cui, laddove detto accordo contenga trasferimenti di diritti reali su beni immobili, la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tal senso v. A. Trinchi, La negoziazione assistita nei procedimenti di famiglia (seconda parte), in Studium Iuris, 2016, 284 ss., spec. 293; A. Carratta, Le nuove procedure negoziate e stragiudiziali in materia matrimoniale, in Giur. it.¸ 2015, 1287 ss., spec. 1291, nei medesimi termini si esprimono S. Caporusso, Profili processuali delle nuove procedure consensuali di separazione personale e divorzio, in Riv. dir. civ., 2015, 711 ss., spec. 722; E. D’Alessandro, La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, in Giur. it., 2015, 1278 ss., spec. 1281; G. Frezza, «Degiurisdizionalizzazione», negoziazione assistita e trascrizione, in NLCC, 2015, 18 ss., spec. 30; G.A. Parini, La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti, in NGCC, 2015, 602 ss., spec. 607.

Si ritiene di dover aderire all’orientamento espresso dalla dottrina: sembrerebbe opportuno, infatti, al di là di quanto sancito dal legislatore al terzo comma dell’art. 6 l. n. 162 cit., soffermarsi sull’impossibilità di ritenere che l’accordo sottoscritto a seguito di negoziazione assistita possa essere totalmente equiparato ad un provvedimento giudiziale. A tacer d’altro, non essendo in questa sede possibile un maggior approfondimento, si potrebbe cominciare a riflettere ad esempio sulla differenza tra i due atti sotto il profilo della trascrizione della domanda, non essendo prevista, a differenza dell’azione giudiziale, la trascrivibilità dell’atto introduttivo del procedimento negoziale. Già tale sola circostanza potrebbe condurre la giurisprudenza a riflettere sull’opportunità di ritenere ammissibile tout court la trascrizione di un atto che sembra mantenere natura negoziale, con tutte le possibili conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo della circolazione del diritto reale oggetto di accordo.

E’ in questi termini che si esprime, peraltro, la Corte d’appello di Trieste nel riformare la citata pronuncia del Tribunale di Pordenone. Il giudice di secondo grado sviluppa, infatti, il proprio ragionamento proprio dall’impossibilità di equiparare l’accordo agli altri provvedimenti che concludono l’iter della separazione davanti all’autorità giurisdizionale; l’accordo di negoziazione viene, al contrario, ritenuto equiparabile ad un accordo transattivo. Ne consegue che, a tutela degli interessi di natura pubblicistica sottesi alla disciplina della trascrizione, non è possibile derogare alla regola di carattere generale secondo cui le scritture private debbano essere autenticate ai fini della trascrizione. L’applicazione di tale principio alla normativa in materia di negoziazione assistita porta a ritenere che la norma di cui all’art. 5 della l. 162 cit., secondo cui «se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» debba essere applicata anche agli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale di cui al successivo art. 6 della medesima legge.

In termini generali, sulla negoziazione assistita, si rinvia a C. Mandrioli–A. Carratta, Diritto processuale civile: III. I procedimenti speciali. L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita, Torino, 2016, 156 ss.; B. Poliseno, La degiurisdizionalizzazione del ‘non contenzioso’ familiare: l’impatto sulle prassi e la promozione del fenomeno anche per le unioni civili, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, Roma, 2016, 473 ss.; A. Trinchi, La negoziazione assistita nei procedimenti di famiglia (prima parte), in Studium Iuris, 2016, 135 ss.; Id., La negoziazione assistita nei procedimenti di famiglia (seconda parte), cit.; A. Carratta, Le nuove procedure negoziate, cit.; A. CarrattaP. D’Ascola, Riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014, in www.treccani.it/magazine/diritto; S. Caporusso, Profili processuali delle nuove procedure consensuali di separazione personale e divorzio, cit.; C. Cariglia, Separazione, divorzio e modifiche dinnanzi al sindaco, in Giur. it., 2015, 1739 ss.; S. Chiarloni, Minime riflessioni critiche su trasferimento in arbitrato e negoziazione assistita, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 221 ss.; Id., Sempre aperto il cantiere delle riforme del processo civile, in Giur. it., 2015, 1257 ss.; E. D’Alessandro, La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, cit.; F. Danovi, Crisi della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco, in Fam. e dir., 2015, 1043 ss.; Id., Il D.L. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, id., 2014, 949 ss.; Id., I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, ibid., 1141 ss.; G. Frezza, «Degiurisdizionalizzazione», negoziazione assistita e trascrizione, cit.; F.P. Luiso, La negoziazione assistita, in NLCC, 2015, I, 649 ss.; G.A. Parini, La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti, cit.; F. Tommaseo, La separazione e il divorzio: profili processuali e “degiurisdizionalizzazione”alla luce delle recenti riforme, in Corr. giur., 2015, 1141 ss.; Id., La gestione dei conflitti coniugali tra autonomia privata e giurisdizione, in Fam. e dir., 2015, 1053 ss.; Id., La tutela dell’interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali, ibid., 157 ss.; Id., Separazione per negoziazione assistita e poteri giudiziali a tutela dei figli: primi orientamenti giurisprudenziali, ibid., 392 ss.; C. Consolo, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della “degiurisdizionalizzazione”, in Corr. giur., 2014, 1173 ss.