Negoziazione assistita familiare tra ADR e processo
di Maddalena Ciccone Scarica in PDFTrib. Torino, ord. 15 gennaio 2015
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Trib. Termini Imerese, ord. 24 marzo 2015
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Trib. Torino, decr. 20 aprile 2015
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Negoziazione Assistita – Accordo non autorizzato dal Procuratore della Repubblica – Poteri del presidente del tribunale (L. 10 novembre 2014, n. 162, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, art. 6).
Negoziazione assistita – Procedimento avanti al presidente del tribunale – Natura giurisdizionale (L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 6).
Negoziazione assistita – Procedimento avanti al presidente del tribunale – Potere di autorizzare l’accordo disatteso dal p.m. – Sussistenza (L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 6).
Negoziazione assistita – Procedimento avanti al presidente del tribunale – Potere di autorizzare l’accordo disatteso dal p.m. – Sussistenza (L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 6).
[1] A seguito della trasmissione dell’accordo non autorizzato dal procuratore della Repubblica, il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione e invita le parti – qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal p.m. unitamente al rigetto dell’autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo – a depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
[2] Il procedimento che s’instaura in seguito alla trasmissione dell’accordo non autorizzato dal p.m. per la ritenuta non rispondenza all’interesse dei figli si svolge davanti ad un organo giurisdizionale, nel contraddittorio dei coniugi, ed ha, pertanto, natura giurisdizionale.
[3] Il presidente del tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni a sostegno dell’accordo e la documentazione allegata, può, in difformità al parere obbligatorio ma non vincolante del pubblico ministero, autorizzare l’accordo concluso in seguito a negoziazione assistita, ritenendo sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole.
[4] Il presidente del tribunale autorizza l’accordo disatteso dalla Procura della Repubblica, qualora ritenga il diniego non fondato o anche solo non condivisibile, alla luce di una più attenta considerazione della condizione e delle esigenze dei figli (nella specie, il presidente del tribunale ha autorizzato l’accordo respinto dal p.m. poiché sottoscritto anche dal figlio maggiorenne – non prevedendo la legge la possibilità di accordi trilateri – avendo i coniugi modificato il contratto ed escluso il figlio dall’accordo, verificati positivamente gli altri presupposti).
CASI
[1] [2] [3] [4] Ciascun provvedimento offre un diverso inquadramento del procedimento e dei poteri del presidente del tribunale:
– Trib. Torino 15 gennaio 2015 stabilisce che il presidente del tribunale, ricevuto l’accordo non autorizzato dal p.m., fissa l’udienza di comparizione avanti a sé e invita le parti – qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi del p.m. o intendano apportare rilevanti modifiche alle clausole dell’accordo – a depositare il ricorso ai sensi degli artt. 710 o 711 c.p.c., ovvero dell’art. 4, comma 16, l. n. 898/1970;
– Trib. Termini Imerese 24 marzo 2015 ammette che il presidente del tribunale, in difformità rispetto al parere del pubblico ministero – che negava l’autorizzazione per inidoneità dell’assegno di mantenimento a soddisfare gli interessi dei figli – autorizzi l’accordo di negoziazione assistita, ritenendo le condizioni pattuite sufficientemente corrispondenti agli interessi della prole;
– Trib. Torino 20 aprile 2015 ammette che il presidente del tribunale autorizzi l’accordo di negoziazione assistita respinto dalla Procura della Repubblica poiché sottoscritto anche dal figlio maggiorenne – non prevedendo la legge la possibilità di accordi trilateri – previa verifica della volontà delle parti di escludere la partecipazione del figlio dall’accordo.
SOLUZIONI
[1] [2] [3] [4] Ciascun provvedimento muove dall’interpretazione dell’art. 6, comma 2, l. n. 162/2014, secondo cui «Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»:
– Trib. Torino 15 gennaio 2015 ritiene che la l. n. 162/2014 abbia introdotto «una fattispecie di nuova creazione, integralmente alternativa al procedimento giurisdizionale». La locuzione «provvede» è, così, interpretata nel senso che il presidente del tribunale, verificata la disponibilità delle parti ad aderire ai rilievi del p.m., autorizza egli stesso l’accordo; in caso di rifiuto, non autorizza; in caso di deposito di un ricorso, archivia il fascicolo ritenendo implicitamente rinunciato l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita. Nessun’altra pronuncia riguardo alla separazione consensuale, alla cessazione degli effetti civili o allo scioglimento del matrimonio ovvero alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio può essere emessa dal presidente del tribunale, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., e degli artt. 710 e 711 c.p.c., e 4, 16° e 9° comma, l. n. 898/1970, che richiedono un atto introduttivo e l’impulso di parte;
– Trib. Termini Imerese 24 marzo 2015 afferma la natura giurisdizionale del procedimento instaurato avanti al presidente del tribunale – che prende avvio con la trasmissione dell’accordo di negoziazione ritenuto non rispondente all’interesse dei figli – stante il carattere giurisdizionale dell’organo adito e lo svolgimento dell’udienza nel contraddittorio dei coniugi. A proposito dei poteri di verifica della corrispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, l’ordinanza ritiene che il parere del p.m. sia obbligatorio ma non vincolante e che la competenza spetti al presidente del tribunale, il quale, rivalutate le condizioni, le ragioni a sostegno e la documentazione allegata, concede o nega l’autorizzazione all’accordo;
– Trib. Torino, decr. 20 aprile 2015 ritiene che la competenza demandata al presidente del tribunale non determini la conversione della procedura e l’automatica instaurazione di un giudizio ordinario, ma introduca «una procedura nuova e in parte atipica». Ferma restando l’impossibilità di autorizzare condizioni troppo differenti da quelle depositate alla Procura della Repubblica, al presidente è demandata la decisione sulla congruità dell’accordo privato disatteso dal p.m. e il riesame delle conclusioni cui il p.m. è pervenuto con il proprio diniego, che potrebbe essere non fondato o anche solo non condivisibile alla luce di una più attenta considerazione della condizione e delle esigenze dei figli. Nel caso deciso, tuttavia, il dissenso del p.m. non riguarda la mancanza di congruità dell’accordo rispetto all’interesse dei figli, ma la forma stessa dell’accordo di negoziazione assistita, respinto dal procuratore della Repubblica poiché sottoscritto anche dal figlio maggiorenne, non prevedendo la legge la possibilità di accordi trilateri.
QUESTIONI
[1] [2] [3] [4] Sul procedimento avanti al presidente del tribunale cfr.:
– Ministero della Giustizia, circolare 30 luglio 2015, n. 23, che esclude la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all’art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dovuto «per ciascun grado di giudizio» su richiesta di attività giurisdizionali delle parti. Invero, nel procedimento per il rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione, il Procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con carattere di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha «degiurisdizionalizzato» la materia.
– G. Trisorio Liuzzi, La negoziazione assistita, in Foro it., 2015, V, 1, 22 ss.;
– D. Dalfino, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, tra collaborative law e procédure partecipative, id., 2015, V, 1, 28 ss.;
– Id., La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in www.treccani.it;
– B. Poliseno, La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, in Foro it., 2015, V, 1, 34 ss.;
– F.P. Luiso, in Processo civile efficiente e riduzione arretrato, Commento al d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014, a cura di F.P. Luiso, Torino, 2014, 33;
– F. Danovi, Il D.L. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, in Fam. e Dir., 2014, X, 949 ss.;
– Id., I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, ibidem, 2014, XII, 1141;
– Id., Separazione e divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati o innanzi all’ufficiale dello stato civile, (Appendice di aggiornamento), in G.B.G. Basini (a cura di), Codice commentato di famiglia, minori e soggetti deboli, Torino, 2014, 1 ss.;
– F. Tommaseo, Separazione per negoziazione assistita e poteri giudiziali a tutela dei figli: primi orientamenti giurisprudenziali, in Famiglia e Diritto, 2015, IV, 390;
– F. Fradeani – E. Picozzi – D. Martorano – R. Fava, Il processo civile dopo il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, Roma, 2015, 31 ss., ove si legge che «la breviloquente e anodina formulazione normativa» potrebbe giustificare l’avvio officioso, in assenza di qualsiasi domanda di parte, del processo di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
– D. Borghesi, La delocalizzazione del contenzioso civile: sulla giustizia sventola bandiera bianca?, in www.judicium.it, per il quale, trasmesso l’accordo non autorizzato dal p.m., «la negoziazione si trasforma in processo giudiziale, sulla base della sola trasmissione del pubblico ministero e senza alcuna domanda di parte»;
– Consiglio superiore della magistratura, parere 9 ottobre 2014, «Gli interventi sul processo civile», il quale, sebbene emanato a seguito del d.l. 132/2014, non ancora convertito in l. 162/2014, ha valutato che «l’imposizione di un defatigante procedimento giurisdizionale, che impone un investimento di risorse personali e materiali delle parti e degli uffici giudiziari e che si conclude nella sostanza con la mera formalizzazione degli accordi raggiunti, appare del tutto ingiustificata e controproducente, sotto il profilo dell’economicità, dell’effettività e della tempestività degli adempimenti, nonché per la