31 Maggio 2022

Natura ed estensione della responsabilità dell’intermediario turistico

di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDF

Sintesi 

La Corte di Cassazione in tema di risarcimento per “danno da vacanza” rovinata (ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3150) chiarisce che l’intermediario di viaggi (diffuso nella prassi col nome di “agente di viaggi”) deve essere ricondotto alla figura del mandatario o del venditore. Pertanto, risponde solo delle obbligazioni tipiche del mandatario o del venditore, spiegano i giudici, e non della rispondenza dei servizi effettivamente offerti rispetto a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri una specifica responsabilità dell’intermediario. Diversa invece la posizione dell’organizzatore del pacchetto turistico. I giudici hanno colto l’occasione per ripercorre alcuni aspetti definitori della disciplina italiana ed europea in materia di responsabilità dei professionisti nel settore turistico e di tutela del viaggiatore.

Il fatto

Nel 2013 dei viaggiatori convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Milano Welcome Travel Group s.p.a., agenzia di viaggio da cui avevano acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” per un soggiorno, chiedendo la condanna dell’agenzia al risarcimento del danno “da vacanza rovinata” ex art. 46 del Codice del Turismo ( All. 1 al D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79) nella versione antecedente agli interventi del D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62) in quanto ritenevano l’organizzazione del viaggio (Alpitour s.p.a.) e la gestione dell’ospitalità alberghiera carenti sotto molteplici aspetti.

L’Agenzia si costituiva eccependo di aver agito esclusivamente come intermediario e non come organizzatore del viaggio – circostanza ben nota agli attori – e che non doveva pertanto rispondere delle insufficienze o degli inadempimenti dell’albergatore né degli altri disservizi contestati. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda degli attori.

L’Agenzia di viaggio presentava dunque appello dinanzi al Tribunale di Milano, il quale riteneva che il Giudice di Pace avesse confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell’intermediario di viaggi, condannando il secondo per un tipo di responsabilità che poteva essere ascritta esclusivamente al primo.

La decisione veniva impugnata avanti la Corte di Cassazione la quale, dopo aver ripercorso i passaggi principali della normativa e della giurisprudenza più rilevanti, rigettava il ricorso in quanto all’intermediario di viaggio, ricondotto alla qualifica soggettiva di venditore o mandatario, non potevano essere ascrivibili i danni contestati.

Gli intermediari turistici nel Codice del Turismo applicabile ratione temporis 

Nel risolvere la questione, la Suprema Corte di Cassazione ha ripercorso le qualifiche soggettive relative ai professionisti che partecipano all’offerta di pacchetti turistici, contenute nel Codice del Turismo (nel testo applicabile ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 62/2018), e prima ancora nella Direttiva 90/314 “concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso“.

L’art. 33 del Codice del Turismo (ratione temporis) definiva:

l'”organizzatore di viaggio”: colui che “si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a temi pacchetti turistici”;

‘”intermediario”: colui che “vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici” realizzati dall’organizzatore.”

Secondo la Suprema Corte, “Da trent’anni … la legge non consente dubbi di sorta sul fatto che:

a) “organizzatore” di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di “pacchetto tutto compreso”;

b) “venditore” di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi;

c) “intermediario” di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di “venditore”.”

Applicando tale differenziazione il Supremo Consesso ha riconosciuto che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.

Natura della responsabilità dell’intermediario 

Sul tema del riparto delle responsabilità tra organizzatore e intermediario i giudici hanno ribadito un orientamento pressoché consolidato.

In particolare, hanno chiarito quali sono gli obblighi dell’intermediario/mandatario: l’intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o “agenzia di viaggi”, secondo l’espressione più diffusa nella prassi) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.”

Ma hanno anche chiarito di cosa non risponde l’intermediario, proprio in quanto mero mandatario: l’intermediario (o venditore, secondo la dicitura del Codice del Consumo) non è invece “responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati”, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, “tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate (Sez. 3, Sentenza n. 696 del 19/01/2010; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 26694 del 24/11/2020, in motivazione).”

Il recepimento dei concetti giurisprudenziali nel Codice del Turismo novellato

Il Codice del Turismo del 2011 è stato profondamente modificato nel 2018 (D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62 e succ. mod) allineandosi non solo con le ultime disposizioni europee ma anche con la giurisprudenza italiana ormai consolidata.

Nella versione vigente dell’art. 33 del Codice del Turismo:

  • organizzatore (i) è “un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i  dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente  alla lettera c), numero 2.4);”
  • venditore (l) è “il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”
  • professionista (h) è  “qualsiasi  persona  fisica   o   giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività  commerciale, industriale,  artigianale  o  professionale  agisce,  nei   contratti …, anche tramite altra persona che  opera  in suo nome o per suo  conto,  in  veste  di  organizzatore,  venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;”

Interessante rilevare come, anche in merito alle responsabilità per il danno da vacanza rovinata, la novella del 2018 abbia in buona parte recepito (artt. 50- 51 quater del Codice del Turismo) l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi degli ultimi anni in tema di responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetto turistico. La decisione della Suprema Corte sopra esaminata si è quindi rivelata una eccellente sintesi dei concetti-guida del percorso legislativo.

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