Il mutuo solutorio e il mutuo “cauzionato” sono titoli esecutivi
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841 – Pres. D’Ascola – Rel. Iannello – Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968 – Pres. D’Ascola – Rel. De Stefano
Contratto di mutuo – Consegna della somma mutuata mediante accredito su conto corrente del mutuatario – Destinazione all’estinzione di precedenti esposizioni debitorie – Titolo esecutivo – Sussistenza
[1] Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (cosiddetto mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.
Contratto di mutuo – Consegna della somma mutuata – Retrocessione della somma mutuata al mutuante e sua costituzione in deposito o pegno irregolari – Svincolo della somma subordinato al verificarsi di eventi futuri – Titolo esecutivo – Sussistenza – Condizioni
[2] Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante ogni volta che la somma mutuata sia stata effettivamente – quand’anche con mera operazione contabile – messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituirla, sicché costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo della somma mutuata, anche quando sia contestualmente pattuita la costituzione di detta somma in deposito o pegno irregolari, con obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
CASO
Nelle vicende che hanno condotto alle pronunce delle Sezioni Unite si discuteva della possibilità di qualificare come titolo esecutivo il contratto di mutuo – stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata – che preveda:
- l’utilizzo della somma mutuata per estinguere pregresse esposizioni debitore del medesimo mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante, attraverso una mera operazione contabile di giroconto;
- l’erogazione della somma al mutuatario e la sua immediata retrocessione al mutuante, per essere costituita in pegno o deposito irregolari in attesa del verificarsi di determinati eventi ai quali restano subordinati lo svincolo e l’effettiva utilizzabilità della somma.
Nel primo caso, era stata proposta opposizione dapprima a decreto ingiuntivo e poi all’esecuzione, sostenendosi l’invalidità del cosiddetto mutuo solutorio; nel secondo caso, il Tribunale di Siracusa, nell’ambito di un procedimento di reclamo avente per oggetto l’ordinanza che aveva negato la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo azionato ex art. 615, comma 1, c.p.c., aveva investito le Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., della questione relativa alla configurabilità di un titolo esecutivo quando il contratto di mutuo preveda che la somma erogata al mutuatario sia immediatamente e integralmente restituita al mutuante, con l’intesa che sarà svincolata in favore del mutuatario e resa effettivamente disponibile solo al verificarsi di determinate condizioni.
SOLUZIONE
[1] [2] Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, decidendo le questioni sottoposte al loro esame, hanno affermato che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo sia quando è destinato a estinguere pregresse esposizioni debitorie del mutuatario, sia quando la somma mutuata resta temporaneamente vincolata a garanzia del mutuante e viene resa effettivamente disponibile solo dopo che si siano verificate determinate condizioni, purché dal contratto emerga un’univoca, espressa e incondizionata obbligazione restitutoria del mutuatario.
QUESTIONI
[1] [2] Era molto attesa dagli operatori del processo esecutivo la presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in merito alla possibilità di qualificare come titolo esecutivo, idoneo a sorreggere l’espropriazione forzata, il cosiddetto mutuo solutorio (ossia contratto per estinguere altre esposizioni debitorie dello stesso mutuatario) o cauzionato (in cui la somma, immediatamente erogata al mutuatario, viene dallo stesso contestualmente restituita alla banca per essere vincolata in deposito o pegno irregolari, in attesa del perfezionarsi della garanzia ipotecaria o di altra condizione dedotta in contratto, prima di essere resa effettivamente disponibile).
La questione aveva assunto un grande rilievo perché la medesima Corte di cassazione, con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, pur riconoscendo che il mutuo cauzionato fosse, a tutti gli effetti, un contratto regolarmente perfezionatosi, aveva, nel contempo, escluso che potesse considerarsi titolo esecutivo, non potendosi evincere dal documento negoziale un’obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma erogatagli e contestualmente retrocessa alla banca; per predicare la sussistenza di un titolo esecutivo, pertanto, non si sarebbe potuto prescindere da un successivo atto – stipulato sempre in una delle forme prescritte dall’art. 474 c.p.c. – che desse atto dell’avvenuto svincolo della somma a favore del mutuatario, consacrando l’esistenza dell’obbligo attuale di restituzione della stessa.
A fronte di ciò e delle inevitabili ripercussioni che erano seguite a questa impostazione (in termini di declaratoria dell’insussistenza del diritto del creditore che avesse azionato un mutuo di tale fatta di promuovere e coltivare l’espropriazione forzata), le Sezioni Unite si sono espresse in modo molto chiaro: il mutuo deve considerarsi titolo esecutivo anche quando la somma mutuata sia messa a disposizione per effetto di operazioni di scritturazione contabile e anche quando il suo utilizzo venga temporaneamente congelato, purché dal documento contrattuale si evinca l’effettiva esistenza di un’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario.
Vediamo quali sono gli argomenti che hanno condotto a tale conclusione.
Innanzitutto, è stato chiarito che la consegna del denaro al mutuatario – indispensabile per la conclusione del contratto, attesa la natura reale del mutuo – si verifica anche in assenza di traditio materiale, attuata attraverso la dazione fisica della somma, ben potendo, grazie al progresso tecnologico, alla dematerializzazione dei valori mobiliari e alla creazione di strumenti di pagamento diversi dal trasferimento di denaro contante, consistere in annotazioni – di accredito – in conto corrente, che determinano l’inserimento di una posta attiva nella sfera patrimoniale del correntista e alle quali non può disconoscersi l’effetto tipico prescritto dagli artt. 1813 e 1814 c.c., dal momento che ne consegue l’uscita della somma dal patrimonio del mutuante e la sua acquisizione a quello del mutuatario.
Altrettanto è a dirsi quando, contestualmente o immediatamente dopo, la somma mutuata venga retrocessa al medesimo mutuante, giacché, sia quando ciò è funzionale a estinguere pregresse esposizioni debitorie del mutuatario, sia quando si tratta di precostituire una forma di garanzia a favore della banca, prima che l’importo finanziato possa essere materialmente impiegato per gli scopi che hanno condotto alla conclusione del contratto, il mutuatario ne ha comunque disposto, imprimendovi la destinazione prevista dalle pattuizioni negoziali.
Ciò che conta, in buona sostanza, è l’effetto giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario, non potendosi dubitare che esso si realizzi già in conseguenza e al momento dell’accredito della somma mutuata sul suo conto corrente.
Di qui, la conclusione in base alla quale il mutuo solutorio, senz’altro valido perché non in contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (fatta salva la sua eventuale inefficacia nei confronti degli altri creditori, qualora ne sia ravvisabile la natura fraudolenta), è da considerarsi, a tutti gli effetti, titolo esecutivo, posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediata e realizzata attraverso una mera operazione contabile, non toglie – ma, anzi, presuppone – che il mutuo si sia perfezionato con l’accredito delle somme sul conto corrente del mutuatario.
Con riferimento al mutuo cauzionato, invece, i giudici di legittimità hanno dovuto affrontare un altro profilo, onde superare il rilievo per cui la retrocessione della somma all’istituto mutuante e l’assenza di un successivo atto (pubblico o stipulato per scrittura privata autenticata) che ne attesti lo svincolo a favore del mutuatario impedirebbero di ravvisare un’obbligazione restitutoria del mutuatario consacrata nelle forme prescritte dall’art. 474 c.p.c.
A questo proposito, pur essendo pacifica la ricorrenza di un contratto di mutuo regolarmente perfezionatosi per effetto della messa a disposizione della somma a favore del mutuatario, si trattava di verificare se la sussistenza di un titolo esecutivo dovesse escludersi in conseguenza del fatto che la retrocessione al mutuante della somma mutuata e la sua costituzione in pegno o deposito irregolari (con conseguente ritrasferimento della proprietà delle somme al mutuante con finalità cauzionali) determina l’insorgenza di un’obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario, una volta che si siano avverate determinate condizioni o che si siano verificati altri eventi futuri e non necessariamente certi.
Non essendosi, in questi casi, in presenza di un mutuo condizionato (in cui è l’erogazione stessa a essere differita e subordinata al verificarsi di un evento successivo alla stipula del contratto), le Sezioni Unite hanno affermato che la posticipazione – non della dazione, ma – della concreta disponibilità della somma (già erogata) da parte del mutuatario, per effetto dell’adempimento di una specifica obbligazione assunta dal mutuante cui la medesima somma sia stata temporaneamente retrocessa, non comporta sempre e comunque l’insussistenza di una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione.
Infatti, una volta che il mutuatario abbia disposto della somma anche attraverso il suo riutilizzo per costituirla – mediante negozio collegato – in garanzia del mutuante, non solo il mutuo si è perfezionato, ma l’atto che lo incorpora integra titolo esecutivo relativamente al credito alla restituzione (alla scadenza pattuita) della somma mutuata, salvo che risulti concretamente esclusa una espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario; così, non occorre formalizzare – mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata – il successivo svincolo delle somme a favore del mutuatario, ossia dare evidenza dell’avvenuto adempimento, da parte del mutuante, dell’obbligazione di svincolare la somma mutuata sorta contestualmente alla retrocessione disposta in suo favore.
I patti accessori di garanzia, in questo senso, esplicitano quella facoltà di disposizione della somma da parte del mutuatario che, dando conto dell’avvenuta erogazione (e del conseguente perfezionamento del contratto, visto che diversamente non potrebbe verificarsi alcuna retrocessione al mutuante), non incidono sulla sua obbligazione restitutoria e sulla conseguente configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile consacrato nel contratto, salvo che risulti esclusa una univoca, espressa e incondizionata obbligazione di restituzione della somma mutuata da parte del mutuatario.
Ciò significa che potrà considerarsi titolo esecutivo il mutuo che, nella parte dispositiva, piuttosto che nelle condizioni generali di contratto eventualmente richiamate o, ancora, nell’allegato piano di ammortamento, indichi il momento certo e determinato (non influenzato da elementi esterni all’atto che ne precludano la precisa e univoca individuazione) in cui sorge l’obbligazione restitutoria del mutuatario (dovendosi interpretare in questo senso il requisito del suo carattere espresso, univoco e incondizionato).
Le vicende relative all’eventuale inadempimento, da parte del mutuante, dell’obbligazione di svincolare la somma mutuata costituiranno fatti impeditivi dell’obbligazione restitutoria, che il mutuatario esecutato potrà fare valere contestando, attraverso l’opposizione ex art. 615 c.p.c., il diritto di procedere a esecuzione forzata.
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