20 Giugno 2023

Mutuo per l’acquisto di azioni proprie, dazione in garanzia delle azioni, collegamento negoziale e nullità delle operazioni ex art. 2358 c.c.

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Treviso, 16 maggio 2023, Giudice Cambi

Parole chiave

Mutuo per l’acquisto di azioni proprie – Azioni date in garanzia – Nullità – Cessione del contratto

Massima: “Nel caso in cui venga erogato un mutuo da parte di una banca per l’acquisto di azioni emesse dalla medesima banca e poi le azioni vengano date dall’acquirente in garanzia alla banca per assicurare il rimborso del mutuo, le operazioni sono nulle per contrarietà a norma imperativa, sia per violazione del comma 1 dell’art. 2358 c.c. che per violazione del comma 7 dell’art. 2358 c.c.

Disposizioni applicate

Art. 2358 c.c. (altre operazioni sulle proprie azioni), art. 2519 c.c. (norme applicabili), art. 1418 c.c. (cause di nullità del contratto)

CASO

Un signore acquista nel corso del tempo azioni di Veneto Banca, comprandole direttamente dalla medesima Veneto Banca. Nel 2014, avendo esigenza di liquidità, l’acquirente chiede alla banca la vendita delle sue azioni, ma la banca non esegue l’ordine di vendita, non trovando sul mercato acquirenti pronti all’acquisto. Veneto Banca propone invece all’investitore, in alternativa alla vendita delle azioni, un mutuo, per la cui restituzione vengono messe a garanzia le azioni di Veneto Banca. Viene così concluso un contratto di mutuo chirografario con Veneto Banca nel gennaio 2015 per l’importo di 420.000 euro. Al fine di garantire la restituzione del mutuo, il mutuatario costituisce in garanzie le azioni della medesima Veneto Banca che aveva acquistato anni prima (del valore di 371.000 euro), mediante un apposito patto di ritenzione e compensazione.

Nel giugno 2017, Veneto Banca viene messa in liquidazione coatta amministrativa da parte di Banca d’Italia. A Veneto Banca succede Intesa Sanpaolo. Poiché il mutuatario non paga le rate del mutuo, Intesa Sanpaolo ottiene un decreto ingiuntivo per il residuo debito di 377.258,61 euro. Il debitore presenta opposizione al decreto ingiuntivo sollevando una serie di eccezioni, fra cui delle eccezioni di nullità del mutuo chirografario. La nullità, secondo la tesi dell’opponente, sussiste sotto due profili: in primo luogo, trattandosi di mutuo – finalizzato all’acquisto di azioni proprie – erogato dalla medesima società finanziatrice; in secondo luogo, per avere la banca accettato in garanzia azioni proprie.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Treviso accoglie le domande dell’opponente e dichiara la nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. del contratto di mutuo chirografario nonché dell’atto di ritenzione e compensazione. Per l’effetto, il giudice trevigiano revoca il decreto ingiuntivo, dichiarando che l’investitore/mutuatario nulla deve a Intesa Sanpaolo per il titolo azionato nel procedimento monitorio.

QUESTIONI

Fino all’anno 2017, l’art. 2358 c.c. era una disposizione di nicchia del diritto societario, da pochi conosciuta e di scarsa applicazione pratica. Questa norma prevede un duplice divieto:

  • la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni” (comma 1);
  • la società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia” (comma 7).

Con le vicende delle due banche popolari venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza), entrate in crisi finanziaria e poi messe in liquidazione coatta amministrativa da Banca d’Italia, l’art. 2358 c.c. è improvvisamente divenuto di rilievo pratico, in quanto le due banche avevano frequentemente posto in essere operazioni c.d. “baciate”: si tratta di finanziamenti finalizzati all’acquisto delle azioni. Spesso le azioni così comprate venivano inoltre date in garanzia alla banca medesima.

La giurisprudenza prevalente, che si è sviluppata proprio a seguito della vicenda delle due popolari venete, ritiene che l’art. 2358 c.c. sia applicabile anche alle società cooperative. Il passaggio non è peraltro immediato, in quanto la disposizione è dettata nel contesto delle società per azioni. La soluzione affermativa viene basata sulla circostanza che l’art. 2519 comma 1 c.c. (previsto per le cooperative) rinvia alle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

Il punto è che l’art. 2358 comma 1 c.c. vieta finanziamenti per l’acquisto di azioni proprie. La disposizione non prevede espressamente quale sia la conseguenza dell’operazione. Trattandosi tuttavia di un divieto di legge, la sua violazione implica la nullità dei contratti mediante i quali si realizza il risultato vietato. E detti contratti sono due:

  • il contratto di finanziamento e
  • il contratto di acquisto delle azioni.

Si tratta di una nullità c.d. “virtuale”, sancita dall’art. 1418 c.c.: il carattere “virtuale” della nullità è dovuto al fatto che non viene testualmente detto dalla legge che la conseguenza è la nullità.

Il caso affrontato dal Tribunale di Treviso è particolare, in quanto la nullità viene dichiarata non solo ai sensi del comma 1 dell’art. 2358 c.c. (finanziamento per l’acquisto di azioni proprie), ma anche ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, poiché le azioni furono date in garanzia della restituzione del finanziamento erogato dalla banca. Affinché venga dichiarata la nullità occorre che ci sia un collegamento negoziale. Secondo il Tribunale di Treviso vi è detto collegamento negoziale, per le seguenti circostanze:

  • il contratto di garanzia richiama espressamente il finanziamento di 420.000 euro;
  • le due operazioni sono prossime dal punto di vista temporale, in quanto la dazione in garanzia delle azioni precede di meno di 10 giorni la concessione del finanziamento;
  • gli importi della garanzia e del finanziamento sono pressoché coincidenti (più precisamente, le azioni date in garanzia valgono 371.000 a fronte di un finanziamento per 420.000 euro).

Si ricordava sopra che i contratti di garanzia e di finanziamento erano stati conclusi nel gennaio 2015 con Veneto Banca. Nel giugno 2017, a seguito della messa in liquidazione di Veneto Banca, subentra Intesa Sanpaolo. La questione è se il finanziamento erogato due anni prima da Veneto Banca si trasferisca, sul lato attivo, a Intesa Sanpaolo. Il Tribunale di Treviso dà risposta negativa. Dal momento che il contratto di finanziamento è nullo (per violazione dell’art. 2358 c.c.), si tratta di una posizione che non può essere oggetto del contratto di cessione da Veneto Banca a Intesa Sanpaolo. Il rapporto nullo non è mai sorto, e dunque nemmeno poteva transitare dalla prima banca alla seconda. Per questa ragione il giudice trevigiano conclude nel senso che il mutuatario nulla deve a Intesa Sanpaolo.

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