Mutamento della sede di lavoro del lavoratore
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 settembre 2019, n. 22100
Trasferimento del dipendente ad altra sede – assenza dal servizio – licenziamento – legittimità – cambio delle ragioni del trasferimento
MASSIMA
È ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore assente dal servizio nella nuova sede anche se il datore di lavoro cambia le ragioni del trasferimento; per l’imprenditore è sufficiente dimostrare in giudizio le reali cause organizzative e produttive che hanno giustificato il provvedimento.
COMMENTO
Nel caso in commento il lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli dalla Società per assenza ingiustificata. Il Tribunale rigettava la domanda del lavoratore e la Corte di Appello, a sua volta, confermava la sentenza di primo grado. Quest’ultima, a sostegno delle proprie tesi, affermava che il lavoratore non potesse legittimamente invocare l’inadempimento del datore di lavoro ex art. 1460c.c., posto che Società aveva dimostrato la sussistenza delle ragioni che avevano reso necessario trasferire il dipendente ad altro ufficio, senza che potesse rilevare il fatto che nella comunicazione di trasferimento tali ragioni fossero state diversamente indicate. Di qui il ricorso in Cassazione, con il cui il lavoratore ha contestato la mancanza di corrispondenze dei motivi addotti dall’azienda tra la lettera di trasferimento e la memoria difensiva. I Giudici di legittimità hanno preliminarmente sottolineato che in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato. Inoltre l’azienda deve dimostrare se può integrare o modificare la motivazione enunciata nel provvedimento, non limitandosi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità, ma dimostrando le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento. In secondo luogo, richiamando il principio di diritto già noto, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti. Inoltre, il libero convincimento del giudice opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma un errore di fatto.
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