Moratoria ultrannuale: una soluzione possibile per il sovraindebitato
di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass. ord. Sez. 6, n. 17391 del 20.8.2020 link
Parole chiave: Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – accordo del debitore – moratoria ultrannuale
Massima:
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834-19); (omissis) La dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto un possibile rilievo di convenienza per i creditori; come già affermato da Cass. n. 17834-19, neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per se ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.
Disposizioni applicate: 8, 4 comma L 3/12, 186-bis
Con la decisione in commento, la Cassazione finalmente apre anche alle fattispecie della gestione delle crisi da sovraindebitamento, mutuando in applicazione analogica un principio già espresso in materia di concordato preventivo liquidatorio, la moratoria ultrannuale del pagamento dei creditori privilegiati, vincolando però tale eccezione alla circostanza che il creditore privilegiato venga legittimato al voto in proporzione del sacrificio economico derivante dalla dilazione.
CASO
Il Tribunale di Civitavecchia respingeva il reclamo proposto da S.A. avverso il diniego all’omologazione di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ostativa all’accoglimento, la circostanza che il reclamante, piccolo imprenditore agricolo, avesse inserito nella propria proposta, il pagamento dilazionato di un credito ipotecario in un arco temporale di cinque anni dall’omologazione.
Il Collegio giustificava tale diniego, ritenendo che ai sensi dell’art. 8 comma 4 L 3/12, la proposta di accordo potesse contemplare una moratoria fino a un anno, purché in continuazione dell’attività di impresa. Il caso in esame invece, mancando della continuità aziendale, risultava carente nel presupposto della fattibilità giuridica, rilevabile d’ufficio.
Non percorribile, a seguito della Cass. 4451/2018 nemmeno il ricorso all’analogia: il reclamo pertanto andava rigettato.
SOLUZIONE
Attraverso la presente decisione, la Corte assegna un punto di apertura ulteriore (già si era cimentata con Cass. 4451/18, Cass. 17834/19 e Cass. 27544/19 con esplicito riferimento in quest’ultima al piano del consumatore) tra le procedure definite oggi “maggiori” e le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento, traslando all’interno dell’attuale normativa in materia (L 3/12) le armonie giurisprudenziali che la continuità e la prospettiva di riforma del CCI già hanno introdotto (F. Rolfi, Sovraindebitamento e “moratoria” ultrannuale dei privilegiati tra regole attuali e future, Il Fallimento, 2020, 2, p. 2018).
QUESTIONI
La normativa prevede all’art. 8, comma 4 L 3/12 4. << (omissis) La proposta di accordo con continuazione dell’attività̀ d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione>>
In presenza della proposta del debitore S.A. il Tribunale di Civitavecchia pertanto, ha ritenuto, in applicazione della portata normativa, ed in assenza della continuità aziendale, di non omologare l’accordo in quanto privo del requisito richiesto. A nulla è valsa, in prima analisi, la valutazione di due degli elementi invece valutati dalla suprema Corte: da una parte, l’accordo para procedurale raggiunto con il creditore e, dall’altro, la possibilità di estendere la dilazione ultrannuale ammessa già dalla S.C. in relazione al concordato preventivo.
Quanto al primo elemento, in realtà non la ricostruzione in fatto della decisione di merito né quella oggetto della presente analisi, permettono di comprendere se fosse stato raggiunto un accordo preventivo con il creditore, oppure se la dilazione di pagamento oltre l’anno venisse presentata in prima occasione con la richiesta di omologa. Sembrerebbe di poter comunque escludere (non se ne palesa menzione nel testo), l’opposizione vera e propria.
Certo invece, che la proposta contenuta nel piano non avesse contemplato la possibilità di ammettere al voto il creditore privilegiato previsto in ultrannualità, senza conoscere se tale omissione fosse dovuta ad una scelta consapevole di mancanza di danno, oppure ad un’opportunità non rilevata.
Quanto invece al secondo elemento, l’esame dell’art. 186bis l.f. in uno con l’art. 8 comma 4 L 3/12, evidenzia un certo parallelismo tra le due normative, ragion per cui, il risultato giurisprudenziale raggiunto dall’art. 186 bis, sarebbe stato satisfattivo della necessità e richiesta dall’accordo (del debitore nella gestione della crisi da sovraindebitamento) presentato. Permane a tal punto il dubbio che la mancanza di previsione di accesso al voto del creditore pignoratizio ultrannuale in realtà non sia stato previsto non per omissione del debitore (che avrebbe portato al doveroso rigetto dell’accordo), ma a seguito della valutazione che la rateazione del pagamento in un termine superiore all’anno, non comportasse danno alcuno.
In ultima analisi, rileva che la richiesta avanzata dal debitore di pagamento del mutuo ipotecario nel rispetto di scadenze ultrannuali, limitano la moratoria ad un termine temporale che la giurisprudenza ha ritenuto e ritiene “congruo”.
Il quinquennio è temine di adempimento di piani del consumatore e di accordi del debitore strutturati in termini di fattibilità e di sostenibilità economica da parte del debitore di natura ordinaria, ponendosi quale limite temporale dei piani medio – corti e ponendosi quale dato temporale iniziale dei piani medio – lunghi, nel limite massimo comunque statuito dalla legge Pinto in ambito di durata dei processi/procedure (in tal senso ci si permette di indicare Trib. Vicenza, 24.9.2020, ove il sovraindebitamento -e quindi specularmente la capacità di pagamento del debitore proponente- dev’essere misurato non solo in valori assoluti quale differenza tra attivo e passivo, ma anche rapportato al bisogno del soggetto che lo deve sostenere, in questo vincolando anche il termine temporale quale elemento di valutazione per la capacità di pagamento a lungo periodo del sovraindebitato).
La decisione in oggetto esamina pertanto con esito positivo, l’applicabilità della dilazione del pagamento dei crediti prelatizi oltre l’anno, vincolando l’ampliamento del termine temporale al requisito di voto del creditore vincolato, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo del pagamento. Si vuole leggere in realtà ben di più.
A fronte di opinioni che riterrebbero comunque non omologabile l’accordo proposto dal debitore avanti il Tribunale di Civitavecchia (F. Rolfi, Sovraindebitamento e moratoria ultrannuale dei debitori privilegiati tra regole attuali e future, cit. 224; sul punto già in giurisprudenza Trib. Ferrara 11.11.2019, in www.ilcaso.it, che richiama Trib. Rovigo 13.12.2016), si rileva il favor debitoris in capo al sovraindebitato.
Pur ritrovandosi la possibile moratoria ultrannuale nel CCI solo nella fattispecie del concordato in continuità, e riconoscendo alle procedure oggi definite “minori” la portata ed i contenuti delle “maggiori”, non può negarsi una certa disponibilità volta ad accordare al debitore sovraindebitato la possibilità di accedere al “fresh start” di cui alla ratio della legge 3/12. Ed è in tale prospettiva che maggior valore assumerebbe la conoscenza dell’elemento del mancato danno conseguente alla moratoria o di preventivo accordo con il creditore medesimo.
Di diversa analisi la circostanza che il pagamento ultrannuale si riferisca ad un bene che il debitore decide di continuare a pagare separatamente nel rispetto della regolare originaria scadenza (si pensi ad esempio al mutuo ipotecario o fondiario legato all’abitazione principale al momento della proposta regolarmente adempiuto. In tal senso Trib. Avellino 21.10.2019, in www.ilcaso.it, e per un maggior approfondimento, Crivelli, Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella l 3/2012 e nel CCI, in Il Fallimento, 2019, p. 721), in quanto se compreso nel piano non costituirebbe altro se non accordo para procedurale o diversamente escluso e garantito dal bene medesimo.
In conclusione, la S.C. ritiene applicabile anche alla proposta del debitore delle procedure minori la moratoria ultrannuale, seppur in assenza di continuità aziendale, ogniqualvolta il debitore permetta al creditore interessato di tutelarsi da questa scelta attraverso l’esercizio del diritto di voto proporzionale al danno ricevuto dal ritardo nel pagamento, desumendosi in tal senso una maggior disponibilità rispetto alla portata normativa, volta da una parte a rendere omogenee le interpretazioni giurisprudenziali di apertura tra le due categorie e dall’altra, ad accogliere con maggior disponibilità le modulazioni diverse attraverso le quali il debitore costruisce il proprio percorso di pagamento, ben distinguendo all’uopo tra moratoria ultrannuale, che si riterrà vincolata al requisito di voto testè individuato e conservazione del mutuo non risolto con eventuale esclusione del bene dalla proposta (a favore del quale verrà conservata la garanzia originaria del bene escluso dal piano).