Modifiche unilaterali dei contratti bancari
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’articolo 118 TUB accorda alla Banca la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni del contratto di finanziamento (c.d. ius variandi), stabilendo al contempo condizioni e limiti precisi per un legittimo esercizio di tale facoltà.
La disciplina in commento prevede, infatti, che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore.
In particolare, l’art. 118 TUB stabilisce che:
– la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto ed espressamente approvata dal cliente; diversamente, la banca non può adottare modifiche unilaterali;
– il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso;
– le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”;
– le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte (c.d. ‘giustificato motivo’);
– nei contratti bancari che hanno durata determinata (ad es. mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è ammessa la modifica dei tassi di interesse.
La proposta di modifica deve consentire al cliente di valutare in concreto la congruità della stessa, in rapporto alle circostanze che la giustificano. Entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese; in questo caso la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti.
Se il cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica unilaterale del contratto.
Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni suddette sono inefficaci.