Meritevole di tutela il vincolo di destinazione a favore dei chirografari
di Redazione Scarica in PDFIl vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter cod. civ. costituito da una società a responsabilità limitata anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo è meritevole di tutela, qualora sia finalizzato a consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione. È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha enunciato nell’ordinanza n. 1260 del 18.01.2019.
La controversia in esame trae origine da un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo, finalizzata anche ad ottenere la declaratoria di invalidità dell’ipoteca giudiziale iscritta su un’immobile della società debitrice, che veniva sottoposto, prima del summenzionato diritto reale di garanzia, ad un vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 2645-ter cod. civ..
È opportuno specificare che la segregazione patrimoniale ottenuta col vincolo in esame era finalizzata a garantire i creditori della debitrice che non avevano una causa legittima di prelazione. Essa, inoltre, dopo la costituzione del vincolo, aveva iniziato una procedura di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 167 R.D. 267/1942.
Dopo l’esito infausto dei giudizi di primo e secondo grado, la debitrice decideva di proporre ricorso in Cassazione. Fra i vari motivi addotti a sostegno del gravame in analisi, meritano particolare attenzione le doglianze attinenti al contrasto fra l’ipoteca e il vincolo di destinazione.
In primo luogo, la ricorrente aveva eccepito la violazione del principio della domanda da parte del giudice di seconde cure. La Corte d’appello, infatti, aveva rigettato la domanda attinente alla cancellazione dell’ipoteca, ritenendola subordinata all’accoglimento di quella attinente alla dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo. La ricorrente, invece, aveva sollevato la richiesta de qua in via autonoma ed in forza di un presupposto completamente slegato rispetto alla sorte del decreto ingiuntivo, cioè in base alla sussistenza anteriore del vincolo di destinazione.
La Suprema Corte ha censurato la sentenza oggetto dell’impugnazione, evidenziando come quest’ultima, nonostante la questione della prevalenza del vincolo di destinazione sull’ipoteca fosse stata espressamente riproposta con l’atto di appello, avesse illegittimamente ritenuto inammissibile la censura perché disancorata dalle conclusioni dell’atto introduttivo, unicamente rivolte all’accertamento dell’invalidità o dell’inefficacia ab origine del provvedimento monitorio.
È evidente, dunque, l’esistenza di una violazione dell’articolo 112 c.p.c., il quale enuncia il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
In secondo luogo, la società debitrice ha lamentato che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare la questione della anteriorità della trascrizione del vincolo di destinazione sull’immobile, essendo questa una problematica sostanzialmente decisiva per la risoluzione della controversia.
La Corte di Cassazione, nel prendere in considerazione la vexata quaestio appena accennata, si è espressa sulla compatibilità della presente operazione con il requisito della meritevolezza dell’interesse sotteso al vincolo di destinazione, condizione richiesta dal citato articolo 2645-ter cod. civ..
Secondo i Supremi Giudici, «deve ritenersi meritevole di tutela il fine perseguito dall’impresa che, anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione. Detta iniziativa consente, infatti, la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri.»
Detto diversamente, considerato che il vincolo di destinazione non era stato costituito a favore solo di alcuni creditori del concordato, non è possibile ipotizzare la lesione della par condicio nei confronti di alcuno dei questi, messi evidentemente sullo stesso piano.
In conclusione, quindi, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso, cassando l’impugnata sentenza di secondo grado con rinvio alla competente Corte d’Appello in diversa composizione.