20 Dicembre 2016

Mediazione delegata: non è perentorio il termine assegnato dal giudice

di Mara Adorno Scarica in PDF

Trib. Milano, ord. 27 settembre 2016 

Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata – Tardiva proposizione – Improcedibilità – Insussistenza
(d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5)

[1] Il tentativo di mediazione obbligatorio, ancorché esperito successivamente al termine di quindici giorni assegnato dal giudice, non consente di ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, 2° comma, d. leg. 28/2010, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento. 

CASO
[1] Disposta dal giudice nel corso del processo la mediazione, l’attore esperisce il procedimento successivamente al decorso del termine assegnato. Il tentativo di mediazione sortisce, peraltro, un esito negativo. Sicché l’attore, depositati i verbali di mediazione, chiede la prosecuzione del giudizio con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Milano, rilevato che comunque il tentativo di mediazione risulta esperito, ancorché tardivamente rispetto al termine assegnato dal giudice, afferma che l’assenza di una espressa indicazione nell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010 in termini di perentorietà del predetto termine debba essere interpretata nel senso di ritenere inoperante l’improcedibilità prevista per il mancato assolvimento dell’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, «dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento». Pertanto, respinte le censure di improcedibilità avanzate dalle parti convenute, il giudice meneghino assegna, come richiesto, i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. per la trattazione della causa.

QUESTIONI
[1] L’art. 5, 2° comma, d.leg. 28 cit. prevede la possibilità per il giudice, anche in sede di appello, «valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti» di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. In tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione viene qualificato come «condi­zione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello». Pertanto, la c.d. mediazione delegata ex officio costituisce una forma di mediazione obbligatoria che trova la propria fonte in un provvedimento giudiziale. Il giudice, nel disporre il rinvio in mediazione, assegna alle parti, che non abbiano ancora avviato il relativo procedimento, un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda.

Sulla natura perentoria o ordinatoria del predetto termine con la conseguenza di far discendere o meno dalla sua qualificazione l’improcedibilità della domanda di mediazione si sono registrati orientamenti oscillanti in giurisprudenza.

Secondo un primo indirizzo l’inosservanza del termine comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità del giudizio, derivando tale conclusione dalla natura perentoria del termine. Pertanto, l’avvio tardivo della mediazione disposta dal giudice produce gli stessi effetti del mancato esperimento della stessa, ossia impedisce l’avveramento della condizione di procedibilità da cui non può che derivare una declarato­ria di improcedibilità con chiusura in rito del processo. (in tal senso, v. Trib. Firenze 14 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di U. Serra, Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata; Trib. Firenze 4 giugno 2015, Giur. it., 2015, 2374, con nota di E. Benigni, L’avvio «tardivo» della mediazione determina l’improcedibilità della domanda?; Trib. Bologna 15 marzo 2015, www.lanuovaproceduracivile.com).

Un altro indirizzo, invece, ritiene che, in virtù della natura non perentoria del termine e, come tale, non riconducibile al regime di cui all’art. 152 c.p.c., la tardiva proposizione della mediazione non determini l’improcedibilità della domanda giudiziale, purché il ritardo non pregiudichi l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione (cfr. Trib. Roma 14 luglio 2016, in www.arcadiaconcilia.it; Trib. Pavia 14 ottobre 2015, www.adrintesa.it).

In quest’ultimo orientamento si inserisce l’ordinanza in epigrafe che privilegia una soluzione coerente con l’intento di consentire alle parti l’effettivo compimento del percorso conciliativo, piuttosto che favorire il profilo sanzionatorio della dichiarazione di improcedibilità per l’inerzia delle stesse.

In tema di mediazione «disposta» dal giudice, v., da ultimo, D. Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss., ove ulteriori riferimenti.