Il matrimonio non consumato non è nullo: legittima il divorzio diretto e la richiesta di assegno
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, sentenza 07/02/2023 n. 3645
Matrimonio non consumato – cessazione comunione materiale e spirituale – assegno divorzile
(Art. 3 lett.f) L. n. 898/1970
Massima: “La non consumazione del matrimonio non incide di per sé sull’esistenza e sulla validità dell’atto e del rapporto. Essendo solo causa di diretto scioglimento del vincolo, resta applicabile la normativa relativa all’assegno di divorzio. Il diritto non viene meno anche il coniuge richiedente abbia instaurato una relazione con un’altra persona, poiché il giudice dovrà valutare se dalla relazione derivi un miglioramento delle sue condizioni economiche”.
CASO
La vicenda riguarda una donna che dopo dieci anni di matrimonio ricorre in Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancata consumazione, ai sensi dell’art. 3 lett. f) l.898 del 1970. Il tribunale accoglie la domanda, fissando l’obbligo per il marito di versare all’ex moglie, un assegno divorzile di euro 750,00 mensili.
In appello, veniva confermato l’accertamento già operato in primo grado, ossia che la mancanza di una piena “congiunzione sessuale dei due coniugi” aveva determinato “la concreta impossibilità di mantenere il consorzio coniugale portando alla definitiva rottura del legame di coppia”.
La Corte territoriale revocava invece l’assegno di mantenimento in favore della moglie a causa della relazione stabile intrattenuta con un altro uomo per svariati anni, pur in assenza di nuova convivenza. La controversia arriva in Cassazione.
Lo scioglimento del matrimonio per inconsumazione
La previsione contenuta nella L. n. 898/70, art. 3, n. 2, lettera f), riguarda quelle ipotesi in cui lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato direttamente, a prescindere dall’avvenuta separazione personale dei coniugi, quando lo stesso non sia stato consumato, dopo che il giudice abbia accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha precisato che la non consumazione del matrimonio non incide di per sé sull’esistenza e sulla validità del matrimonio come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso di specie, i presupposti per lo scioglimento del vincolo per incosumazione risultavano correttamente verificati con prove testimoniali e documentali e da ciò derivava l’impossibilità di mantenere il consorzio coniugale e la conseguente pronuncia di divorzio.
Trattandosi però di matrimonio valido, la causa di scioglimento non esclude l’applicabilità della normativa relativa all’assegno di divorzio, in presenza dei requisiti di legge.
Affrontando la questione della perdita automatica del diritto a percepire l’assegno divorzile, la Corte ha precisato che, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole, questi – se non possiede mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per motivi oggettivi – conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, anche solo in funzione compensativa (Cass. Civ. s.u. n. 32918/2022).
Nella sentenza è affrontato anche il concetto di convivenza come legame affettivo stabile e se sia necessario l’elemento della coabitazione della coppia, che nella società attuale spesso può mancare.
In ogni caso la Cassazione, rilevato l’errore dei giudici di merito nel ritenere provato che oltre al legame affettivo dell’ex coniuge e il terzo ci fosse anche un progetto di vita comune e una effettiva suddivisione delle spese, ha cassato la sentenza rinviandola ai giudici di merito, per la valutazione sul riconoscimento dell’assegno di mantenimento.
Anche il matrimonio non consumato da diritto all’assegno divorzile
A differenza della regolamentazione dettata dal diritto canonico, in cui mancando la consumazione opera la presunzione di assenza del sacramento, il matrimonio contratto in Comune o con rito concordatario non è nullo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la mancanza di rapporti sessuali fa presumere soltanto che non sia costituita o sia venuta meno la comunione di vita che dovrebbe unire due coniugi.
La recente giurisprudenza della Cassazione è nel senso di riconoscere il diritto a percepire un assegno divorzile anche in caso di completa assenza di rapporti intimi tra marito e moglie, qualora tra gli stessi sussista differenza reddituale anche a causa delle aspettative personali sacrificate e in relazione al contributo dato per la famiglia (Cass. Civ. n. 21818/2021).
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