27 Marzo 2018

Matrimonio e «concorso di procedure». Tra nullità del matrimonio canonico, giudizio di delibazione e causa di separazione

di Stefano Nicita Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. I, 19 dicembre 2017, n. 30496 , Pres. Di Palma, Est. Di Marzio

Matrimonio – Divorzio – Giudizio di separazione dei coniugi – Sentenze ecclesiastiche di nullità – Delibazione in genere – Corte d’Appello – Cessata materia del contendere

(Artt. 2909, C.c.; Art. 324 c.p.c.; Art. 65-68 L. 31 maggio 1995, n.218)

[1] Deve dichiararsi cessata la materia del contendere nel pendente giudizio di separazione personale dei coniugi, allorquando passi in giudicato, nelle more, la pronuncia di delibazione della sentenza canonica che dichiara l’invalidità del matrimonio concordatario contratto tra le parti, riconoscendo in via definitiva effetti civili alla pronuncia del tribunale ecclesiastico.

Matrimonio – Divorzio – Sentenze ecclesiastiche di nullità – Delibazione in genere – Corte d’Appello – Acquiescenza parziale – Giudicato interno – Giudicato esterno (Cod. civ., artt. 2909, c.c.; cod. proc. civ., art. 324, 329)

[2] Non si individua nell’ordinamento processuale vigente una previsione generale che attribuisca al giudice la facoltà di interpretare una decisione, non ancora definitiva perché sottoposta ad impugnazione, al fine di valutare l’eventuale intervenuta formazione del giudicato sulla stessa proprio in relazione a questione ancora controversa.

CASO

[1-2]  Il Tribunale di Catania pronuncia sentenza di separazione personale dei coniugi uniti da matrimonio concordatario. Nella pronuncia, il Tribunale addebita la responsabilità della separazione alla moglie visto il dolo della stessa nei confronti del marito, per avergli nascosto le condizioni di salute psichica di suo figlio nato da precedente unione. Il Tribunale siciliano, per tale motivo, rigetta sia la domanda di condanna del marito al versamento di assegno di mantenimento, sia quella di condanna al versamento di assegno alimentare.

La moglie propone appello, contestando l’addebito a suo carico e insistendo sulla richiesta in suo favore di un assegno di mantenimento e, in subordine, di un assegno alimentare. Il marito, di contro, domanda il rigetto dell’appello.

Nelle more del giudizio di appello, il matrimonio concordatario tra i due viene dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico, per due motivi: “la esclusione della prole da parte di entrambi i nubendi ed il dolo della moglie nei confronti del marito, per avergli nascosto le condizioni di salute psichica di suo figlio”.

Adita, quindi, dal marito (in autonomo giudizio rispetto a quello di separazione pendente in appello, di cui si è detto all’inizio), la Corte di Appello di Catania, con sentenza del luglio 2014, accoglie la domanda di delibazione e riconosce effetti civili alla sentenza ecclesiastica.

La moglie propone ricorso per cassazione contro tale delibazione, contestando soltanto le valutazioni relative alla nullità per dolo, ma chiedendo – a quanto sembra di capire – l’integrale annullamento della sentenza.

Nel frattempo la Corte d’Appello nel giudizio di separazione richiede alle parti di produrre gli atti relativi al giudizio di cassazione (pendente sulla delibazione della sentenza ecclesiastica) ed esaminatili, dichiara: la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio di separazione personale in conseguenza della formazione del “giudicato interno della sentenza di delibazione relativamente alla causa di nullità per esclusione della prole” (motivo di nullità la cui delibazione, come visto, non era stata impugnata per cassazione). Anche contro questa pronuncia la moglie propone impugnazione.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso contro la sentenza di delibazione. Successivamente, nel giudizio relativo alla separazione, la Cassazione conferma a sua volta la cessazione della materia del contendere, pur ritenendo condivisibili le critiche proposte dalla ricorrente in relazione alla valutazione operata dalla Corte d’Appello (la quale aveva ritenuto essersi formato il giudicato sulla sentenza di delibazione della decisione ecclesiastica di nullità matrimoniale, pur pendendo impugnazione).

QUESTIONE

[1-2] Nell’ottica del diritto processuale civile, la pronuncia in esame offre spunti di riflessione su tre aspetti rilevanti: (a) il rapporto intercorrente tra la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e il giudizio di separazione personale tra i coniugi pendente in sede civile; (b) la natura dell’eccezione volta alla negazione della delibazione per contrarietà all’ordine pubblico; (c) l’impossibilità della formazione di giudicato interno in pendenza di giudizio di cassazione sulla delibazione della sentenza ecclesiastica.

(a) In merito al riconoscimento di provvedimenti stranieri, l’art. 65 della L. n. 218 del 1995, stabilisce che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge (o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato), purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. Inoltre, l’art. 67, 1° co., della medesima L. n. 218 del 1995 regola il procedimento di delibazione avanti alla Corte d’Appello.

Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione, seguendo un consolidato orientamento, ribadisce che il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica non è precluso dalla pendenza di un giudizio di separazione personale tra i coniugi dinanzi al giudice civile poiché i due giudizi differiscono per petitum e causa petendi, nonché per gli effetti giuridici che essi producono (Cass. 5 marzo 2012, n. 3378; Cass., 6 marzo 2003, n. 3339).

In effetti, fra giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e giudizio di separazione personale tra i coniugi dello stesso non sussiste rapporto di pregiudizialità. Quindi, il secondo processo non deve essere necessariamente sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo, in attesa della sua definizione (Cass., 23 gennaio 2013, n. 1526).

Si tratta di procedimenti autonomi che danno esito a decisioni di diversa natura e aventi finalità e presupposti diversi (per tutte, v. Cass., 10 dicembre 2010, n. 24990).

(b) Dibattuta è la natura dell’eccezione di negazione del riconoscimento di effetti civili per contrarietà all’ordine pubblico di sentenze ecclesiastiche (secondo quanto previsto dall’art. 65, L. n. 218 del1995). Tale mancato riconoscimento si verifica in tutti quei casi in cui la sentenza sia conforme alla norma canonica, ma sia, altresì, contraria ad un irriducibile principio statuale. In tali casi, per alcune pronunce, si tratta di un’eccezione da sollevarsi nella comparsa di risposta ( Cass., 21 dicembre 2015, n. 25676), per altre, un’eccezione ordinaria e non sottoposta ad alcuna preclusione (Cass., 19 aprile 2017, n. 9925).

In particolare, la Cassazione ha da tempo chiarito che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del “bonum prolis“, non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano soltanto quando tale intenzione sia stata manifestamente condivisa dai coniugi (Cass.15 gennaio 2009, n. 814).

(c ) Secondo la pronuncia esaminata, “una volta accertata con sentenza passata in giudicato la spettanza di un diritto stanti gli effetti sostanziali del giudicato ex art. 2909 c.c. questa non è suscettibile di formare oggetto di un nuovo giudizio al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c.” (Cass., 21 dicembre 2007, n. 27082; Cass. 4 marzo 2005, n. 4795; Cass. 23 marzo 2001, n. 4202).

Resta tuttavia, pur sempre, fermo il dettato dell’art. 329, 2° co., c.p.c., secondo cui: “L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.”.

Affiora, così, la distinzione fra giudicato interno (rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo) e giudicato esterno (oggetto di un’eccezione in senso proprio, la quale è proponibile soltanto dalle parti ex art. 112 c.p.c.). Il primo consiste nel vincolo che il semplice passaggio in giudicato formale produce all’interno del singolo processo, indipendentemente dall’attitudine della statuizione a vincolare in altri giudizi. Il secondo consiste nell’attitudine della sentenza a vincolare anche in futuri processi: essa dipende non solo dal passaggio in giudicato formale, ma dallo specifico contenuto della decisione.

In conclusione, pare opportuno ricapitolare lo svolgimento della vicenda: (I) due cause di nullità di matrimonio concordatario, entrambe positivamente accertate (dal Tribunale ecclesiastico) e poi delibate (dalla Corte d’Appello); (II) la delibazione è impugnata con ricorso in Cassazione  solo su una delle due cause (quella sul dolo della moglie); (III) la moglie, nel ricorso contro la delibazione, chiede peraltro l’integrale cassazione della sentenza per contrasto della sentenza canonica con l’ordine pubblico italiano.

La Corte d’Appello nel giudizio di separazione ha ritenuto che si fosse effettivamente formato un giudicato «esterno», per acquiescenza parziale, sul capo non impugnato della delibazione (in fondo, anche una sola causa avrebbe potuto sorreggere la declaratoria di nullità matrimoniale e la relativa delibazione). Quindi l’impugnazione limitata ad un solo profilo, oltre a non impedire il passaggio in giudicato della delibazione, avrebbe potuto determinare una inammissibilità del ricorso in cassazione per carenza di interesse.

La Cassazione, invece, di diverso avviso, ha ritenuto come “questione ancora controversa” la delibazione dell’intera sentenza ecclesiastica (comunque impugnata). E proprio in relazione alla formazione del giudicato, ha considerato il giudice di merito in errore: avendo ritenuto essersi formato giudicato sul capo non impugnato, con “una valutazione che competeva invece alla Suprema Corte”.