Matrimonio concordatario nullo: i rapporti cautelati durante il fidanzamento indicano la volontà di non volere figli
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione sez. I, ordinanza n. 32027 del 9 dicembre 2019
Nullità del matrimonio concordatario – Delibazione della sentenza ecclesiastica
(Art. 8 L. n. 121/1985, art. 797 c.p.c.)
Ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rileva la volontà di un coniuge di non volere figli, manifestata con indizi significativi, quali l’aver avuto rapporti cautelati, prima del matrimonio. Tale condotta comporta la conoscenza o la conoscibilità della riserva mentale da parte dell’altro coniuge.
Caso
Nel giudizio ecclesiastico per la nullità del matrimonio, sia il tribunale di prima istanza che quello di appello, avevano dichiarato nullo il vincolo matrimoniale per aver accertato la volontà del marito, manifestata già prima della celebrazione del matrimonio, di esclusione della prole dalla futura vita coniugale.
La Corte d’appello di Roma aveva riconosciuto l’efficacia di tale sentenza nella Repubblica Italiana, ritenendo che la moglie avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, la volontà del coniuge, manifestata con indici rivelatori prima del matrimonio, di non voler avere figli.
Rilevante l’elemento di aver avuto rapporti “cautelati” durante il fidanzamento.
La moglie ricorre per la cassazione della sentenza di delibazione, sostenendo la violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, per essere la motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte territoriale si sarebbe limitata a far riferimento ai presunti rapporti cautelati, nel periodo precedente alla celebrazione del matrimonio, senza considerare ulteriori elementi favorevoli a sostegno della propria conclusione.
Dalle prove raccolte in giudizio, mediante testimonianze, era emersa una normale vita coniugale in linea con i dogmi cristiani.
Inoltre, la sentenza sarebbe contraria all’ordine pubblico italiano, non essendo l’intenzione di esclusione della prole, conosciuta o conoscibile dal coniuge.
La riserva mentale del marito non poteva desumersi dalla circostanza di aver avuto rapporti protetti durante il fidanzamento.
Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’esclusione da parte di un coniuge di uno dei “bona” matrimoniali, quale quello relativo alla prole, non impedisce il riconoscimento dell’esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quell’esclusione, anche se unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass. Civ. n. 4517/2019 e Cass. Civ. n. 11226/2014).
La sentenza non poteva ritenersi contraria all’ordine pubblico italiano perché conforme ai suddetti principi di diritto, avendo accertato che la donna conosceva, o in ogni caso avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, la volontà dell’altro coniuge di non volere figli, manifestata con indici rivelatori già prima del matrimonio.
Secondo quanto affermato dalle sezioni unite della Cassazione (Cass. Civ. S.U. n. 8053/2014), le irregolarità inerenti alla motivazione sono denunciabili solo se sfociano in una violazione di leggi costituzionalmente rilevanti, ossia quando ci sia mancanza assoluta di motivazione, o in presenza di motivazione apparente o incomprensibile, non per il semplice difetto di “sufficienza”.
Nel caso di specie, la decisione della Corte d’appello era munita di motivazione, anche se sintetica, e si basava su un percorso argomentativo logico.
Questioni
La delibazione della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio è finalizzata a valutare la non contrarietà della decisione all’ordine pubblico, da intendersi come l’insieme di regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi che regolano gli istituti giuridici cui ci si riferisce.
Tra i principi di ordine pubblico, la giurisprudenza comprende il principio della buona fede e dell’affidamento del coniuge che incolpevolmente ha confidato sulla validità del vincolo coniugale. Spetterebbe al giudice della delibazione indagare sulla conoscenza o conoscibilità della simulazione da parte di un coniuge, ma a tale scopo la Corte d’appello ha un potere istruttorio limitato, dovendosi fondare tale accertamento solo sulla base delle risultanze della sentenza ecclesiastica e sugli atti del processo canonico.
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