Mantenimento pagato dalla zia al posto del padre
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 28/02/2024, n. 5262
Mantenimento figli maggiorenni – legittimazione-contribuzione parenti
(art. 337 septies c.c.)
Massima: “L’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli decorre dalla data della domanda giudiziale. Non rileva che la zia materna abbia sostenuto economicamente la nipote – figlia della sorella deceduta nelle more del giudizio – fino alla sentenza di primo grado. Per il periodo intercorrente dall’inizio del giudizio fino alla decisione l’unica legittimata a richiedere le predette somme è la titolare del mantenimento, non essendo la zia legittimata iure proprio nei confronti del padre”.
CASO
Il tribunale di Salerno aveva riconosciuto in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente il versamento da parte del padre della somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario. Nelle more del giudizio la madre della ragazza era deceduta e, non provvedendo il padre, la ragazza aveva potuto sostenersi, pur non essendo completamente autosufficiente, grazie alla percezione di un canone di locazione e all’aiuto in denaro da parte della zia.
Il Tribunale faceva decorrere l’obbligo del padre dal marzo 2018, ovvero dalla data della conclusione della causa durata circa cinque anni, sul presupposto che la zia aveva provveduto al mantenimento della nipote fino alla sentenza di primo grado e che eventuale legittimata a richiedere quanto corrisposto fino alla sentenza, fosse solo la zia.
L’uomo appellava la decisione ritenendo che quanto ricevuto dalla ragazza fosse adeguato per il raggiungimento dell’autosufficienza economica. La figlia, con appello incidentale, chiedeva la conferma del provvedimento stante l’obbligo per il padre di mantenerla fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, da intendersi come godimento di un reddito adeguato ad assicurarle un’autonomia economica completa. La figlia faceva rilevare che la decorrenza dell’assegno in ogni modo avrebbe dovuto retroagire fin dal giorno della domanda giudiziale, in base alla regola generale.
In tal senso l’appello veniva accolto: la somma per la contribuzione paterna ritenuta congrua con obbligo decorrente dalla data della richiesta di mantenimento, con legittimazione della zia adempiente in luogo del padre, ad agire iure proprio nei confronti dell’appellato per il rimborso di quanto fino ad allora pagato per il mantenimento della nipote.
L’uomo ha proposto ricorso in Cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso del padre, ha chiarito la questione dell’individuazione del soggetto legittimato a pretendere dal padre il contributo al mantenimento per il periodo intercorrente fra la data di introduzione della domanda e la decisione di primo grado.
Non può essere messa in dubbio la legittimazione della figlia dato che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e decorre dalla loro nascita (Cass. Civ. n. 22506/2010).
Secondo la Cassazione, la legittimazione della parente è stata riconosciuta dalla Corte distrettuale in forza dell’istituto della gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), senza il preventivo accertamento dei presupposti richiesti dalla norma codicistica.
Affinché si possa parlare di gestione di affari altrui è richiesto il presupposto di agire consapevolmente per conto e vantaggio di altri.
La Corte d’Appello non avrebbe verificato, però, se una simile condotta fosse stata tenuta nell’interesse proprio, per spirito di liberalità nei confronti della ragazza (figlia della sorella defunta in pendenza del giudizio di separazione), piuttosto che in adempimento degli obblighi del padre nell’esclusivo interesse di quest’ultimo.
La Corte d’Appello ha quindi sbagliato nel ritenere esistente la sola legittimazione della zia materna per il periodo individuato. Dal momento che per giurisprudenza costante (Cass. Civ. n. 8816/2020 e Cass. Civ. n. 32680/2023), l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli non affidatari o collocatari, decorre dalla domanda giudiziale, la sola legittimata a richiedere le somme non versate è la figlia maggiorenne non autosufficiente.
La regola generale.
Quanto alla decorrenza degli assegni di mantenimento, la regola generale è che tutto ciò che è credito alimentare è dovuto dal giorno della domanda giudiziale, in forza del principio generale secondo cui il tempo per fare valere un diritto non può andare in danno della parte che ha ragione.
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