1 Giugno 2021

Mancato versamento del mantenimento: è reato anche se i figli non si trovano in stato di bisogno perché li mantiene la madre

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione penale sez. VI, 23/03/2021, n. 11195

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

(art. 570 c.p. – 570 bis c.p.)

La minore età del figlio, in favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta di per sé una condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta di prestare i mezzi di sussistenza in favore dei figli minori, e al loro mantenimento provveda in via sussidiaria l’altro genitore.

CASO

Per la violazione dell’obbligo disposto in sede di separazione personale dei coniugi, di corrispondere il mantenimento per i figli e per la moglie di 300 euro mensili, un uomo era stato condannato per la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p.

La sentenza era stata confermata anche in appello e l’uomo ricorreva in Cassazione deducendo il vizio di motivazione e la contraddittorietà della stessa.

Infatti, pur avendo violato l’obbligo di mantenimento, a causa della sua precaria situazione economica, non aveva mai mancato di garantire ai tre bambini la sua presenza e le sue cure, venendo incontro, per quanto gli era stato possibile, alle loro esigenze personali, mediche e scolastiche.

La Corte territoriale avrebbe infine sottovalutato la circostanza che lo stesso aveva trovato un accordo con l’ex moglie, definendo ogni pendenza patrimoniale riguardante al passato.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

La Cassazione ha respinto il ricorso richiamando i principi consolidati secondo i quali, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere collegata a una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole impossibilità.

L’obbligo di contribuzione, inoltre, rimane anche quando uno dei genitori omette di prestare i mezzi di sussistenza in favore dei figli minori, e al loro mantenimento provveda in via sussidiaria l’altro genitore.

La Corte specifica che la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento.

I giudici di merito hanno correttamente applicato i suddetti principi.

Ribadisce la Cassazione che non è condivisibile la tesi difensiva secondo cui i tre figli erano stati adeguatamente mantenuti dalla madre, che aveva un proprio lavoro ed era stata aiutata dai genitori, né può controbilanciare l’omesso mantenimento, il fatto che il padre si fosse occupato personalmente di loro.

Il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica di mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, non idonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori (ex multis Cassazione Penale sez. VI, n. 418 del 30/04/2019).

Quanto al profilo della precarietà della situazione economica del genitore, non era emersa un’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligo di versamento della somma mensile di mantenimento, essendo stato accertato che in quel periodo l’uomo aveva acquistato un immobile, aveva avuto la disponibilità di una vettura di “fascia alta” e aveva svolto attività lavorativa come geometra.

QUESTIONI

L‘art. 570 c.p. sanzione le seguenti condotte:

  1. chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge;
  2. chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
  3. chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

La norma di cui all’art. 570 bis c.p. prevede che le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Le questioni più interessanti esaminate dalla giurisprudenza di legittimità sono due: la difficoltà economica del genitore obbligato al mantenimento e la sussistenza o meno di uno stato di necessità dei figli.

La condizione di impossibilità economica dell’obbligato deve consistere in una situazione del tutto incolpevole di assoluta indisponibilità di guadagni sufficienti a fornire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto.

Quanto allo stato di bisogno, considerato in re ipsa per il minore, si segnala un orientamento alternativo – al quale non ha aderito la Cassazione in esame – secondo cui almeno in presenza di adempimenti parziali da parte del genitore obbligato, dovrà invece procedersi ad una valutazione dell’effettiva ricorrenza di tale condizione di bisogno, per l’esistenza della responsabilità (Cassazione penale, sez. VI, n. 23010 del 13/05/2016).