Mancato perfezionamento del contratto in forma scritta: oneri probatori
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCostituisce ius receptum che il correntista, che agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell’indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (ex multis Cass. n. 7697/2023; Cass. n. 10025/2023; Cass. n. 12993/2023).
L’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 5887/2021; Cass. n. 1538/2022; Cass. n. 10140/2022; Cass. n. 10293/2023; Cass. n. 22290/2023).
A fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. n. 10838/2021: la dimostrazione dell’entità del saldo può essere desunta anche da altre risultanze documentali, nonché da argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dalle parti, ed integrata da un’eventuale consulenza tecnica contabile, disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte; Cass. n. 22290/2023).
Con specifico riferimento, invece, alle conseguenze dell’omessa produzione del contratto di conto corrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta darne positivo riscontro (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019: se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova incombe sull’attore, tuttavia quanto ai fatti negativi – nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l’onere sul convenuto; Cass. n. 24095/2022; Cass. n. 9213/2023).
Tale rilievo è dirimente: se l’attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente, «non si comprende … come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l’accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l’inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam» (Cass. n. 3310/2024).
Di recente, questo ragionevole orientamento è stato confermato da Cass. n. 16521/2024.
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