Mancata redazione dell’inventario: il minore è comunque erede per effetto dell’accettazione del legale rappresentante
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDFCass. civ., Sez. Unite, sentenza 6 dicembre 2024, n. 31310
(Articoli 459, 471, 484, 485, 487, 489, 519, 521)
Massima: “L’art. 489 c.c.. disciplina le condizioni e i termini per la redazione dell’inventario ai fini del beneficio di inventario riconosciuto ai minori. La norma, prorogando il termine per l’inventario fino ad un anno dalla maggiore età, non concerne la condizione di erede del minore, che si intende acquisita per effetto della dichiarazione di accettazione del legale rappresentante”.
CASO
A seguito della morte del signor EE e in virtù della successione, il Banco di Brescia si è rivolto agli eredi AA e BB per il pagamento delle rate del mutuo contratto dal loro genitore presso la suddetta banca.
Nel 2014 i fratelli AA e BB hanno adito il Tribunale di Padova per opporsi all’esecuzione intrapresa nei loro confronti, contestando la loro responsabilità per l’estinzione del debito. A sostegno della propria posizione gli attori – minorenni al momento dell’apertura della successione del padre – hanno eccepito di aver rinunciato all’eredità paterna – accettata per loro conto dalla madre – una volta divenuti maggiorenni, richiamando a tal fine la disciplina dell’art. 489 c.c..
Il giudice di primo grado ha ritenuto pienamente valida l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario effettuata dalla madre degli attori, in quanto soggetto esercente la responsabilità genitoriale e quindi, al tempo, legale rappresentante dei figli. Di conseguenza il giudice ha dichiarato inefficaci le successive rinunce all’eredità fatte dai fratelli AA e BB e ha rigettato l’opposizione da loro proposta.
La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, osservando che il riferimento delle parti all’art. 489 c.c. non è stato pertinente. La disposizione attiene all’ipotesi in cui l’eredità venga devoluta al minore e accettata per suo conto dal genitore, ma non esclude in alcun modo l’acquisto della qualità di erede in capo al primo, a prescindere dal fatto che il genitore abbia o meno adempiuto all’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario secondo quanto previsto dall’art. 471 c.c.. L’art. 489 c.c. non consente la rinuncia all’eredità, ma solo di evitare l’accettazione pura e semplice, permettendo al minore di godere del regime dell’accettazione beneficiata mediante la redazione dell’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
SOLUZIONE
I fratelli AA e BB hanno proposto ricorso presso la Corte di Cassazione lamentando la violazione delle disposizioni codicistiche in materia di minori e accettazione con beneficio di inventario (artt. 471, 484 e 489 c.c.), nonché delle norme relative alla rinuncia all’eredità (artt. 521 e 519 c.c.).
La Suprema Corte – chiamata a decidere se il minore acquisisca immediatamente la qualità di erede con la dichiarazione formale del legale rappresentante, anche senza inventario, o se mantenga la possibilità di rinunciare all’eredità in un secondo momento – ha rimesso la questione alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 34852/2023, evidenziando divergenze giurisprudenziali sul tema.
Le Sezioni Unite, nel fornire il loro orientamento, hanno escluso definitivamente che il minore, divenuto maggiorenne, possa rinunciare all’eredità. A sostegno della propria posizione la Corte ha osservato che il termine “accettazione” contenuto nell’art. 459 c.c. – secondo cui l’eredità si acquista mediante la (semplice) accettazione – è generico e produce gli effetti di legge indipendentemente dalla forma in cui l’accettazione venga resa, sia essa espressa o tacita, semplice o con beneficio di inventario.
In questa ottica, benché l’art. 471 c.c. imponga l’accettazione con beneficio di inventario quando il chiamato sia minorenne, le Sezioni Unite hanno escluso che l’inventario rappresenti una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione. L’inventario non costituisce infatti un requisito essenziale del negozio giuridico in esame, e pertanto il minore acquista l’eredità anche in caso di mancata osservanza della prescrizione di cui all’art. 471 c.c.
Non rileva inoltre, ai fini della questione, quanto disposto dagli artt. 485 e 487 c.c. in tema di decadenza dal beneficio di inventario: la mancata redazione di quest’ultimo nei termini stabiliti preclude esclusivamente la possibilità di usufruire dei vantaggi derivanti dalla disciplina dell’accettazione beneficiata, ma non comporta anche la decadenza dalla qualità di erede, che rimane pertanto acquisita nella sua forma pura e semplice.
In definitiva, alla luce di ciò, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso escludendo che l’art. 489 c.c. costituisca una deroga al principio enunciato dall’art. 459 c.c..
La disposizione si limita a disciplinare il termine entro il quale il minore può compiere l’inventario per mantenere il beneficio derivante da questa modalità di accettazione, fermo restando che il soggetto nel frattempo è comunque divenuto erede.
QUESTIONI
Tra i molteplici articoli coinvolti nelle valutazioni della Suprema Corte con la sentenza oggetto di esame, l’art. 471 c.c. costituisce un punto di partenza imprescindibile.
Ai sensi di tale articolo, per i minori, così come per altri soggetti incapaci, l’accettazione dell’eredità deve necessariamente avvenire con beneficio di inventario. La disposizione sancisce che questa modalità rappresenta l’unica forma di accettazione consentita dalla legge per tali soggetti, e le ragioni che fondano la previsione sono ritenute, sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, di ordine pubblico, in quanto mirano a tutelare il minore dal rischio di compromettere il proprio patrimonio personale a causa di eventuali debiti ereditari. [Cfr. art. 471 c.c. in Codice Civile, a cura di Pietro Rescigno; art. 471 c.c. Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile; Capozzi, Successioni e donazioni]. Coerentemente si ritiene che la violazione dell’art. 471 c.c. sia causa di invalidità – e più precisamente di nullità per inosservanza di una norma imperativa (art. 1418 c.c.) – della dichiarazione con cui il legale rappresentante accetti l’eredità per conto del minore in forma pura e semplice. [cfr. Ferri, Successioni in generale].
L’accettazione beneficiata richiede, ai sensi dell’art. 484 c.c., una dichiarazione scritta ad substantiam, l’unica modalità prevista dalla legge per ottenere gli effetti del beneficio. Ciò confuta la tesi – sostenuta in passato in dottrina – secondo cui il regime del beneficio di inventario opererebbe in favore del minore ope legis, ossia per effetto della semplice accettazione da parte del legale rappresentante, a prescindere dalla forma con cui questa venga espressa.
L’art. 484 c.c. stabilisce inoltre che la dichiarazione di accettazione beneficiata deve essere resa davanti a un notaio o a un cancelliere del Tribunale, deve essere inserita nel registro delle successioni ed è trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari. Ancora, l’accettazione deve essere seguita o preceduta dall’inventario, redatto secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.
Un punto particolarmente dibattuto in giurisprudenza riguarda proprio il rapporto tra la dichiarazione di accettazione ex art. 471 c.c. e l’inventario, nonché le conseguenze che potrebbero derivare dall’omessa redazione di quest’ultimo da parte del legale rappresentante del minore.
La questione poi, in particolare, è se l’art. 489 c.c. consenta o meno al minore, raggiunta la maggiore età e quindi divenuto pienamente capace, di rinunciare all’eredità accettata con beneficio dal legale rappresentante, qualora quest’ultimo non abbia concretamente predisposto l’inventario.
Secondo un primo orientamento, in assenza di inventario, il minore si troverebbe ancora nella posizione di chiamato all’eredità. Tale tesi si basa sull’idea che l’accettazione beneficiata richiede necessariamente la compresenza di due elementi, vale a dire la dichiarazione di accettazione e la redazione dell’inventario; in assenza di quest’ultimo, quindi, l’eredità non verrebbe acquisita. [cfr. Cass. Civ. n. 4561/1988].
Pertanto, se il rappresentante legale non redige l’inventario, il minore non solo non potrà essere considerato erede puro e semplice, ma tantomeno erede; la mancanza dell’inventario preclude l’acquisizione di tale qualità, con la conseguenza che il minore mantiene la condizione originaria di semplice chiamato con tutte le facoltà ad essa collegate. Egli, una volta raggiunta la maggiore età, disporrebbe della piena facoltà di accettare o di rinunciare a quanto devolutogli, e ciò nonostante il fatto che in precedenza il legale rappresentante abbia formalmente accettato in suo luogo.
In questa prospettiva, quindi, l’art. 489 c.c. andrebbe letto nel senso che il minore, entro un anno dal compimento della maggiore età, conserva la facoltà di decidere se procedere con l’inventario – e consolidare l’accettazione – o rinunciare definitivamente ai suoi diritti successori.
È tuttavia da ritenersi prevalente e preferibile l’orientamento di quella parte della giurisprudenza e della dottrina che afferma che la dichiarazione di accettazione, indipendentemente dalla forma in cui venga manifestata, esprima sempre e comunque la volontà di accettare l’eredità e, di conseguenza, di acquisire la qualità di erede. Ciò inoltre trova conferma nel dettato normativo dell’art. 459 c.c., secondo cui l’eredità si acquista con la semplice accettazione senza che l’efficacia di tale atto sia subordinata alla redazione dell’inventario. [cfr. Ferri, Successioni in generale; Capozzi, Successioni e donazioni; Bianca, Diritto Civile, Le successioni].
È infatti un dato consolidato in giurisprudenza che l’intenzione di limitare la responsabilità per i debiti ereditari non introduca una condizione sospensiva all’efficacia dell’accettazione stessa; quest’ultima è comunque pienamente valida ed efficace, e comporta il subentro del chiamato nel patrimonio del defunto, inclusi i debiti. A ciò si aggiunga che il negozio di accettazione è irretrattabile: chi accetta l’eredità la acquista in modo definitivo in base al principio semel heres semper heres, senza potersi riservare la possibilità di una successiva rinuncia. [Cfr. Cass. civ. n. 1735/2024; Cass. civ. n. 15663/2020].
In quest’ottica, la portata del dettato normativo dell’art. 489 c.c. deve allora essere intesa con il seguente significato.
Si è detto che la norma, a protezione del minore, stabilisce che questi non decade dal beneficio se, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, predispone l’inventario e si conforma alle disposizioni in materia. La norma va quindi letta nel senso che, in deroga alle decadenze previste agli artt. 485 e 487 c.c., il termine per la redazione dell’inventario, durante la minore età, è momentaneamente sospeso, con l’effetto che in futuro il minore disporrà ancora di un anno per completare gli adempimenti relativi all’inventario. Raggiunta la maggiore età, però, egli non potrà in alcun modo rinunciare all’eredità già accettata in suo nome dal rappresentante legale, dato l’atto di quest’ultimo è idoneo a perfezionare l’acquisto dell’eredita. [Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni].
Come è stato osservato anche dalle Sezioni Unite, mentre la limitazione di responsabilità derivante dal beneficio di inventario si determina attraverso una fattispecie a formazione progressiva (ossia dichiarazione di accettazione seguita dalla predisposizione dell’inventario), ciò non avviene invece per l’acquisto della qualità di erede, che, anche con riguardo ai minori, si perfeziona uno actu con la semplice dichiarazione di accettazione, beneficiata o meno, da parte del loro legale rappresentante. È onere dell’interessato, ai sensi dell’art. 489 c.c., integrare poi la propria posizione mediante la concreta redazione dell’inventario, pena la decadenza dal beneficio e la qualificazione come erede puro e semplice. [Cass. civ. n. 16739/2005, Cass. civ. n. 11030/2003].
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