Mancanza del contratto scritto di c/c e TAEG/ISC nei mutui
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’allegata decisione del Trib. Sulmona 160 – 2019, affronta due questioni spesso al centro del contenzioso bancario, ossia l’asserita mancanza di un contratto scritto di conto corrente e di affidamento e l’omessa o erronea indicazione del Taeg/Isc nel contratto di mutuo (per approfondimenti v. Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Milano, 2019).
Riguardo alla prima questione, il giudice rileva che l’affermazione degli attori secondo cui non è stato sottoscritto alcun contratto di conto corrente e di apertura di credito regolata sul c/c indirizza la distribuzione degli oneri probatori: l’onere della produzione del contratto di finanziamento non può essere ascritto al correntista che afferma l’inesistenza del documento contrattuale bensì alla banca che può e deve dimostrare l’esistenza del contratto scritto, negato dagli attori.
Dalla mancata produzione deriva “l’inesistenza di valida pattuizione relativamente alla misura degli interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni, valute e spese applicate dalla banca. Tra l’altro, proprio perché ritenuto dagli attori inesistente il contratto, non può censurarsi la condotta degli stessi ove omettano di richiederne l’esibizione alla banca, posto che ciò si tradurrebbe in un’istanza rivolta a far produrre in giudizio un documento di cui il correntista asserisce l’inesistenza“.
Naturalmente l’inesistenza di un contratto scritto di conto corrente e di affidamento comporta la fondatezza delle eccezioni di prescrizione sollevata dalla banca: “il difetto di forma scritta del contratto di affidamento e del contratto di conto corrente rende nullo tale rapporto. In assenza di un valido contratto, stipulato in conformità alle previsioni legislative, le rimesse intervenute sul conto corrente devono considerarsi di natura solutoria, anche per l’assenza di prova sull’esistenza di un fido da ripristinare“.
Ricorrente nelle controversie bancarie è anche la censuura relativa alla omessa o inesatta indicazione del TAEG/ISC nei contratti di mutuo. Nella fattispecie, il giudice si uniforma alla giurisprudenza prevalente, riaffermando le argomentazioni al riguardo abitualmente richiamate:
– l’omessa indicazione del Taeg/Isc (che, invero, non costituisce un ulteriore tasso o costo dell’operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) o la sua erronea elaborazione in valore percentuale “non può cagionare conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot, bensì semmai profili risarcitori dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello cioè appunto dell’indicazione dell’indice ISC“;
– nemmmeno risulta applicabile il comma 6 dell’art. 117 Tub, perché a) tale disposizione non sembra fare riferimento all’indice sintetico del Tae/Isc e b) la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato sul mercato;
– in ultimo, non pare neppure potersi utilizzare il comma 8 dell’art. 117 tub secondo cui “la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli (…)”. È osservato che si occupa del contenuto minimo dei contratti di mutuo la Circolare n. 229 del 21.04.1999 – 9° Aggiornamento del 25.07.2003 (emanata in attuazione dell’art. 9 della delibera Cicr del 4.03.2003) segnatamente al titolo X, Sezione III, par. 3, nel quale non si fa menzione dell’indicazione del Taeg.
È, infine, altresì rilevato che quando la legge ha voluto sanzionare con la nullità l’omessa indicazione del TAEG/ISC o la sua erronea indicazione lo ha fatto espressamente: vedasi al riguardo l’art. 125 bis Tub.
(Segnalazione dell’Avv. Alfieri Di Girolamo, Foro di Pavia)
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