Maggiori competenze per il giudice di pace e sommarizzazione del processo in tribunale. Semplificazione o semplicismo?
di Eugenio Dalmotto Scarica in PDFParallelamente al disegno di legge delega n. 2953-A per l’efficienza del processo civile approvato il 10 marzo 2016 dalla Camera del Deputati, anche sul versante ordinamentale è in avanzato corso di elaborazione un importante intervento legislativo, che non manca di contemplare numerose norme destinate al codice di rito.
Ci si intende riferire alla l. 28 aprile 2016, n. 57 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2016 e entrata in vigore il 14 maggio 2016), che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la riforma organica della magistratura onoraria.
Tra i numerosi criteri direttivi contenuti nella l. n. 57 del 2016 spicca quello per l’unificazione in un unico statuto delle varie figure di magistrato onorario e per l’arricchimento delle loro competenze.
Per quanto riguarda il settore civile, il legislatore ha specificamente stabilito che dovrà essere superata la distinzione oggi riscontrabile tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace.
Tutti saranno denominati «giudici onorari di pace» e potranno essere impiegati all’interno del tribunale o presso l’ufficio del giudice di pace.
Se impiegati all’interno del tribunale, dovranno essere applicati all’ufficio per il processo, al fine di coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo, ovvero svolgere le attività più semplici, che verranno loro delegate. Ma in casi tassativi, rimessi ad una successiva individuazione, potranno anche entrare a comporre i collegi giudicanti o ricoprire le funzioni di giudice monocratico.
Se invece impiegati all’interno dell’ufficio del giudice di pace, i nuovi magistrati avranno la competenza a) per le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; b) per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione di minore complessità; c) per le cause in materia di diritti reali e di comunione di minore complessità; d) per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 Euro; e) per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a 50.000 Euro; f) per altri procedimenti di volontaria giurisdizione di minore complessità; g) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi.
Secondo la delega, dunque, i giudici onorari di pace riceveranno un significativo aumento di compiti e responsabilità rispetto a quanto attualmente previsto dall’art. 7 c.p.c.
Essi, infatti, completando un precedente riconoscimento solo parziale, vedranno la propria competenza estesa all’intera materia condominiale, che può presentare aspetti di rilevante difficoltà e delicatezza.
Inoltre, moltiplicando per sei il limite odierno di 5.000 Euro, saranno titolari della competenza generale sino a 30.000 Euro sulle cause relative a beni mobili.
Quanto poi alle cause sulla circolazione, la possibilità di deciderle verrà elevata di due volte e mezzo, passando da 20.000 a 50.000 Euro.
Né si può dimenticare l’attribuzione ai nuovi giudici di materie finora escluse, come quella delle controversie su diritti reali e di comunione o quella della volontaria giurisdizione, ancorché in entrambe le ipotesi il delegante raccomandi di circoscrivere la competenza ai casi meno complessi.
Men che meno va infine trascurata la delega per la devoluzione alla magistratura onoraria dei procedimenti di espropriazione mobiliare, che sembrerebbe di importanza modesta, rimanendo escluse le espropriazioni dei crediti (ossia le espropriazioni che, insieme a quelle immobiliari, hanno migliore capacità di realizzo), ma che investe uno strumento di tutela esecutiva che spesso costituisce, proprio nei casi più difficili, l’unica via percorribile. Senza contare poi l’effetto deterrente che può avere il timore di subire la visita dell’ufficiale giudiziario nella propria abitazione o sul luogo di lavoro.
Una così ampia dilatazione della competenza per materia e valore del giudice di pace suscita non pochi timori.
Basti considerare, prescindendo dagli interrogativi circa l’adeguata professionalità dei magistrati onorari, che l’ufficio del giudice di pace non è al momento coperto dal processo telematico.
Sembra quindi poco opportuno devolvere nuovi carichi a strutture dove il PCT non è ancora a regime. Tanto più che, laddove invece opera pienamente, il PCT ha permesso un apprezzabile incremento di efficienza per giudici, cancellerie e studi legali, consentendo di monitorare meglio e a distanza i processi, nonché diminuendo gli accessi a palazzo degli avvocati e dei loro collaboratori, con conseguente liberazione dai rapporti con l’utenza di larga parte del personale addetto e la sua destinazione ad altri incarichi.
Deve inoltre rilevarsi che il processo dinanzi al giudice di pace è un processo a cognizione piena ma, ovviamente, semplificato.
Crescendo notevolmente la competenza dei magistrati onorari, troverà dunque correlativa diminuzione la garanzia che le forme del processo ordinario offrono alle parti coinvolte in una lite.
Questo è un pericolo da valutare con attenzione.
Ciò però non è nulla in confronto a quanto incombe per effetto dell’art. 1, comma 2, lett. a), n. 2-ter) del d.d.l. 2953-A, nel testo ormai trasmesso all’esame del Senato.
Tale disposizione, innestata nel corso dei lavori parlamentari sull’originaria proposta ministeriale, intende invero stabilire l’obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione, rinominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.
Come è noto, la riserva di collegialità ricorre raramente.
Non occorre pertanto spiegare che, nella descritta prospettiva, il rito di cui agli artt. 702-bis c.p.c. (sinora di scarsissimo successo, non essendo quasi mai scelto ab origine dalle parti o adottato dal giudice ai sensi dell’art. 183-bis c.p.c.) sostituirà quello ordinario nella stragrande maggioranza delle controversie sottoposte al giudice professionale.
Tirando le somme, la legge delega per la riforma della magistratura onoraria e i programmati interventi per l’efficienza del processo civile convergono verso l’obiettivo della radicale semplificazione del processo civile, che, qualora non venga adeguatamente rimeditato, rischia di relegare le regole del rito ordinario ad una applicazione diretta molto limitata.
Certo, resta la possibilità di trarre dalla disciplina generale principi validi pure per i procedimenti speciali.
Trattandosi di attività interpretativa, è tuttavia da dubitare che la giurisprudenza raggiunga soluzioni uniformi e di costante applicazione. Il che prefigura uno scenario di crisi per il valore – particolarmente importante in materia processuale – della certezza del diritto.