2 Marzo 2021

Luogo di notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ipotesi di elezione di domicilio nella circoscrizione del giudice adito

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, III sez., sentenza 22 febbraio 2021, n. 4663

Se la parte nomina un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito, il suddetto difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto

CASO

M.O. ha opposto un decreto ingiuntivo notificatogli il 29 marzo 2010 e relativo a un credito di € 235.321,37, oltre accessori, per canoni insoluti di una locazione finanziaria che vedeva la M.O. s.r.l. quale debitrice principale e M.O. coobbligato in solido quale fideiussore.

In particolare, in data 7 maggio 2010 M.O. notificava l’atto di citazione in opposizione, indirizzandolo in Roma, presso lo studio dell’avv. G.C., il quale risultava indicato come mero domiciliatario (e quindi senza alcun mandato) dall’avv. P.D. del Foro di Bologna, difensore della società ingiungente, la Unicredit Leasing s.p.a.

La notifica, tuttavia, non andava a buon fine, poiché l’avv. G.C. si era trasferito da via (omissis), domicilio eletto nel ricorso monitorio, a via (omissis), sempre in Roma. Presso tale ultimo indirizzo la notifica veniva ripetuta e, questa volta, era validamente effettuata in data 17 maggio 2010.

Radicata l’opposizione presso il Tribunale di Roma, in prima udienza il giudice rinviava immediatamente la causa a nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale definiva il giudizio con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, per tardività della notifica.

La Corte d’Appello confermava la decisione con sentenza n. 878 del 12 febbraio 2018.

M.O., in proprio e anche quale legale rappresentate della M.O. s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sulla base dei principii già stabiliti per le impugnazioni dalle Sezioni Unite, della non imputabilità dell’errore nella notificazione dovuto a “caso fortuito”, costituito, nella fattispecie, dalla mancata indicazione, da parte del procuratore dell’opposta Unicredit Leasing S.p.a., della variazione del domicilio indicato nel ricorso monitorio.

QUESTIONI

Il ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 641, co. 1 e 650 c.p.c., nonché dell’art. 141 c.p.c. e dell’art. 82, R.D., 22 gennaio 1934, n. 37, “in relazione all’imputabilità all’opponente dell’esito negativo della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di variazione di domicilio eletto da parte del procuratore esercente extra districtum”.

M.O. ha censurato la sentenza della Corte di merito là dove la stessa ha escluso che il ritardo nella notifica fosse riconducibile ad un’ipotesi di causa di forza maggiore o caso fortuito, tale da legittimare un’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

La Corte d’Appello di Roma, infatti, ha ritenuto che, nella fattispecie, la parte opponente avesse l’onere di verificare l’esatta corrispondenza del domicilio presso cui notificare l’atto giudiziario e che, se ciò non era avvenuto, era stato per negligenza dello stesso opponente.

Al riguardo, la Corte capitolina aveva richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze n. 3818 del 18 febbraio 2009 e n. 14594 del 5 aprile 2016, entrambe emesse in materia di impugnazioni, che avevano addossato al notificante la mancata tempestiva notifica in fattispecie di mutamento del domicilio del procuratore costituito.

Secondo M.O., tali sentenze sono inconferenti, trattandosi in entrambi i casi di fattispecie nelle quali il procuratore destinatario della notifica svolgeva funzioni nello stesso circondario del Tribunale che aveva adottato il provvedimento di impugnazione (e quindi intra districtum), mentre la il caso di specie è relativo ad ipotesi di procuratore esercente extra districtum. Infatti, la notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo è avvenuta presso il domicilio dell’avv. domiciliatario G.C. in Roma, indicato nel ricorso, e non presso il difensore di Unicredit Leasing s.p.a., l’avv. P.D. di Bologna.

Inoltre, il ricorrente ha evidenziato che, una volta conosciuta la circostanza dell’avvenuto trasferimento dello studio del domiciliatario presso altro luogo, il procedimento notificatorio è stato immediatamente ripreso ed effettuato dall’ufficiale giudiziario nello stesso giorno della richiesta.

La sezione terza della Suprema Corte ha accolto il ricorso, sulla base della corretta interpretazione di precedenti arresti, anche delle Sezioni Unite, adattati alla fattispecie.

Invero, già nell’arresto del 2009 sopra citato (emesso sulla scorta del già affermato principio, di fondamento costituzionale, della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario) e relativo alle condizioni per ritenere incolpevole l’inosservanza dei termini di impugnazione in caso di notificazione avvenuta in luogo diverso dal domicilio effettivo del procuratore, la Suprema Corte prese nettamente posizione anche con riguardo alla presente fattispecie.

Ed infatti, tali arresti hanno statuito il principio generale per cui è a carico del notificante, quale doveroso adempimento preliminare, l’accertamento che l’atto giudiziario da notificare sia indirizzato all’effettivo domicilio professionale del procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, previo riscontro nell’albo professionale, nel quale ogni procuratore ha l’obbligo di far annotare i mutamenti della sua sede. Ciò senza che ne derivi alcun obbligo, a carico del procuratore, di dichiarare in giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o a carico della parte di comunicare i mutamenti del domicilio eletto.

La Suprema Corte rileva che, tuttavia, già nell’arresto n. 3818 del 18 febbraio 2009 – come in quelli successivi – le Sezioni Unite avevano adottato una soluzione diversa per la fattispecie in cui il procuratore che ha ricevuto mandato dalla parte eserciti la propria attività extra districtum.

In tale ipotesi è stata ritenuta corretta la notificazione presso il luogo indicato come domicilio eletto, “in quanto la notificazione dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge in circoscrizione diversa da quella del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell’ambito della detta circoscrizione, va fatta in questo luogo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., anche qualora il domiciliatario sia un avvocato iscritto al locale albo professionale, senza che sia necessario il previo riscontro presso questo albo a carico del notificante” (Cass., sesta sez., 18 novembre 2014, n. 24539).

In simili casi, è onere della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali mutamenti del domicilio eletto (così, sempre Cass., 18 novembre 2014, n. 24539, cit.).

Il principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite n. 14594 del 5 aprile 2016, citate dalla Corte di merito, ma falsamente applicate.

Dunque, questi principii, seppur espressi in materia di impugnazioni, devono essere applicati anche alla notificazione di un atto – quale quello ex art. 645 c.p.c. – che non è “impugnatorio” in senso stretto (non essendo l’opposizione una impugnazione del decreto), ma che presenta notevoli profili di analogia e ciò rispetto alla sua funzione, che è quella di evitare che il decreto ingiuntivo acquisti l’efficacia di giudicato (la Suprema Corte, sul punto, richiama l’arresto a Sezioni Unite n. 4510 del 1° marzo 2006).

Del resto, la non imputabilità dell’errore nella notifica di un’impugnazione dovuto a “caso fortuito” è principio che si pone in linea con le esigenze di effettività della tutela e del diritto di azione ed è un precipitato della generalizzazione del principio della rimessione in termini, di cui all’art. 153 cpv., c.p.c. Fermo restando che la valutazione della non imputabilità dovrà essere condotta in termini particolarmente rigorosi, per non snaturare il regime della perentorietà e non comprimere eccessivamente il diritto delle controparti a che il rispetto delle regole processuali sia assistito dalla grave sanzione della decadenza (sul punto, Cass., 19 novembre 2014, n. 24641).

Ciò esposto, ed assodata l’applicabilità dei suddetti principi alla fattispecie de qua, la Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente M.O., una volta appreso il mancato buon esito della prima notifica, ha prontamente riattivato – e completato – il procedimento notificatorio in un termine inferiore alla metà di quello fissato per lo specifico incombente dall’art. 641 c.p.c. (così come previsto da Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17352 e altresì proprio da Cass., S.U., 5 aprile 2016, n. 14594, cit.).

Nella specie, tra la prima notificazione e la seconda, solo questa regolarmente perfezionatasi, sono trascorsi solamente nove giorni, tempo da considerarsi “ragionevole” ed inferiore al termine di venti giorni in cui ciò sarebbe dovuto avvenire secondo i principi sopra richiamati.

La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida secondo i principii così stabiliti.

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