Tribunale di Milano, Sez. Impresa., provvedimento del 21 settembre 2020 Parole chiave: Società – Scissione parziale asimmetrica – Art. 2506, comma 2 c.c. – Obbligo di consenso unanime – Interpretazione estensiva o analogica – Non ammissibile Massima: Il progetto di scissione totale – che preveda il trasferimento di tutto il patrimonio della società scissa a società beneficiarie di nuova costituzione e la conseguente estinzione della società originaria – può essere regolarmente assunto con delibera a maggioranza, cioè senza il consenso unanime dei soci di cui all’art. 2506, secondo comma, c.c., il quale trova applicazione unicamente in caso di c.d. scissione asimmetrica e non è soggetto ad interpretazione estensiva o analogica ai fini applicativi ad altre forme di scissione. Disposizioni applicate: … Leggi tutto L’unanimità del consenso dei soci è prevista solo in caso di scissione asimmetrica e non è soggetta ad interpretazione estensiva o analogica
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