19 Maggio 2020

L’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile, neppure con regolamento di competenza

di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord. 05-03-2020, n. 6319 – Pres. Frasca – Rel. Scrima.

La questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale.

CASO

Pr. concedeva in locazione un immobile a P.C.; successivamente intimava alla conduttrice lo sfratto per morosità, convenendola per la convalida dinanzi al Tribunale di Nola.

C. si opponeva alla convalida eccependo, ex multis, la pendenza avanti al medesimo Tribunale di un altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto un ulteriore contratto inerente al medesimo immobile; in tale giudizio, tra l’altro, era stato chiesto dichiararsi nullo, simulato o inefficace il contratto oggetto del procedimento di sfratto.

Il tribunale, in luogo della declaratoria di litispendenza o continenza eccepita dall’opponente, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. in favore dell’intimante, convertendo il rito e fissando udienza per la prosecuzione della causa di merito.

P.C. proponeva regolamento di competenza avanti alla Corte di cassazione avverso l’ordinanza, deducendo che la contemporanea pendenza del giudizio di opposizione alla convalida dello sfratto con il giudizio avente ad oggetto l’accertamento della simulazione del contratto in forza del quale la convalida dello sfratto era stata domandata integrasse litispendenza e/o continenza di cause.

SOLUZIONE

La Corte dichiara l’inammissibilità del regolamento di competenza, perché l’ordinanza di rilascio è priva dell’attitudine ad acquisire effetti decisori e definitivi: talché la questione di competenza dovrà essere valutata nel giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito.

QUESTIONI

L’ordinanza in commento offre lo spunto per analizzare la natura dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.

Tale ordinanza, come più volte ribadito dalla stessa Cassazione (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 14-05-2014, n. 10539), è un provvedimento provvisorio, non suscettibile di acquisire per il semplice decorso del tempo, i caratteri di decisività e definitività propri del giudicato.

L’ordinanza di rilascio assume le vesti di un provvedimento emesso a conclusione della fase sommaria del procedimento iniziato con la citazione per la convalida (art. 665 cod. proc. civ.), come tale non idoneo a definire il giudizio e a formare giudicato. Essa, infatti, è destinata a perdere la sua efficacia, qualora nel giudizio di merito o anche in un diverso giudizio avente ad oggetto sempre il medesimo rapporto di locazione, il giudice emetta una sentenza relativa allo stesso rapporto di locazione tra le stesse parti per il quale è stata emessa l’ordinanza provvisoria.

Come può desumersi dagli artt. 660, 665 e 667 cod. proc. civ., il procedimento speciale introdotto dalla citazione per convalida di licenza per finita locazione o convalida di sfratto, una volta che il conduttore sia comparso e si sia opposto alla convalida, prevede che, se il locatore ne fa istanza, accordata o negata l’ordinanza di rilascio ed in tal modo chiusa la fase sommaria, si passi a quella di cognizione ordinaria, nella quale sarà resa la decisione sulla domanda di merito (Cass., ord., 18/02/2008, n. 4016).

La fase sommaria, quindi, termina con un provvedimento che, diversamente dall’ipotesi di mancata opposizione o comparizione dell’intimato, non è idoneo a chiudere definitivamente il procedimento, che prosegue nelle forme ordinarie. Si tratta di un provvedimento interlocutorio, con cui il giudice condanna l’intimato al rilascio, riservando la delibazione delle eccezioni da questo sollevate nel corso del giudizio di cognizione ordinario (motivo per il quale tale provvedimento risulta accompagnato dalla conversione nel rito di cui all’art. 447 bis c.p.c.).

In dottrina vi è stato chi ha sostenuto la tesi (ormai abbandonata) della giurisdizione non contenziosa; una diversa ricostruzione ha optato per la tesi del provvedimento cautelare basato su un periculum in mora. Autorevole dottrina ha sostenuto qualificato l’ordinanza provvisoria di rilascio come condanna con riserva con funzione anticipatoria-cautelare (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 139).

Nella giurisprudenza di legittimità è prevalsa tale ultima impostazione: l’ordinanza viene definita come un provvedimento di condanna con riserva, produttivo di effetti sul diritto sostanziale, ma senza attitudine al giudicato.

Quanto invece all’ordinanza di convalida per mancata opposizione, che ha carattere decisorio e definitivo a differenza dell’ordinanza provvisoria di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c., la Suprema Corte ha ritenuto che essa acquisti efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull’esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato e sull’intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma altresì sulla qualificazione di esso, se la scadenza del medesimo, come richiesta e poi riconosciuta dal giudice, è strettamente correlata alla tipologia del contratto (Cass. civ. Sez. III, 02/02/2017, n. 2702).

L’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. non ha invece carattere decisorio e definitivo e non può essere impugnata neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. L’orientamento della Suprema Corte sul punto è consolidato: la mancanza di definitività dell’ordinanza di rilascio e la sua inidoneità al giudicato non consentono di assoggettarla ad autonoma impugnazione, ex art. 111 Cost., in quanto mancante di decisorietà e definitività. Come noto, infatti il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito solo ove essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano anche l’attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale.

Da quanto detto consegue che parimenti non è impugnabile con regolamento di competenza (che pure richiede quanto al provvedimento da impugnare i requisiti di definitività e decisorietà) l’ordinanza provvisoria di rilascio, poiché essa non definisce la causa, potendo nel giudizio sul rilascio dell’immobile essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell’ordinanza (v. Cass. n. 22309 del 2011, Cass. n. 16630 del 2008, Cass. n. 20905 del 2004).

Anche l’eventuale questione di competenza resta dunque da decidere nel giudizio di cognizione sulla domanda di merito, volto all’accertamento del sopravvenuto scioglimento del contratto o alla pronuncia della sua risoluzione. I giudici della Cassazione, infatti, hanno affermato che nel procedimento per convalida di sfratto la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell’udienza di comparizione; tuttavia, l’eventuale decisione sulla questione di competenza non potrà in alcun modo essere qualificata come sentenza, “dovendo detta questione essere comunque decisa nel giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito, con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento” (così Cass., ord., 28/05/2019, n. 14476).