25 Febbraio 2020

L’opposizione a precetto è ammissibile soltanto se la notificazione del decreto ingiuntivo è inesistente, non se è semplicemente nulla

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729. Pres. Frasca, Estensore D’Arrigo

Ingiunzione (procedimento per) – Notificazione a precedente indirizzo di residenza – Inesistenza della notificazione – Non sussiste – Nullità della notificazione – Sussiste – Opposizione a precetto – Inammissibilità – Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – Ammissibilità

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.

CASO

Tizio si opponeva all’atto di precetto con il quale Unicredit S.p.a. gli intimava il pagamento di un debito di circa 400.000,00 euro, oltre spese, interessi ed accessori, la cui debenza era fondata su un decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza.

L’opposizione era basata su alcuni vizi del titolo esecutivo, tra i quali l’incertezza circa l’identificazione dell’Ufficio emittente (il ricorso era stato presentato al Tribunale di Monza, mentre il decreto risultava sottoscritto da un giudice in servizio presso tale ufficio, ma nell’intestazione del provvedimento e quale luogo di sottoscrizione era riportata la dicitura ‘Milano’) e l’invalidità della notificazione, eseguita presso un luogo ove egli non era più residente.

Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione di Tizio con sentenza appellata dallo stesso, il quale riproponeva gli stessi motivi di doglianza in appello, con analogo esito. Tizio, infine, proponeva ricorso per cassazione, mentre Unicredit resisteva con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ribadendo in punto di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario quanto aveva stabilito Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916: la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ex artt. 615 e 617 c.p.c., restando attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione – ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, ove ne ricorrano le condizioni, dell’art. 650 c.p.c. sull’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – la cognizione di ogni questione inerente la nullità o l’inefficacia del provvedimento monitorio.

QUESTIONI

La questione principale verte sull’invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto notificato in un luogo dove il debitore ingiunto non era più residente.

La Corte di cassazione respinge il ricorso perché i vizi denunciati non erano idonei a integrare un’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione. Richiamando a tale proposito Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 e basandosi sui principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, la Suprema Corte ribadisce che l’inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, oltre che nel caso-limite segnato dalla totale mancanza materiale dell’atto, in quelle sole ipotesi nelle quali sia esercitata un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali per potersi parlare di ‘notificazione’. Al di fuori di tali situazioni, le altre difformità dal modello legale sono destinate a ricadere nella categoria della nullità.

La Suprema Corte prosegue individuando i due elementi costitutivi essenziali della notificazione: il primo consiste nel fatto che l’attività di trasmissione dell’atto giudiziario sia stata realizzata da un soggetto qualificato dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato. La seconda, invece, fa riferimento alla fase di consegna, da intendersi nel più ampio senso del raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, ricorrendo i quali la stessa deve comunque considerarsi ex lege eseguita positivamente: rimangono, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito al mittente, così da dover reputare la notificazione tentata, ma non compiuta e, dunque, in definitiva omessa.

I vizi denunciati dal ricorrente non si configurano come ipotesi di radicale inesistenza della notificazione e avrebbero potuto giustificare, al più, un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: se, tuttavia, l’ingiunto-opponente tardivo non ha dedotto nell’atto di opposizione tardiva altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, la stessa deve considerarsi sanata per effetto dell’opposizione medesima, dacché il vizio spiega rilievo solo al fine dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c., se ed in quanto abbia impedito all’intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto (Cass. 28 gennaio 1995, n. 1038 e da Cass. 4 novembre 1980, n. 5907).

Per le stesse ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo lamentati dal ricorrente non possono essere dedotti con l’opposizione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. avanti un’autorità diversa da quella funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo: invero, innanzi al giudice dell’esecuzione potrebbero dedursi unicamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25713; Cass. 2 aprile 2009, n. 8011).