L’opposizione all’esecuzione è improcedibile se la parte iscrive la causa a ruolo tardivamente
di Barbara Tabasco Scarica in PDF
Cass. civ., Sez. VI, 17 gennaio 2018 n. 1058 (ordinanza) – Pres. Amendola – rel. Rubino
Esecuzione forzata – Opposizione – All’esecuzione – Iscrizione della causa a ruolo – Mancato rispetto del termine – Conseguenze – Improcedibilità (Artt. 181, 307, 616 c.p.c.)
[1] Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c. per l’iscrizione della causa a ruolo è l’improcedibilità, che non ammette sanatorie.
CASO
[1] Intrapresa un’esecuzione mobiliare presso terzi, il debitore proponeva opposizione al fine di ottenere la sospensione della procedura esecutiva. Il Giudice rigettava la suddetta richiesta e fissava il termine per l’inizio del giudizio di merito.
Il creditore, a fronte dell’inattività del debitore, procedeva a notificargli “un atto di citazione in opposizione” con il quale chiedeva che venisse accertata l’inesistenza delle altrui ragioni di opposizione. Notificato regolarmente l’atto di citazione, la parte procedeva all’iscrizione a ruolo fuori termine, ovvero il settimo giorno successivo alla notifica, in difformità a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c.
Il giudice di primo grado e, successivamente, la Corte di Appello dichiaravano l’opposizione improcedibile per mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c., che abbrevia alla metà il termine per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni all’esecuzione.
Avverso la decisione di secondo grado, l’opponente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 181 e 307 c.p.c. e ritenendo che la conseguenza della ritardata costituzione in giudizio della controparte avrebbe dovuto essere la cancellazione della causa dal ruolo, con facoltà di riassunzione nei successivi tre mesi, in luogo dell’improcedibilità.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione rigetta il ricorso sostenendo che non si tratta di tardiva costituzione in giudizio, sanabile con la tempestiva costituzione della parte (secondo il principio espresso dalla Cassazione n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio. Pertanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio, quale è il termine per l’iscrizione della causa a ruolo, è l’improcedibilità, che non ammette sanatorie.
QUESTIONI
[1] È oramai pacifico che le opposizioni all’esecuzione, a seguito della riforma del 2006, si svolgono in due fasi. La prima fase è introdotta dal ricorso che, depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.c., instaura un procedimento incidentale all’interno del processo esecutivo, che si conclude con un’ordinanza con la quale il giudice provvede sulla istanza di sospensione (se richiesta) e statuisce sulla competenza a conoscere della causa di merito. La seconda fase, invece, che dà inizio alla causa di merito vera e propria, si svolge secondo le norme del codice di procedura civile che regolano il processo di cognizione e si conclude con sentenza.
Dunque, il giudizio di merito si introduce con atto di citazione se la causa deve essere trattata secondo le regole del processo di cognizione, o con ricorso se, invece, l’esecuzione si fonda su un titolo avente ad oggetto controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie, o in tema di locazione.
In ogni caso, il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio stabilito dall’art. 616 c.p.c. Pertanto, entro e non oltre il termine fissato dal giudice dell’esecuzione, la parte attrice deve provvedere a notificare l’atto di citazione ad almeno una delle parti opposte ovvero a depositare il ricorso introduttivo.
Inoltre, se l’introduzione del giudizio di merito è compiuta con citazione, al convenuto deve essere concesso un termine a comparire non inferiore a quello stabilito dall’art. 163 bis c.p.c., ridotto della metà. Se il giudizio di merito viene introdotto con ricorso secondo il rito del lavoro ovvero con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ugualmente, il termine a comparire per il convenuto, previsto rispettivamente dagli artt. 415 c.p.c. per il processo del lavoro, e dall’art. 702 bis c.p.c. per il rito sommario, deve essere ridotto della metà.
In entrambi i casi, il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle comuni sanzioni processuali previste dall’art. 164 c.p.c. (Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Cedam, 2017, 1364).
In conclusione, l’art. 616 c.p.c. impone alla parte attrice di provvedere all’iscrizione della causa a ruolo. Tale iscrizione della causa a ruolo segue e non precede l’introduzione del giudizio quando esso viene introdotto con citazione, mentre è contestuale al deposito del ricorso quando l’atto introduttivo debba essere redatto in tale ultima forma.
Essa, inoltre, va tenuta distinta dalla costituzione in giudizio: si tratta, infatti, di due attività che, pur essendo correlate per l’identità del soggetto che le compie e per la loro contemporaneità, sono autonome ed oggettivamente diverse.
La costituzione è l’atto con il quale la parte si rende giuridicamente presente nel processo; l’iscrizione a ruolo, invece, è l’atto con il quale il cancelliere, nell’esercizio della sua potestà certificativa (Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, II, Roma, 1956, 10; Cipriani, Iscrizione a ruolo, EdD, XXII, Milano, 1972, 927) attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l’ufficio cui è addetto (Saletti, Iscrizione della causa a ruolo, EGI,XVII, Roma, 1989, 1).
Presupposto dell’iscrizione a ruolo è la costituzione della parte. Condividibilmente, dunque, la sentenza in esame, eliminato ogni dubbio in merito alla circostanza che, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la dimidiazione dei termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., comporti la riduzione anche del termine per l’iscrizione della causa a ruolo, afferma che dovendo quest’ultima essere effettuata entro un termine perentorio, il suo mancato rispetto determinata l’improcedibilità del giudizio.