26 Gennaio 2021

L’opposizione all’amministrazione di sostegno è espressione di autodeterminazione del soggetto e deve essere considerata dal giudice

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29981

Amministrazione di sostegno – opposizione della persona interessata

(Art. 404 e art. 408 c.c.)

In materia di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della decisione deve essere assicurato dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata.

Se l’esigenza di protezione della persona, capace ma in stato di fragilità, sia già garantita da una rete familiare organizzata e funzionale, il ricorso all’istituto non può essere giustificato, soprattutto se il soggetto si opponga con motivazioni adeguate.

La Corte di Cassazione ha emanato un principio di diritto in tema di amministrazione di sostegno specificando la valenza della volontà del soggetto che si oppone alla misura di protezione nell’ottica del principio di autodeterminazione.

CASO

Su ricorso del figlio, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta l’amministrazione di sostegno della madre. La donna proponeva reclamo alla Corte d’appello la quale confermava il provvedimento, ma sostituiva l’amministratore di sostegno designato, nominando la figlia della reclamante.

Nel corso del giudizio, dall’espletamento della CTU era emersa la difficoltà della donna di gestire i suoi interessi economici.

In base alla perizia, la signora si presentava in gran parte lucida, con qualche deficienza legata ad alcuni aspetti pratici della vita quotidiana, dovuti all’età e alle condizioni di salute (la cecità). Il sostegno si sarebbe reso necessario per gestire le sue disponibilità economiche, rappresentate dalla titolarità di più trattamenti pensionistici, da depositi bancari e da proprietà immobiliari.

Quanto alla nomina dell’amministratore si riteneva più idonea la figlia, la quale si era dimostrata unita alla madre da un forte legame affettivo all’interno della rete familiare, e già  impegnata a provvedere alle sue necessità.

Ciò avrebbe garantito, a fronte dell’esigenza di protezione della beneficiaria, di non modificare le sue abitudini e di rispettarne la volontà e altresì di mitigare l’elevata conflittualità con il fratello circa l’amministrazione delle sostanze della madre.

A fronte della conferma della misura da parte della Corte territoriale, la donna proponeva ricorso in Cassazione mentre il figlio si costituiva con controricorso.

Si costituivano aderendo al ricorso principale anche la figlia e il marito, i fratelli della ricorrente e la cognata, i quali avevano già preso parte al giudizio di appello.

SOLUZIONE

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato le disposizioni di cui all’art. 404 c.c. poiché mancante, nel caso di specie, il presupposto della sua incapacità a provvedere ai propri interessi.

Non solo, l’illegittimità si sarebbe concretizzata anche nel non aver considerato la sua volontà di non avvalersi dell’istituto e nell’aver male interpretato gli elementi di prova riguardanti la sua capacità e fragilità.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’anziano signora, ritenendo sussistente la falsa applicazione dell’art. 404 c.c., a norma del quale può essere sottoposta ad amministrazione di sostegno la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Ciò rende inapplicabile la misura di protezione se, al contrario, il soggetto ha la piena capacità di determinarsi, anche se in condizioni di menomazione fisica.

Nel caso di specie le asserite esigenze di gestione del patrimonio, non avrebbero giustificato l’invasione della sfera della persona, limitando ingiustificatamente la sua capacità di agire.

In assenza di una patologia psichica che renda inconsapevole il soggetto di avere bisogno di assistenza, l’opposizione alla nomina di un amministratore è espressione di autodeterminazione del soggetto e deve essere tenuta in considerazione dal giudice.

La sola condizione di ridotta autonomia, dovuta a cause fisiche, è ben compatibile con lo svolgimento di una volontà libera, consapevole e dunque, in base allo statuto dei diritti di ogni persona, non coercibile.

Dall’istruttoria era emerso che la donna è assolutamente in grado di intendere e di volere, di capire e decidere ciò di cui necessita ordinariamente attraverso le persone che ha scelto e che formano per lei una rete adeguata di sostegno e risorse.

La Corte d’Appello ha omesso di considerare tali decisivi aspetti, snaturando le finalità dell’istituto.

Il principio di diritto da applicare è che in tema di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata.

Se l’esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) sia già assicurata da una rete familiare organizzata e funzionale, il ricorso all’istituto non può essere giustificato, soprattutto se all’attivazione si opponga, in modo motivato, la stessa persona del cui interesse si discute.

QUESTIONI

Connaturata alla natura dell’istituto è la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto conservandone la dignità (Cass. Civ. n. 19866/2018).

La stessa previsione di legge (art. 408 c.c.) che consente allo stesso beneficiario di nominare l’amministratore di sostegno, in previsione dell’eventuale propria futura incapacità, è espressione del principio di autodeterminazione, in cui si realizza un dei valori fondamentali della dignità umana (Cass. Civ. n. 23707/2012).