L’onere di produzione documentale in capo all’appellante è comunque assolto se i documenti sono già stati acquisiti nel giudizio
di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDFMassima: “Allorquando l’appellante assuma che l’errore del primo giudice si annida nella interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado. In tale senso milita anche la necessità di contemperare il riparto dell’onere probatorio di cui all’articolo 2697 del codice civile con il principio di acquisizione probatoria, che discende dalla costituzionalizzazione del giusto processo: il giudice è tenuto a pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito – da qualunque parte provenga – con una valutazione non atomistica ma globale, nel quadro di una indagine unitaria e organica”.
CASO
La Corte d’Appello di Napoli confermava con sentenza la pronuncia del giudice di prime cure mediante la quale era stata respinta la domanda di Caio, precedente amministratore del Condominio (OMISSIS), finalizzata ad ottenere il rimborso di euro 17.093,32 a titolo di anticipazioni effettuate.
La Corte distrettuale, infatti, aveva posto particolare attenzione sul fatto che il ricorrente non avesse prodotto in giudizio la delibera dell’8 novembre 2007, da cui risultava il credito riconosciuto dall’assemblea, così conformandosi al principio espresso dalla S.U. 24898 del 23 dicembre 2005. In virtù di detta pronuncia, l’appellante assumerebbe sempre la veste d’attore rispetto al giudizio d’appello e, pertanto, su di esso ricade l’onere di confutare la fondatezza dei motivi di gravame presentati a prescindere da quale sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, dovendo dunque provvedere al deposito dei documenti su cui si fonda l’impugnazione.
Caio ricorreva al giudizio di cassazione presentando ricorso fondato su tre motivi.
SOLUZIONE
La Suprema Corte accoglieva tutti e tre i motivi di ricorso presentati, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e disponendo il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del grado di legittimità.
QUESTIONI
Attraverso il primo motivo presentato, Caio denunciò la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 76 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma I, nn. 3-4 c.p.c., ritenendo che la delibera di approvazione del rendiconto e di riconoscimento del debito, pur non essendo presente nel fascicolo dell’appellante, sarebbe stata prodotta dal Condominio in appello, motivo per cui il giudice distrettuale avrebbe dovuto tenerne conto ed esaminarla. Sarebbe pertanto irrilevante che il documento in questione non fosse stato prodotto dall’appellante, non sussistendo alcun onere alle parti di produrre atti che siano già stati ritualmente acquisiti a processo.
Con il secondo motivo, esaminato congiuntamente dalla Corte, fu denunciata la violazione degli artt. 112, 116, 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma I, nn. 3-4 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello si sarebbe sottratta all’obbligo di esaminare il merito della, anche se agli atti risultava depositato anche il verbale di approvazione del consuntivo dell’8 novembre 2007, sui cui trovava fondamento la domanda di rimborso del ricorrente.
Tuttavia per consolidato insegnamento della Suprema Corte (Sezioni Unite n.3033/2013): “allorquando l’appellante assuma che l’errore del primo giudice si annidi nell’interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché’ possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado”.
A conferma dell’indirizzo sposato dalla pronuncia, tale impostazione ben si combinerebbe con la necessità di combinare la ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. con il principio di acquisizione probatoria discendente dalla costituzionalizzazione del principio del giusto processo[1].
Con riferimento al caso di specie, la Corte territoriale ha disatteso l’indirizzo maggioritario respingendo l’impugnazione per il solo fatto che l’appellante non aveva depositato la delibera dell’8 novembre 2007, senza tener conto dei documenti prodotti dall’appellato, non considerando che, come emerso dall’esame degli atti, il verbale era stato menzionato nell’indice del fascicolo di primo grado del Condominio, successivamente acquisito al processo di appello, ponendolo nella disponibilità del Collegio giudicante, tenuto pertanto a valutarne comunque il contenuto, indipendente dall’assolvimento dell’onere di produzione in capo a Caio.
Con il terzo motivo di ricorso, invece, il ricorrente denunciò l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, “per aver la sentenza omesso di considerare che l’esistenza del verbale e il relativo contenuto non erano stati oggetto di contestazione e non necessitavano di prova, tanto più che, proprio in esecuzione del deliberato, il condominio aveva provveduto anche ad effettuare rimborsi parziali”.
Anche con riferimento a tale motivo la Suprema Corte dispose l’accoglimento delle richieste di parte ricorrente, evidenziando come già il giudice di prime cure avesse riconosciuto che la delibera dell’assemblea non fosse stata in seguito revocata, non ponendo in discussione la sua originaria adozione.
[1] Cass. 21909/20:13; Cass. 15480/2012: il giudice è tenuto a pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito – da qualunque parte processuale provenga – con una valutazione non atomistica ma globale, nel quadro di una indagine unitaria ed organica.
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