L’omessa indicazione del credito nel bilancio sociale non costituisce rinuncia allo stesso

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 14 dicembre 2020, n. 28439 Parole chiave: Società – Estinzione – Obbligazioni e contratti Massima: “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire … Leggi tutto L’omessa indicazione del credito nel bilancio sociale non costituisce rinuncia allo stesso