L’omessa indicazione del credito nel bilancio sociale non costituisce rinuncia allo stesso
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sez. III Civile, 14 dicembre 2020, n. 28439
Parole chiave: Società – Estinzione – Obbligazioni e contratti
Massima: “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.”
Disposizioni applicate: art. 1236 c.c., art. 2492 c.c., art. 2495 c.c.
Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata ha convenuto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un’altra società dalla quale aveva acquistato un veicolo rivelatosi successivamente difettoso al fine di chiedere (i) la risoluzione del contratto di vendita, nonché (ii) la condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo. Nelle more del giudizio, la società acquirente è stata posta in liquidazione e successivamente chiusa, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.
Successivamente, è stato accertato in via definitivo il suddetto credito. I soci della società cancellata hanno pertanto agito esecutivamente nei confronti della società venditrice al fine di recuperare il suddetto credito, notificandole un atto di precetto, opposto da quest’ultima, la quale riteneva che l’omessa indicazione di quel credito nel bilancio finale di liquidazione della società cancellata costituisse remissione del debito e che, di conseguenza, il credito non si fosse mai trasferito ai soci della società cancellata.
Dapprima, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’opposizione al precetto della società venditrice, così come poi la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza di primo grado ed infine la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso della società venditrice confermando integralmente la sentenza impugnata.
La Suprema Corte, rifacendosi ad un suo noto precedente giurisprudenziale[1], ha ricordato in particolare che, dal lato attivo, la successione derivante dall’estinzione della società comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.
La Corte di Cassazione ha poi rammentato che, nei casi in cui il credito è illiquido, il liquidatore sapeva della sua esistenza e non lo ha iscritto a bilancio, oppure quando il credito “non poteva neppure essere iscritto nel bilancio”, vi è la presunzione che la mancata appostazione all’attivo del credito derivi dalla (tacita) volontà della società di rinunciare a quella pretesa, ancorché, trattandosi pur sempre di mera presunzione, la sorte di tali crediti debba essere oggetto di una valutazione caso per caso.
Quanto precede ci porta ad operare una riflessione sull’istituto della remissione del credito disciplinato dall’art. 1236 c.c. che dispone che “la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”.
In una recente sentenza di legittimità di maggio 2020[2], peraltro richiamata dall’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ricordato che l’istituto della rimessione del credito si configura come un negozio unilaterale recettizio, essendo pertanto necessario un atto di volontà del creditore, portato a conoscenza del debitore (ma altresì che quest’ultimo non dichiari, entro un congruo termine, di non volerne profittare).
Ciò premesso, la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, impone che la volontà abdicativa o rinunciataria del creditore sia espressa in modo inequivoco. Ne consegue che un comportamento tacito può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo laddove non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.
Pertanto i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto di non essere stati indicati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da fugare ogni dubbio sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio non abbia alcun’altra causa che la volontà della società di rinunciare a quel credito.
Nel caso in esame, il comportamento della società creditrice costitutivo, a dire della società venditrice, di rinuncia al proprio credito era tuttavia costituito unicamente dall’omessa appostazione di quel credito nel bilancio finale di liquidazione. La Corte di Cassazione ha pertanto precisato che tale mancata appostazione non possedeva i requisiti di inequivocità soprammenzionati, in quanto essa (da sola) potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito, quale, ad esempio, l’intenzione dei soci di cessare al più presto l’attività sociale o, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore e, stando così le cose, ha rigettato il ricorso per cassazione e confermato la sentenza impugnata.
[1] Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, Rv. 625323 – 01.
[2] Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 9464 del 22 maggio 2020, Rv. 657639 – 01.