19 Maggio 2020

L’omessa comunicazione dell’avvenuto concepimento di un figlio può integrare gli estremi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459 – Pres. Armano – Rel. Olivieri

1] Responsabilità civile – Risarcimento del danno – Omessa comunicazione – Identità genitoriale – Condotta non iure – Danno ingiusto – Dolo – Colpa – Nascituro – Rapporto di filiazione – Illecito extracontrattuale

(Cod. civ. art. 2043)

[1] “L’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione.”

CASO

[1] La pronuncia in esame trae origine dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia con la quale è stata confermata la decisione di prime cure di accoglimento della domanda proposta da Caio di accertamento del proprio status di figlio naturale e di rigetto, invece, della domanda riconvenzionale, proposta da Tizio, di condanna al risarcimento dei danni per doloso occultamento della procreazione con conseguente ingiusta privazione del rapporto di filiazione.

La Corte d’appello, in particolare, nel confermare la statuizione di rigetto del primo giudice ha rilevato, da un lato, che la lesione del diritto alla genitorialità risultava incompatibile con il comportamento processuale tenuto da Tizio che aveva ostinatamente negato sia una possibile paternità rispetto a Caio sia di avere avuto rapporti intimi con la madre e, dall’altro, che la domanda risarcitoria, inquadrata nello schema dell’illecito extracontrattuale, si palesava carente di supporto allegatorio ed, inoltre, difettava della prova dell’elevata probabilità di esistenza della occasione perduta.

Avverso la predetta sentenza d’appello Tizio ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il quinto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 115 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. dolendosi del rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno fondata sull’illecito occultamento dell’esistenza di un figlio. Tale condotta, secondo il ricorrente, da imputarsi in concorso allo stesso figlio naturale ed alla madre, avrebbe pregiudicato il suo diritto alla genitorialità impedendogli di instaurare un rapporto educativo ed affettivo con il figlio.

La Suprema Corte, dopo una dettagliata ricostruzione della questione giuridica sottesa al caso, pur riconoscendo, in astratto, che l’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, dell’avvenuto concepimento di un figlio si può tradurre, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro, in una condotta non iure che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi della responsabilità aquiliana, ne ha sconfessato l’esistenza nel caso concreto confermando la sentenza d’appello.

QUESTIONI

[1] La sentenza in epigrafe consente di analizzare una fattispecie illecita particolare inquadrata nello schema dell’art. 2043 c.c.

Nel caso in esame, infatti, l’omessa comunicazione del concepimento di un figlio viene in rilievo in una situazione in cui, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, non vengono in questione né i doveri tra coniugi, che trovano giuridica definizione nell’art. 143, co. 2, c.c., o tra conviventi more uxorio, nè tanto meno gli obblighi derivanti dall’assunzione di responsabilità di ciascun genitore nei confronti del figlio nato in costanza di matrimonio (art. 147 c.c.) o legalmente riconosciuto (artt. 316 e 316 bis c.c.), atteso che dalla ricostruzione del fatto emerge che tra i due soggetti vi fu un unico incontro senza che seguisse non solo una convivenza di fatto ma neppure una relazione di tipo sentimentale.

Tale situazione, quindi, diverge nettamente da quelle ipotesi in cui il coniuge ometta volutamente di comunicare il proprio stato di gravidanza, determinato dal concepimento con altra persona, ingannando l’altro coniuge sul suo rapporto di filiazione con il nascituro che entra così a far parte della famiglia in cui il padre non è il genitore biologico.

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, quindi, la condotta omissiva informativa della donna gravida non si inscrive nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico precostituito tra le parti, né viene in questione una lesione del prevalente interesse del minore a crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori. Infatti non è in questione il danno subito dal minore ma quello subito dal genitore che non ha avuto notizia della paternità.

Di conseguenza la lesione del diritto alla bigenitorialità viene in rilievo soltanto di riflesso trattandosi di un diritto riferibile in via diretta al minore, nel superiore interesse del quale trova attuazione, essendo la «presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi” (cfr. Cass. civ. sez. VI-I n. 18817 del 23/09/2015; Cass. civ. sez. I n. 9764 del 08/04/2019) in funzione dello sviluppo armonico della personalità del minore…influenzato dalla graduale costruzione di una precisa identità personale, di cui costituisce fattore determinante la genitorialità biologica» come si evince anche dall’art. 7 §1 della Convenzione internazionale sui diritti della Infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale «il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi». (cfr. Cass. civ. sez. I n. 23913 del 27/12/2012).

Nel caso in esame, pertanto, viene in rilievo l’esigenza della conoscenza, da parte del soggetto che ha partecipato al concepimento, che la gravidanza è a lui riferibile, in modo da consentirgli l’esercizio del diritto-dovere di riconoscimento del figlio naturale ex artt. 250 e 254 c.c., con la conseguente assunzione delle responsabilità genitoriali verso il nato.

Ciò posto la Corte di Cassazione rileva che, così impostata la vicenda, a primo impatto, si potrebbe qualificare come illecita la condotta omissiva della donna in quanto lesiva del diritto all’autodeterminazione del padre naturale qualora si intenda l’atto di riconoscimento come esercizio dell’autonomia privata, ossia di una scelta discrezionale rimessa alla libertà individuale del soggetto che la compie.

Tuttavia, esaminando più attentamente la questione, la Suprema Corte rileva che tale ricostruzione non può essere seguita, dovendosi tenere conto dell’interpretazione della disciplina della filiazione, in conformità con gli artt. 2 e 30 Cost., che ha anticipato fin dalla nascita l’insorgenza dei doveri genitoriali – e dei corrispondenti diritti del minore – in quanto ricollegati non all’effetto giuridico della istituzione della relazione parentale (presunta ex art. 231 c.c., accertata ex art. 236, co. 2, c.c., artt. 237,241 c.c., o dichiarata per atto volontario ex art. 250 e 254 c.c. o per sentenza ex artt. 269 e 277 c.c.) ma al mero fatto-giuridico della procreazione (cfr. Cass. civ. sez. I n. 7386 del 14/05/2003; Cass. civ. sez. I n. 2328 del 02/02/2006; Cass. civ. sez. I n. 26575 del 17/12/2007; Cass. civ. sez. I n. 22506 del 04/11/2010; Cass. civ. sez. I n. 5652 del 10/04/2012; Cass. civ. sez. I n. 26205 del 22/11/2013; Cass. civ. sez. VI-III n. 3079 del 16/02/2015; Cass. civ. sez. III n. 14382 del 27/05/2019).

Ne consegue che quella che appare astrattamente configurabile come situazione giuridica di diritto soggettivo assoluto e personalissimo, ossia il diritto a riconoscere lo status di figlio, altro non è, invece, che una mera manifestazione formale confermativa di una preesistente situazione giuridica da cui deriva il dovere di riconoscimento del figlio naturale, e cioè una condotta funzionale alla protezione dell’interesse del minore (che trova riscontro nella posizione di soggezione rivestita dal genitore naturale nell’azione di dichiarazione di paternità esercitata dal figlio ai sensi degli artt. 269 c.c. e segg.) e la cui violazione può dare luogo ad una autonoma fattispecie di illecito civile (non necessariamente endo-familiare in difetto di costituzione di un nucleo familiare e di convivenza tra i genitori naturali) generatore di conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali azionabili in via risarcitoria dal figlio o dal suo rappresentante durante la minore età (cfr. Cass. civ. sez. I n. 5652 del 10/04/2012; Cass. civ. sez. VI-III n. 3079 del 16/02/2015).

La situazione giuridica da riconoscere in capo al genitore naturale, che deve essere scissa rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale, allora, è quella del diritto alla identità personale, ancorato agli artt. art. 2 e 30, co. 4, Cost., in quanto l’esplicazione della personalità dell’essere umano nelle formazioni sociali in cui opera si esprime anche attraverso la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto l’aspetto relazionale riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere ed a realizzare le aspirazioni del minore, nonché ad instaurare un rapporto conoscitivo ed affettivo con la persona generata, aspirazione che, peraltro, quanto al riconoscimento formale dello status di figlio, incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore (artt. 250, co. 3 e 4, c.c.) e, ove questi abbia raggiunto la maggiore età, della sua previa autorizzazione (art. 250, co. 2, c.c).

In relazione a tale situazione giuridica, «l’omessa informazione dell’avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale od in quelle del D.P.R. n. 396 del 2000, che prescrivono l’obbligo di denuncia della nascita), può allora tradursi in una condotta non iure – ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro – in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all’interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come danno ingiusto e che viene ad integrare, nel ricorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c.».

Ciò posto la Terza Sezione ha rigettato il ricorso in quanto, nella controversia, il danno non patrimoniale risarcibile non è stato posto con riferimento alla lesione del diritto alla identità genitoriale nei termini ricostruiti, ma è stato ricondotto all’effetto pregiudizievole conseguente al ritardato accertamento dello status di figlio e, oltretutto, non è stato debitamente provato.