12 Dicembre 2017

Lo stato d’insolvenza rilevato dal pubblico ministero in sede di concordato preventivo

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Cass., sez. I, 7 giugno 2017, n. 14156 (ord.) – Pres. Nappi – rel. Genovese – P.M. Salvato (conf.)

Domanda concordataria – Rinuncia – Insolvenza – Istanza del PM – Dichiarazione di fallimento – Legittimità (L. Fall., artt. 7, n. 2, 162, 173, 179 e 180)

Qualora il pubblico ministero, a seguito della partecipazione necessaria alla procedura concordataria, ex art. 162 l. fall., rilevi la sussistenza dello stato d’insolvenza, può legittimamente richiedere al tribunale di dichiarare il fallimento, indipendentemente dalle scansioni e dalle vicende del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria, anche in difetto di convergenti istanze volte alla dichiarazione dell’insolvenza del debitore, da parte dei creditori.

CASO

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 6 luglio 2015, ha accolto il reclamo, proposto ex art. 18 l. fall., da (OMISSIS) S.p.A. per la revoca del proprio fallimento, dichiarato con sentenza dal Tribunale di Rovigo, su istanza del Pubblico Ministero, previo contestuale decreto di inammissibilità del concordato. Nel caso di specie la sentenza di fallimento era intervenuta nonostante la rinuncia alla domanda di concordato, formalizzata dalla debitrice per presentare un’altra e più soddisfacente proposta, e la richiesta di fissazione dell’udienza prefallimentare, avanzata dalla medesima società in seguito all’istanza del Pubblico Ministero

La Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che, a seguito della rinuncia-ritiro della domanda di concordato, in assenza di istanze dei creditori, il P.M. non è legittimato a presentare istanza di fallimento. In particolare, la Corte d’appello ha escluso che “l’art. 161 e gli altri casi specificamente previsti dagli artt. 173, 179 e 180 l. fall. costituiscano declinazioni dell’art. 7, n. 2, ovvero che possa individuarsi una legittimazione generale del PM a tale titolo accanto a tali casi di legittimazione speciale”. Ciò in quanto non si rinviene, nel caso della comunicazione della domanda (ex art. 161 l. fall.) al P.M., una segnalazione di insolvenza analoga a quella del giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Avverso la pronuncia della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione la curatela fallimentare, con due distinti motivi. Anche il Procuratore Generale ha concluso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’accoglimento del ricorso.

 SOLUZIONE

Il Collegio ha accolto il ricorso ed ha affermato che qualora il pubblico ministero, in seguito a partecipazione necessaria alla procedura concordataria rilevi la sussistenza dello stato d’insolvenza, può legittimamente richiedere al tribunale il fallimento del debitore, indipendentemente dalle scansioni e dalle vicende del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria; e ciò anche in difetto di istanze dei creditori volte alla dichiarazione dell’insolvenza.

 QUESTIONI

La decisione va condivisa.

La motivazione del provvedimento in commento ripercorre le precedenti interpretazioni rese sul punto dalla Suprema Corte per affermare che, anche a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l’ammissione al concordato preventivo, il pubblico ministero è legittimato a formulare la richiesta di fallimento, trattandosi del “naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell’esito di tale procedimento” (Cass. Sez. 1, 16 marzo 2012, n. 4209).

D’altronde, a ritenere diversamente, si produrrebbe un effetto esattamente contrario a quello voluto dal legislatore con la disciplina di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall., e cioè consentire il governo della crisi allorché la soluzione negoziale risulti inammissibile o vada revocata per una delle condotte (o anche per la presenza di condizioni di inammissibilità) di cui all’art. 173 l.fall., o ancora (per analoghe ragioni e per quelle specifiche proprie della fase dell’omologa) debba essere respinta la domanda di omologa. In altre parole, il legislatore ha disciplinato compiutamente le ipotesi in cui la procedura concordataria non possa raggiungere la fisiologica conclusione, conferendo così al pubblico ministero una particolare legittimazione.

Per vero, se si interpretano le norme nel senso che la semplice rinuncia faccia venir meno la procedura concordataria per “estinzione” e quindi al di fuori delle regole dettate dalle norme sopra indicate, si lascerebbe la crisi senza governo, benché essa si trovi in una fase conclamata (dalla stessa domanda di concordato), nonché in presenza di condotte così gravi da giustificare l’apertura di un sub-procedimento ex officio e la partecipazione del pubblico ministero, senza che si possa interpretare la richiesta di quest’ultimo ai sensi dell’art.7 l. fall. (così Trib. Monza, 10 maggio 2017, inedita).

Sotto altro profilo, è stato inoltre correttamente rilevato che la dichiarazione di fallimento pronunciata su istanza del pubblico ministero non integra la dichiarazione di fallimento d’ufficio, “avendo la legge espressamente previsto un potere pubblico d’iniziativa – doverosa in presenza dei presupposti di cui alla l. fall., art. 7 – da parte di un soggetto diverso dal giudice, trattandosi altresì di potere autonomo, cosicché non è necessario che alla richiesta del P.M. si assommino iniziative di altri creditori” (Cass. Sez. 6 – 1, Ord., 26 settembre 2013, n. 22062).

Per approfondimenti si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel testo dell’ordinanza ed a A. Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna 2017, 83