20 Dicembre 2016

Litisconsorzio facoltativo ed eccezione di incompetenza per territorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Con ordinanza del 14 ottobre 2016, n. 20720, la Cassazione afferma che qualora un decreto ingiuntivo emesso contro più condebitori in via solidale sia opposto separatamente dai coobligati, l’eccezione di incompetenza del giudice che emise il decreto è rilevante solo a favore del coobligato che l’ha proposta e, salvo che il giudice rilevi d’ufficio tempestivamente l’incompetenza anche per gli altri, resta escluso che, pur riunite le opposizioni separatamente proposte, possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo anche riguardo ai coobligati non eccipienti.

  1. L’occasione per queste rapide riflessioni proviene da una vicenda giunta in Cassazione e che brevemente si riassume.Un decreto ingiuntivo veniva richiesto ed emesso, per l’attività professionale svolta a favore del de cuius, nei confronti di quattro eredi accettanti l’eredità con beneficio di inventario. La richiesta riguardava il pagamento dell’intera somma a carico di ognuno dei debitori, sul presupposto che fosse dovuta da tutti solidalmente. Il ricorso ingiuntivo veniva, quindi, emesso in questi termini.

Avverso il provvedimento monitorio venivano proposte separate opposizioni, in seguito riunite. Con la citazione in opposizione solo uno dei debitori eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Macerata ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere la controversia soggetta al foro del consumatore, individuato nell’ultimo domicilio del de cuius o nel luogo di residenza dei coeredi. L’eccezione veniva accolta dal giudice di primo grado che dichiarava la propria incompetenza e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Contro tale statuizione veniva proposto regolamento di competenza con il quale si contestava la statuizione dichiarativa della incompetenza solo con riferimento ai coobligati che nell’atto di citazione in opposizione non avevano sollevato la relativa eccezione.

  1. La Cassazione accoglie l’istanza di regolamento di competenza, in base al seguente ragionamento.

In primo luogo, la Corte rileva come erroneamente la domanda sottesa al ricorso monitorio prospettasse a carico degli eredi l’esistenza di un’obbligazione solidale. Tale ricostruzione è, infatti, in contrasto con il dettato dell’art. 754 c.p.c. secondo cui gli eredi rispondono pro quota dei debiti ereditari. Ne consegue che la posizione dei coeredi realizza un litisconsorzio meramente facoltativo, «nel quale le posizioni dei coobligati erano distinte fra loro quanto all’esercizio delle difese in rito e nel merito ed erano assistiti da poteri distinti».

Ne consegue che l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito con il ricorso monitorio avrebbe dovuto essere prospettata da ognuno separatamente, non potendosi estendere alla posizione degli altri intimati neanche a seguito della riunione delle opposizioni separatamente proposte: «nel processo litisconsortile facoltativo concernente una pretesa fatta valere contro coobligati solidali l’eccezione di incompetenza proposta da un coobligato non giova agli altri, a meno che oggetto della domanda non sia, per esplicita richiesta, anche l’accertamento del rapporto di condebito, cioè la contitolarità passiva del rapporto», questione non sollevata nel caso di specie.

Secondo il ragionamento della Corte, pertanto, il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto decidere dando rilievo all’eccepita incompetenza solo con riferimento al coobligato che l’aveva sollevata. Il giudice avrebbe semmai potuto rilevare d’ufficio l’incompetenza anche nei riguardi degli altri condebitori ma avrebbe dovuto farlo entro la prima udienza di trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. In mancanza, il rilievo non poteva essere fatto con la sentenza.

III. Appare opportuno preliminarmente soffermarsi sul rapporto tra eccezione di incompetenza territoriale e litisconsorzio, distinguendo le ipotesi di litisconsorzio necessario e di litisconsorzio facoltativo.

Con riferimento ai rapporti regolati dall’art. 102 c.p.c., secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza sino al 2006 per l’accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale derogabile era necessario che «entrambi i convenuti sollevino l’eccezione stessa, in ragione dell’incontestabilità, ratione loci, del giudice adito nei riguardi del convenuto che tale eccezione non abbia proposto, attesane la natura dispositiva ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa» (la sentenza capostipite dell’indirizzo esegetico è Cass. 19 ottobre 1970, n. 2076, in Foro it., Rep. 1971, voce Competenza civile, n. 266; tra le altre, v. Cass. 29 novembre 2004, n. 22374, id., 2005, I, 2787 e in Resp. civ. e prev., 2006, 173 e Cass. 4 ottobre 2004, n. 19802, in Foro it., Rep. 2004, voce Competenza civile, n. 121; Cass. 20 novembre 1990, n. 11197, in Corriere giur., 1991, 550, con nota di G. Guarnieri, Giudizio litisconsortile ed eccezione di incompetenza di un solo convenuto). Tale orientamento è stato oggetto di un revirement ad opera della sentenza della Corte costituzionale dell’8 febbraio 2006, n. 41 (in Foro it., 2006, I, 973, con nota di G. Costantino; in Riv. dir. proc., 2006, 1083, con nota di L. Salveneschi, La Corte costituzionale ammette l’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta da uno solo dei litisconsorti necessari; in Giur. it., 2006, 10, con nota di G. Fortunato, Eccezione di incompetenza territoriale non proposta da tutti i convenuti e garanzia del giudice naturale), la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui consentono di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti (su cui cfr. M. Liguori, Le (nuove) azioni di risarcimento del danno esperibili dalle vittime di incidenti stradali e nautici, in Resp. civ., 2007, 643 ss). Dopo l’intervento dei giudici costituzionali, dunque, anche il singolo litisconsorte può utilmente sollevare l’eccezione di incompetenza (cfr. Cass. 5 settembre 2006, n. 19055, in Foro it., Rep. 2006, voce Competenza civile, n. 84; in dottrina C. Mandrioli-A. Carratta, Diritto processuale civile, I, Torino, 2016, 306).

Nel commentare la pronuncia della Consulta, alcuni autori avevano rivelato come il ragionamento della Corte non fosse riproponibile in ipotesi di litisconsorzio facoltativo. In tal caso, infatti, l’autonomia delle cause riunite e l’indipendenza delle facoltà e dei contegni processuali dei singoli litisconsorti comporta che la valutazione dei presupposti processuali per l’esame e per la decisione del merito va operata disgiuntamente rispetto a ciascuna lite, tanto più in presenza di comportamenti contrastanti o semplicemente diversi tenuti dai litisconsorti. Ne consegue che l’eccezione di incompetenza  territoriale derogabile sollevata da un solo convenuto circoscrive i suoi effetti esclusivamente alla causa relativa al soggetto deducente, sulla quale si impone la pronuncia declinatoria con separazione dalle altre controversie in cui il differente atteggiamento della parte abbia determinato una proroga della competenza del giudice adito (cfr. R. Rossi, Giudice naturale, processi con pluralità di parti, eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, in Corriere giur., 2007, 333 ss.).

Tali rilievi sono stati accolti dalla pronuncia in commento, secondo la quale, dovendo qualificarsi il rapporto tra i coeredi come ipotesi di litisconsorzio facoltativo, deve escludersi che l’eccezione di incompetenza sollevata da un solo convenuto possa estendersi alla posizione degli altri intimati.

Statuendo in tal senso la pronuncia si allinea all’opinione costante della giurisprudenza di legittimità: v., in senso conforme, Cass. 21 settembre 2010, n. 19972, in Foro it., Rep. 2010, voce Competenza civile, n. 52; Cass. 14 febbraio 2008, n. 3533, id., Rep. 2008, voce Competenza civile, n. 61; Cass. 14 gennaio 2000, n. 347, id., Rep. 2000, voce Competenza civile, n. 207. Contra Giudice di pace Reggio Calabria 24 ottobre 1996, id., Rep. 1997, voce Amm.ne Stato (rappresentanza), n. 23.

La Cassazione si conforma, inoltre, alla soluzione individuata da G. Tarzia, Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, Milano, 1972, 312 ss., spec. 321, il quale, dopo aver illustrato le varie tesi dottrinali e giurisprudenziali avanzate al riguardo, giunge alla conclusione per cui «il regime dell’incompetenza territoriale non comporta alcuna deroga all’indipendenza dei litisconsorti facoltativi nelle loro attività processuali; e la separazione delle cause, soggettivamente cumulate, può ben conseguire alla proposizione dell’eccezione da parte di alcuni dei litisconsorti, tanto se l’eccezione sia ad essi personale quanto se sia a tutti comune».

Si evidenzia, peraltro, come, secondo la dottrina, la soluzione da offrire alla problematica in esame sia diversa in caso di litisconsorzio c.d. unitario o processuale (sulla eventuale distinzione tra le due figure si pongono dubbi, su cui v. F.P. Luiso, Commento all’art. 103 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo, Milano, 2010, 1172). Si tratta, secondo l’elaborazione dottrinale (cfr. Menchini S., Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti, Milano, 1993, 716 ss.; Civinini, Note per uno studio sul litisconsorzio «unitario» con particolare riferimento al giudizio di primo grado, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, 429 ss.) di un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo quanto all’instaurazione e necessario quanto allo svolgimento. Si riconducono a tale fattispecie una serie eterogenea di casi: «basti pensare ai membri di un ente organizzato che abbiano impugnato la medesima deliberazione, alle parti di un contratto che discutano della validità e dell’efficacia di esso, ai comproprietari che abbiano agito per l’accertamento del comune diritto o in rivendica, ai contitolari, attivi o passivi, di obbligazione indivisibile. Costoro non sono litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; non è necessario che partecipino tutti al processo. Ma se agiscono o se sono convenuti nello stesso processo, la causa è inscindibile, non è possibile che si pervenga a soluzioni diverse per ognuno degli attori o dei convenuti». In queste ipotesi, «l’eccezione di incompetenza proposta da uno dei convenuti è efficace per gli altri in quanto in considerazione della unità della controversia, appare corretto formulare il problema dell’ultrattività dell’attività processuale di ciascuna parte» (cfr. G. Costantino, Eccezione di incompetenza, litisconsorzio necessario, inscindibilità di cause, in Foro it., 2006, I, 973). Secondo F.P. Luiso, Commento all’art. 103 c.p.c., cit., 1171, il fenomeno processuale così delineato dalla dottrina ha trovato nella giurisprudenza una corrispondenza solo parziale e comunque non esplicita (ma v., da ultimo, Cass. 21 luglio 2011, n. 16007, in Foro it., Rep. 2011, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 6, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario processuale, l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da uno solo dei convenuti comporta, ove fondata, la declinatoria di tutto il cumulo di domande).