9 Novembre 2021

Liquidazione delle spese processuali: la nota spese depositata nel giudizio vincola il giudice

di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. VI 26-10-2021, n. 30087. Pres. Greco – Rel.  Lo Sardo

Spese giudiziali civili – Nota delle spese – Presentazione della nota delle spese –  Specificazione della somma domandata – Attribuzione alla parte a titolo di rimborso spese di una somma di entità inferiore – Inammissibilità

(C.p.c., art. 91; 360; C.p.c. disp. att., art. 75;  D.M. 10 marzo 2014 n. 55, artt. 2 e 4)

Attraverso la nota delle spese, la parte fissa l’oggetto della condanna chiesta al giudice, di modo  che, tutte le volte che il giudice liquida le spese e le competenze del difensore in misura inferiore a quella richiesta attraverso la nota spese, deve fornire una spiegazione delle ragioni per cui il rimborso è considerato non dovuto o dovuto in misura inferiore rispetto a quello richiesto.

CASO

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso di un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento fondata su un avviso di liquidazione dell’imposta di registro riguardante una sentenza civile. Tale sentenza veniva appellata avanti la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che accoglieva il gravame e condannava l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali del doppio grado nella misura complessiva di euro 300,00. La sentenza di secondo grado veniva impugnata in Cassazione dal contribuente (avvocato) sulla base di due motivi.

Con il primo, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2 e 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, 75 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.., perché la sentenza di secondo grado ha liquidato le spese giudiziali (per entrambi i gradi di merito), in misura inferiore agli importi minimi dei parametri tabellari in relazione al valore della controversia, senza tener conto delle note spese prodotte.

Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, quale modificato dall’art. 1 del D.M. 8 marzo 2018 n. 37, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perchè la sentenza gravata ha liquidato i compensi del legale in misura inferiore ai valori minimi dei parametri tabellari.

SOLUZIONE

Ritenendo ammissibili e fondati entrambi i motivi di cassazione, la Suprema Corte accoglie la domanda. La Corte si sofferma, in particolare, sul secondo motivo del ricorso, osservando che, secondo quanto è previsto dall’art. 75 disp. att. c.p.c., il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore rispetto a quella domandata con la nota spese (Cass. 14 maggio 2013 n. 11522; Cass. 5 marzo 2020 n. 6345).

Tale affermazione discende dalla premessa secondo cui il deposito della nota spese costituisce esplicitazione del principio della domanda poiché, attraverso essa, la parte fissa l’oggetto della condanna chiesta al giudice.

Quest’ultimo potrà, quindi, liquidare spese e competenze di avvocato in misura inferiore a quella richiesta, solo ove la pronuncia sia sorretta dalla spiegazione delle ragioni per cui il rimborso è considerato non dovuto o dovuto in misura inferiore rispetto a quello richiesto in corrispondenza delle singole voci della nota (Cass. 14 maggio 2013 n. 11522, cit.).

Nella specie, quindi, la Commissione Tributaria Regionale si è notevolmente discostata in minus sia dalle richieste (sia pure con riferimento alle tariffe vigenti ratione temporis) che dai parametri minimi previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 nella liquidazione dei compensi del difensore in relazione al valore della controversia per ciascun grado di merito, limitandosi ad una liquidazione cumulativa per il duplice grado del giudizio tributario in misura del tutto irrisoria.

QUESTIONI

La pronuncia in commento della Suprema Corte offre lo spunto per alcune riflessioni sulla funzione della nota delle spese, a seguito della riforma dei parametri forensi.

In base all’art. 75 disp. att. c.p.c., il difensore, quando la causa viene trattenuta in decisione, deve depositare la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico le competenze e le spese.

L’abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1) non implica il venir meno dell’onere del difensore – ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c – di depositare in giudizio la nota spese a supporto della domanda di condanna della controparte alle spese di lite.

L’omissione dell’indicazione non impedisce che il giudice, nel decidere, debba comunque provvedere sulle spese, in base a quanto emerge dagli atti. In passato, la Corte ha, infatti, affermato che in mancanza di una espressa istanza in tal senso, il giudice ha il potere di riconoscere alla parte vittoriosa il diritto ad essere rimborsata delle spese sostenute nel processo (Cass. 23 aprile 1988 n. 3149; Cass. 25 marzo 1998 n. 3162; Cass 13 maggio 2011 n. 10663; in dottrina, LEVONI, Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, Milano, 1992, 164)

La sentenza in esame si inserisce, invece, in quell’indirizzo di legittimità, invero piuttosto consolidato, secondo il quale la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa (Cass. 4 aprile 2003 n. 5327; Cass.  14 maggio 2013 n. 11522; Cass. 26 giugno 2019, n. 17057, Cass. 5 marzo 2020 n. 6345).

A parere di chi scrive, i parametri forensi rendono ormai inutile la nota spese. Trattandosi di criteri numerici offerti al giudice per quantificare il compenso spettante al professionista per l’assistenza prestata al cliente, l’autorità giudiziaria gode di una certa discrezionalità nella loro applicazione.

La nota spesa dovrebbe, allora, rappresentare un ausilio per orientare il giudice nell’esercizio della propria valutazione discrezionale. La nota può pertanto essere qualificata come una proposta di liquidazione del compenso, in cui illustrare i parametri di cui si sollecita l’applicazione o  nella quale si possono richiedere compensi superiori ai valori medi di liquidazione.

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