Liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile: il Tribunale di Milano fa il punto della situazione.
di Olga Desiato Scarica in PDFTrib. Milano 22 settembre 2016
Riduzione e semplificazione dei riti – Liquidazione degli onorari e diritti di avvocato – Sommario di cognizione (procedimento) – Contestazione del diritto – Mutamento del rito (Cod. proc. civ., art. 702 bis; d. leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)
[1] Nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, deve essere proposta con atto di citazione l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore del professionista, con cui il cliente contesti non solo la misura del compenso, ma anche il fondamento della pretesa, esulando la fattispecie dalla previsione dell’art. 14, d.lgs. 150/2011.
CASO
[1] Avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di due avvocati per la liquidazione di onorari per l’attività giudiziale espletata, il cliente aveva spiegato opposizione con atto di citazione ed aveva contestato non solo la misura dei compensi dei professionisti, ma anche l’an debeatur della pretesa (negando, in particolare, il conferimento dell’incarico a uno dei due ingiungenti).
Il giudice adito aveva così disposto la conversione del rito ritenendo che la fattispecie rientrasse fra quelle previste dall’art. 28 della l. 794/1942 e fosse dunque assoggettata al rito sommario collegiale regolato dall’art. 14 del d.l. 150/2011.
SOLUZIONE
[1] Il collegio meneghino innanzi al quale la controversia era trasmigrata revoca, però, l’ordinanza di conversione del rito e ordina la prosecuzione della causa innanzi al giudice monocratico originariamente designato. L’opposizione al decreto ingiuntivo era stata correttamente proposta con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., si legge nella parte motiva della pronuncia, non potendo trovare applicazione la speciale procedura di liquidazione dei compensi di cui all’ art. 14 cit. allorché la controversia si estenda all’an debeatur del compenso.
QUESTIONI
[1] In virtù dell’art. 14 del d. leg. 150/2011, le controversie previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione. Nella fattispecie sottoposta al vaglio del collegio si ripropone l’annosa disputa relativa all’invocabilità di tal ultima norma allorché le controversie abbiano ad oggetto non (soltanto) l’esatta determinazione degli onorari derivanti da prestazioni giudiziali, bensì la sussistenza stessa del diritto al compenso.
Come sottolineato dal collegio, la questione si era posta all’attenzione degli interpreti già all’indomani dell’entrata in vigore della l. 794/1942 sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, si fosse fin da subito assestata sull’orientamento più rigoroso che escludeva l’invocabilità del rito camerale – allora previsto dall’art. 28 cit. – qualora la contestazione del cliente concernesse anche l’an della pretesa professionale.
Tra le tante v. Cass. 15 marzo 2010, n. 6225, Foro it., Rep., 2010, voce Avvocato, n. 231; Cass. 9 settembre 2008, n. 23344, id., 2009, I, 1824, con nota di F. Cipriani, Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati; 21 aprile 2004, n. 7652, id., Rep. 2004, voce cit., n. 229;12 febbraio 2004, n. 2701, ibid., n. 219; 7 agosto 2002, n. 11882, id., Rep. 2002, voce cit., n. 183 e Giur. it., 2003, 2271. L’opzione interpretativa era condiva dalla più autorevole dottrina. V., per tutti, A. Proto Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, I, 392 ss.; V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, IV, 18; Id., Sugli articoli 28 a 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi, in Foro It., 1943, I, 294; E. Garbagnati, I procedimenti di ingiunzione e sfratto, Milano 1949, 94. Per ulteriori riferimenti v. C.M. Cea, Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, in Foro it., 2016, I, 1712; F. Cossignani, Verso la semplificazione dei riti civili? Considerazioni sparse sulle disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei riti (D.Lgs. n. 150/2011), in www.treccani.it/magazine, § 4.1 e G. Deluca, Sul procedimento per la liquidazione degli onorari del difensore, in Rass. Forense, 2009, 739 ss.
Oggi, le modifiche legislative intervenute ad opera del d. leg. 150/2011 riaccendono antichi dibattiti. La linea interpretativa maggioritaria esclude l’invocabilità del procedimento sommario allorché il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso: l’accertamento dell’an mal si presta, del resto, ad una trattazione e ad una istruzione semplificata. Così Cass. 14 giugno 2016, n. 12248, Foro it., Rep. 2016, voce cit., n. 143 (ove, peraltro, si precisa che allorché sia stata contestata l’esistenza del diritto al compenso ed il procedimento si sia svolto nelle forme ordinarie la decisone è impugnabile con l’appello e non mediante ricorso per cassazione); 5 ottobre 2015, n. 19873, id., Rep. 2015, voce cit., 183; 13 ottobre 2014, n. 21554, id., Rep. 2014, voce cit., 174. In dottrina, in tal senso, A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Torino, 2013, 642; A Carratta, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 60; R. Tiscini, sub art. 14, in La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassani – R. Tiscini, Roma, 2011, 133.
In netta antitesi si pone però l’orientamento che, argomentando dalla pienezza della cognizione del procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., colloca nell’alveo del rito speciale ex art. 14 cit. anche le controversie relative all’an della pretesa. Questa è la linea avallata, da ultimo, da Cass. 3 maggio 2017, n. 10679, ined.; 8 marzo 2017, n. 5842, Foro it., Rep. 2017, voce cit., n. 18; 15 febbraio 2017, n. 3993, Dir. & Giust., 2017, 30, 6, con nota di S. Calvetti, Credito dell’avvocato e unicità del rito applicabile; 11 gennaio 2017, n. 548, in questa Rivista, archivio Procedimenti speciali e Adr, del 3 maggio 2016, con nota di G. Parisi, Oscillazioni giurisprudenziali sull’ambito applicativo del procedimento «sommario» per la liquidazione del compenso degli avvocati, che si allineano a Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, in questa Rivista, archivio Procedimenti speciali e Adr, del 18 aprile 2016 con nota di G. Parisi, Sull’ambito di applicazione del procedimento «sommario» per la liquidazione del compenso degli avvocati; Giur. it., 2017, 367 ss., con ampia nota critica dello stesso A., Liquidazione del compenso degli avvocati e procedimento sommario di cognizione e Foro it., 2016, I, 1712, con osservazioni di C.M. Barone e con nota adesiva di C.M. Cea, Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, cit. Nella giurisprudenza di merito v. per tutte Trib. Foggia, 25 settembre 2012, Giusto processo civ., 2013, 128, con nota adesiva di G. Deluca, Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati.
In dottrina, in tal senso, oltre alle considerazioni di C.M. Barone e di C.M. Cea, Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, cit., v. G. Balena, sub art. 14, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milano, 2012, 198 e A. Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439.
Nella pronuncia in epigrafe il collegio adito rimette il procedimento al giudice originariamente designato, affinché egli possa emettere i provvedimenti relativi alla prosecuzione del giudizio nella forma ordinaria monocratica, così aderendo alla linea interpretativa più liberale che, in forza del disposto di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 150/2011, accorda all’organo giudicante il potere di disporre il mutamento del rito. Così anche Trib. Mantova, 4 ottobre 2016 e 16 dicembre 2014, entrambe in www.ilcaso.it, nonché Trib. Napoli, 26 gennaio 2012, Foro it., Rep. 2012, voce cit., n. 180 e Giur. merito, 2012, 1537, con nota di E. Campese, Il d.leg. n. 150 del 2011 – La disciplina generale ed il procedimento per le controversie riguardanti gli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali. In senso analogo, auspicando un intervento chiarificatore delle sezioni unite, si esprime G. Deluca, Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati, cit., 148 .
Contra, sull’inammissibilità del giudizio di cognizione sommaria introdotto dall’avvocato per la liquidazione dei compensi giudiziali civili ogni qualvolta il cliente sollevi eccezioni attinenti all’an della pretesa creditoria, Trib. Catania, 28 gennaio 2016; Trib. Torino 21 gennaio 2015, www.altalex.com; Trib. Torino 18 luglio 2014, Foro it., Merito extra, 2015.23.1; Trib. Lucca 3 luglio 2015, www.eclegal.it, con nota di U. Serra, Liquidazione dei compensi e per l’attività difensiva svolta; nonché Cass. 5 agosto 2011, n. 17053, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 182. Sotto la vigenza della previgente disciplina per questo orientamento, per tutte, Cass. 9 settembre 2008, n. 23344, cit. Proprio a tale proposito, rileva che l’apertura del rito speciale alle controversie sull’an della prestazione professionale ha il pregio di evitare il rischio della dichiarazione di inammissibilità della lite vertente su an e quantum, R. Tiscini, Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione, in Riv. dir. proc., 2017, 117, nt. 41.
Per indicazioni sulla possibilità di disporre la separazione delle cause v. A. Chizzini, Concinnatio. Note introduttive al d.lgs. n. 150/2011 sulla cd. semplificazione dei riti, in Giusto proc. civ., 2011, 990; A. Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, cit., 445.
Nel senso che, qualora sia spiegata domanda di accertamento incidentale o riconvenzionale al fine di contestare l’an della prestazione, deve ritenersi invocabile la disciplina di cui all’art. 40 c.p.c., per il quale, verificatasi la normale pendenza dei due giudizi sottoposti a riti diversi, la riunione deve essere realizzata con la prevalenza del rito ordinario di cognizione, v. G. Trisorio Liuzzi, Il foro del consumatore e il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, in Corriere giur., 2015, 686 s.; A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario, cit., 643; G. Balena, sub art. 14, cit., 199; A. Carratta, La “semplificazione” dei riti, cit., 61; M. Abbamonte, Commento all’art. 14, in Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino 2013, 188. In generale, sulla lacunosità della disciplina inerente le controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati v. M. Adorno, Uno sguardo al procedimento sommario per la liquidazione degli onorari degli Avvocati, in questa Rivista, 2 novembre 2015.
Sul tema si segnala, da ultimo, il seminario del 31 maggio 2017 organizzato presso la Corte Suprema di Cassazione, «Dialogos sulla giustizia civile», dalle cattedre di diritto processuale civile dell’università Roma Tre e dalla Formazione decentrata della Corte di cassazione: Il rito applicabile alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati, i cui materiali sono disponibili sul sito http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/29165