Liquidazione degli onorari degli avvocati: l’efficacia del parere consiliare dell’Ordine di appartenenza
di Olga Desiato Scarica in PDFCass. civ., sez. II, 16 dicembre 2016, n. 26065
Onorari di avvocato – Procedimento speciale di liquidazione – Parere del consiglio dell’ordine – Valore probatorio nel giudizio di opposizione – Esclusione.
(Cod. civ., art. 2697; Cod. proc. civ., artt. 633, 634, 636, 645; L. 31 dicembre 2012, n. 147, art. 29 , let. l.; D.P.R. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 14, comma 1°, lett. d., conv. in L. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 57).
[1] In tema di compenso per prestazioni professionali non è vincolante il parere espresso dal consiglio dell’ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi.
CASO
[1] Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema corte il tribunale adito aveva accolto l’opposizione promossa avverso un decreto ingiuntivo reso in favore di un avvocato a titolo di compenso per attività professionale su parcella corredata dal parere del consiglio dell’Ordine competente. Gli opponenti avevano contestato l’espletamento dell’attività stragiudiziale dedotta dall’avvocato ed il giudice di secondo grado aveva confermato la statuizione impugnata. Promosso ricorso per Cassazione il professionista aveva denunciato, oltre alla mancata impugnazione del parere consiliare davanti al giudice amministrativo e alla violazione del diritto di difesa, l’errata valutazione delle risultanze probatorie ed in particolare della parcella munita di parere del Consiglio dell’Ordine.
SOLUZIONE
[1] Constatata l’infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente, il giudice di legittimità rigetta il ricorso e, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato, offre argomentazioni volte a circoscrivere l’efficacia del parere del Consiglio dell’ordine di appartenenza espresso in relazione ai compensi per prestazioni professionali al campo amministrativo; la Corte sancisce che il giudice, allorché sorgano contestazioni, sindacare la liquidazione anche nel merito, può accertare non solo l’an del credito vantato, ma anche l’entità delle prestazioni eseguite sì da consentire la determinazione quantitativa del compenso.
QUESTIONI
[1] L’attività di opinamento da parte del consiglio dell’Ordine degli Avvocati costituisce espressione di una potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse che trova il suo fondamento normativo nell’art. 29 , lettera l., L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) e prima ancora nell’art. 14, comma 1°, lett. d. del D.P.R. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore). Nel senso che da suddetta attività discendono effetti costitutivi per il richiedente (che consentono di promuovere la procedura monitoria ex art. 633 e 636 c.p.c.), ma anche esterni (rispetto ai soggetti del rapporto pubblicistico strettamente inteso) perché direttamente incidenti sulla posizione sostanziale vantata dal cliente v., oltre alle pronunce citate in motivazione, Tar Veneto, 13 febbraio 2014 n. 183, in Foro amm., 2014, 2, 591 e C. Stato, 23 dicembre 2010, n. 9352, Foro it., Rep. 2010, voce Avvocato, n. 81, ove peraltro si precisa che con riguardo al ricorso per annullamento del suddetto parere sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
In virtù dell’orientamento giurisprudenziale più accreditato, la produzione della parcella e del relativo parere redatto dalla competente associazione professionale costituisce prova privilegiata dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni ai soli fini della pronuncia dell’ingiunzione; costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, nessun valore probatorio essa assume nel successivo giudizio di opposizione. In quest’ultima fase – che si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione – gravano sul professionista gli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c. dovendo egli dimostrare l’an del credito vantato e l’entità delle prestazioni eseguite. Così Cass. 11 gennaio 2016, n. 230, id., Rep. 2016, voce Ingiunzione, (Procedimento per), n. 15; 17 aprile 2013, n. 9366, Dir. & Giust., 2013, 4; Trib. Foggia 26 giugno 2013, Nuova proc. civ., 2014, 259; Cass. 27 settembre 2011, n. 19750, Guida al dir., 2012, 5, 46; 1° dicembre 2010, n. 24381, www.dirittoegiustizia.it, 2010, con nota di V. Papagni, Parcella corredata dal parere dell’ordine: prova privilegiata solo ai fini dell’ingiunzione e 15 febbraio 2010, n. 3463, ibid.
Nello stesso senso Cons. Stato, 8 ottobre 2013, n. 4942, Foro it., Rep. 2013, voce cit., n. 34 e Rass. forense, 2013, 1057 ss., nonché 17 maggio 2012, n. 7744, ined., ove si legge che il parere del consiglio dell’Ordine attesta unicamente la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata, ma non prova ex se l’effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, giacché la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta congrua non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore. La contestazione mossa dall’opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall’opposto, peraltro, non deve necessariamente avere carattere specifico per il determinarsi del suddetto onere probatorio a carico del professionista, essendo all’uopo sufficiente una contestazione di carattere generico.
Su posizioni differenti si assesta Cass. 31 ottobre 2014, n. 23284, Guida al dir., 2015, 9, 55, là dove, uniformandosi ai principi già espressi da Cass. 11 gennaio 1997, n. 242, Foro it., Rep. 1997, voce Avvocato, n. 108, si riconosce che «le contestazioni non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto».
Sulla natura e sull’efficacia del parere fornito dal Consiglio dell’Ordine v. S. Ingegnatti, Limiti all’impugnabilità al parere di congruità, in Giur. it., 2014, 1473 ss.; L. Carbone, Le nuove parcelle dell’avvocato, Milano, 2014, 113 ss.; A.G. Diana, Il procedimento monitorio, Padova 2013, 83 ss.; F. De Stefano A. Valitutti, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013, 120 ss. e 325 ss.
Sulla obbligatorietà del parere consiliare ai fini dell’emissione del d.i., per l’orientamento secondo cui l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9, comma 5, L. 24 marzo 2012, n. 27, non implica l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda debba essere corredata dal parere della competente associazione professionale, v. Trib. Milano 13 gennaio 2016, Quotidiano giur., 2016. Contra Trib. Varese 11 ottobre 2012, Giur. mer. 2013, 855 ss., con nota di M. Vaccari, Le modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla cd. Riforma parametri.
Sulle azioni giudiziarie esperibili dall’avvocato per il recupero delle competenze professionali v., da ultimo, Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, Foro it., 2016, I, 7122, con nota di C.M. Cea, Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, in virtù della quale, in assenza dei presupposti per la procedura ex artt. 28 e ss. della l. 13 giugno 1942, n. 794 ovvero in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’unico rimedio esperibile è rappresentato dal procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., restando preclusa la possibilità di ricorrere al procedimento di cognizione ordinario che, qualora introdotto, subirebbe il mutamento del rito a favore di quello sommario. Sul tema v. M. Adorno, Uno sguardo al procedimento sommario per la liquidazione degli onorari degli Avvocati, in questa Rivista, 2 novembre 2015 ed ivi per riferimenti.