Il liquidatore della liquidazione controllata: gestore della crisi o curatore delle procedure maggiori?
di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDFTribunale di Vicenza 8 giugno 2023
Parole chiave: Sovraindebitamento – Liquidazione controllata – Nomina liquidatore – Albo gestori ex 356 CCI
Massima: “Si ritiene che nell’espressione “le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”, contenuta nell’art. 356 CCI, il riferimento alla figura di “liquidatore”, che va scelto nell’albo nazionale, non riguardi il gestore della liquidazione controllata, ma sia una specificazione della figura del commissario (cioè tra le virgole: “commissario giudiziale o liquidatore”), quindi il commissario liquidatore che svolge le sue funzioni nell’ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione dei beni), e non qualunque liquidatore”.
Disposizioni applicate: art. 270, comma 2 CCI – art. 65 CCI – art. 356 CCI – D.M. 202/2014
Il Tribunale di Vicenza affronta con una decisione che non lascia spazio ad ulteriori dubbi, il tema della nomina del liquidatore della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, individuando con modalità chiare e rispettose del dettato normativo l’albo dal quale tale figura dev’essere individuata e nominata al fine di gestire la liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato.
CASO E SOLUZIONE
A seguito di deposito dell’apertura di una liquidazione controllata del patrimonio del debitore, ex art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il Tribunale provvedeva con sentenza alla conferma – quale liquidatrice – del gestore della crisi nominato in sede di presentazione della domanda di accesso alla procedura da sovraindebitamento.
Il gestore nominato tuttavia provvedeva al deposito della rinuncia dell’incarico ricevuto, ritenendo doversi escludere la propria nomina, in quanto professionista non iscritta all’albo dei curatori, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza, così come previsto all’art. 356 CCI.
Il presidente di sezione invece, ritenendo che la figura di Liquidatore, di riferimento della liquidazione controllata non debba afferire all’albo dei gestori delle procedure maggiori, rigettava la rinuncia all’incarico di liquidatore e confermava nelle assegnate funzioni.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
In merito all’albo di riferimento del professionista nominato
Alla pubblicazione del CCI, il primo tema che Dottrina e Giurisprudenza si sono trovare a risolvere, è stato sicuramente comprendere se l’albo ex art. 356 e 358 CCI fosse un albo ulteriore rispetto ai già presenti albi dei gestori delle procedure da sovraindebitamento, albo dei professionisti esperti nella composizione negoziata della crisi d’impresa, albo dei custodi e delegati alle vendite e albo degli amministratori giudiziali, lamentando non solo il prolificarsi e moltiplicarsi degli albi presenti, ma la diversa formazione ed aggiornamento che gli stessi implicavano.
Da qui numerosi i rilievi in merito alla necessità di addivenire alla creazione di un unico albo, strutturato magari in diverse sottosezioni (gestori crisi da sovraindebitamento, procedure maggiori e composizione negoziata), che potesse agevolare l’iscrizione dei professionisti in un crescendo di incarico e responsabilità, ed ottimizzare la formazione e l’aggiornamento dei professionisti, che si sono concretizzate in proposte effettive agli organi rappresentativi dell’Avvocatura e dei professionisti (Zenati, Albo degli incaricvati dall’Autorità Giudiziaria, elenco dei Commissari Straordinari ed elenco degli esperti indipendenti: proposte di unificazione nell’albo ex art. 356 CCII, in www.dirittodellacrisi, 14 settembre 2021; id., Il regolamento ministeriale sul funzionamento dell’albo degli incaricati dall’autorità giudiziaria in attuazione dell’art. 357 CCII, in www.dirittodellacrisi, 1 agosto 2022; Calcagno, La figura dell’esperto, in www.dirittodellacrisi.it, 25 gennaio 2022).
Resta tuttavia la realtà che oggi, con la chiusura del primo popolamento in data 31.3.2023 dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, gli albi di riferimento per le procedure maggiori e minori sono due: l’abo di cui all’art. 356 CCII e l’albo dei gestori per la crisi da sovraindebitamento di cui al DM 202/2014. A tali albi si affiancaco poi per afferenza di materia, prima l’albo dei professionisti esperti nella composizione negoziata della crisi d’impresa ex art. 13 CCII e DM 28 settembre 2021 e poi l’albo degli amministratori giudiziari, oltre che dei custodi e delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c. in vigore dal 30.6.2023, segno che i professionisti sono richiesti di competenze similari ma non perfettamente sovrapponibili, almeno ai fini di iscrizione agli albi (che necessitano di corsi di formazione diversificati).
In merito alla corretta individuazione dell’albo di riferimento del liquidatore della liquidazione controllata del patrimonio del debitore.
Il Tribunale di Vicenza ritiene che la figura di riferimento nella fase di liquidazione della procedura sia il liquidatore così come iscritto all’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento.
Il percorso normativo prevede l’analisi dell’art. 68 CCII quale norma di riferimento di natura generale per la corretta applicazione organizzativa e giurisdizionale delle procedure da sovraindebitamento, nel passaggio in cui la norma specificatamente prevede che in mancanza di un OCC, sia il tribunale di riferimento a nominare il gestore della crisi “tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.
Il mancato riferimento e rimando alla normativa prevista dall’art. 356 CCII andrebbe quindi a distinguere perfettamente il liquidatore ex art. 270, di cui alla regola generale del 68 CCII, rispetto al liquidatore ex art. 356, da intendersi quale commissario liquidatore, cioè quale figura specifica o mansione specifica del commissario del concordato (in questo caso liquidatorio) preventivo, quale procedura maggiore.
Rileva tuttavia che tale orientamento troverebbe contrapposizione in due pronunce.
Già il Tribunale di Torino in data 11 maggio 2023 ed il Tribunale di Milano il 15 giugno 2023 riterrebbero – contrariis – che il liquidatore della liquidazione controllata del debitore, debba invece essere nominato tra i professionisti iscritti all’albo ex art. 356 CCII. A fondamento di tale orientamento, il tribunale meneghino ritiene che gli artt. 356 e 358 sono norme che “si applicano in generale alle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, tra le quali rientra la liquidazione controllata”.
Ed in tal senso dovendosi ritenere che la liquidazione controllata, inserita al capo IX del CCII anziché al capo II, afferisca più similmente alla liquidazione giudiziale, anziché alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento (Cocco, Vademecum per la liquidazione controllata del sovraindebitato, in ilfallimentarista.it, 23 novembre 2022.; Cesare, La liquidazione controllata, in www.dirittodellacrisi.it, 26 aprile 2023) alla normativa generale dei professionisti iscritti all’albo 356 CCII deve sottostare.
Concludendo
Con una decisione sicuramente di salvaguardia della disciplina per la gestione della crisi da sovraindebitamento, il Tribunale di Vicenza conferma che benché afferenti ad un unico testo normativo e benché collocata al titolo VII, la liquidazione controllata resta una procedura minore e ad essa in primis devono farsi riferimento le norme generali in materia di sovraindebitamento.
Tale circostanza, ci si permette di aggiungere, sarebbe altresì confermata dall’aver ulteriormente previsto due albi e dall’aver specificamente individuato grazie alle linee guida della SSM pubblicate in data 13 gennaio 2023, due percorsi formativi similari ma distinti (benché le materie siano le medesime, così come indicate all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni). Se da una parte infatti, l’art. 270, comma 5, CCII rinvia in tema di sostituzione processuale del debitore agli artt. 143 CCII e agli art.150 e 151 in ambito di procedure esecutive individuali, dall’altro non troverebbe risposta la volontà di aver voluto creare due albi specifici (gestori della crisi) e professionisti 356, quando invece il momento dell’unificazione era propizio e dalle rappresentanze professionali auspicato.
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