8 Ottobre 2019

L’interpretazione della domanda giudiziale: i criteri elaborati dalla giurisprudenza

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

L’interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un’attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio.

Spetta al giudice di merito, infatti, interpretare la domanda proposta individuando, mediante l’analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi che, secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il petitum e la causa petendi.

Quando si parla di domanda giudiziale, pertanto, il riferimento è a quella che risulta all’esito del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio della parte senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.

Le modalità con cui l’interpretazione deve essere compiuta non sono disciplinate da alcuna norma, tuttavia, al silenzio del legislatore, ha cercato di sopperire la giurisprudenza con la formulazione di alcuni canoni interpretativi.

Anzitutto il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783;  Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell’atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27) È stata data rilevanza, inoltre, allo stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice che dal convenuto in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell’eccezione) proposta ed esplicitare l’interna volontà della parte. (Cass., 24 luglio 1981, n. 4779).

La Suprema Corte afferma, inoltre, che “nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908)

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che il giudice può incorrere nel vizio di omessa decisione, ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale; ovvero nel vizio di ultra o extrapetizione, ove arrivi a sostituire d’ufficio domande non esperite a quelle normalmente proposte, abusando del potere interpretativo.

L’interpretazione, infatti, non può spingersi tanto sino a configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti (Cass., 23 ottobre 2018 n. 26733; Cass., 12 aprile 2006 n. 8519; Cass., 28 luglio 2005 n. 15802).

È discusso, in giurisprudenza, se, ai fini dell’interpretazione della domanda, si possa far ricorso ai criteri di ermeneutica negoziale di cui agli art. 1362 e ss. c.c. ovvero se la domanda non sia assimilabile ad una mera dichiarazione di volontà e, quindi, debba essere interpretata con esclusivo riferimento a quanto dedotto in giudizio indipendentemente da una diversa prospettazione. (cfr. CAPPELLETTI, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità: contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile, vol. I, Milano, 1962, pag. 49; FERRI, Struttura del processo e modificazione della domanda, Padova, 1975, pag. 13; REDENTI, Il giudizio civile con pluralità di parti, Milano, 1960, pag. 19; BUONCRISTANI, L’allegazione dei fatti nel processo civile: profili sistematici, Torino, 2001, pag 19)

Secondo un primo orientamento sarebbe inevitabile l’utilizzabilità dei canoni di ermeneutica negoziale e, in particolare, di quello fissato nell’art 1367 c.c. a proposito della conservazione della domanda proposta.

Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “la domanda giudiziale è una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall’ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche attraverso l’applicazione (in via analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale”. (Cass., 21 luglio 2005 n. 15299) Ed anzi, laddove il giudice omettesse di fare ciò, incorrerebbe in un vizio di motivazione dell’attività interpretativa dell’atto di parte e di identificazione della volontà della stessa.

Partendo dal presupposto che la domanda giudiziale possiede quei caratteri fondamentali che inducono a cogliere in essa un atto normativo posto in essere per provocare l’esercizio di una funziona pubblica allora, secondo questo orientamento, conseguenza logica è quella di ritenere applicabili a quell’atto le norme positive che regolano l’interpretazione degli atti normativi a contenuto singolare e concreto.

In tal senso, quindi, non si possono che richiamare quelle norme che disciplinano l’interpretazione dei negozi giuridici ossia gli articoli 1362 ss c.c.  E “ciò si spiega in base al rilievo del comune denominatore minimo, che investe il contratto da un lato, e dall’altro la domanda come la sentenza, di atti il cui tenore formale contiene la manifestazione dei propri effetti a contenuto particolare: poiché si tratta, in sede di interpretazione di siffatti atti, di valutare la reale portata di quella manifestazione di volontà particolare, al di là del diverso suo significato funzionale, appare corretto richiamare l’operatività di identiche norme onde regolare il relativo, pur sempre necessario, procedimento ermeneutico. Ma tali conclusioni non impediscono di negare l’applicazione di quelle disposizioni che presuppongono la natura bilaterale dell’atto”. (CONSOLO, voce “Domanda giudiziale”, in Digesto civ., VII, Torino, 1991, pag. 10 ss. V. anche BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, pag. 269; CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, II, Padova, 1938, pag. 251 ss.)

Secondo altro, più convincente, orientamento, invece, i canoni di ermeneutica contrattuale sarebbero totalmente inapplicabili in sede di interpretazione della domanda giudiziale stante la difficoltà di qualificare la domanda come atto di natura negoziale e, dunque, di individuare la “comune intenzione delle parti”.

Come osserva la Suprema Corte “ai fini dell’interpretazione della domanda giudiziale – che comunque costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito – non sono applicabili i criteri ermeneutici dettati in campo contrattuale dall’art. 1362 c.c. poiché non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, ma soprattutto perché, quale che sia la soggettiva intenzione della parte, uno dei fondamenti della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posta dall’art. 112 c.p.c. deve essere individuato nel rispetto del principio del contraddittorio, garantito solo dalla possibilità per il convenuto di cogliere l’effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti e di svolgere dunque una effettiva difesa”. (Cass., 06 luglio 2001, n. 9208 e Cass., 9 dicembre 2014 n. 25853)

Di conseguenza, potrebbe darsi rilievo alla soggettiva intenzione della parte che ha formulato la domanda solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l’effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere l’effettiva difesa. Questa possibilità, infatti, presuppone che il convenuto sia posto in condizione di comprendere l’esatta portata della domanda avanzata.

L’esclusione dell’applicabilità dei canoni di ermeneutica contrattuale, tuttavia, non impedisce che, in sede di interpretazione della domanda giudiziale (e dell’eccezione), si possa far ricorso ad alcune delle indicazioni che si ricavano da tali canoni (in particolare, a quelli che non presuppongono la natura bilaterale dell’atto da interpretare), senza che si arrivi comunque a farli assurgere a parametri vincolanti di giudizio. (Cfr. CARRATTA-TARUFFO – Poteri del giudice: art 112-120, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di Sergio Chiarloni, Libro primo: Disposizioni generali, Bologna, 2011).