L’interpretazione del titolo esecutivo e la sua incensurabilità in cassazione
di Roberta Metafora Scarica in PDFCass., Sez. VI-3°, 7 febbraio 2017, n. 3159, Pres. Travaglino; Est. Scoditti
Esecuzione forzata – Opposizioni – All’esecuzione – Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo – Interpretazione del giudice dell’opposizione all’esecuzione – Censurabilità in sede di legittimità – Esclusione – Limiti – Fondamento (C.p.c. artt. 360, 615)
[1] L’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa.
CASO
[1] Instaurata esecuzione per il rilascio di un terreno sulla base di una sentenza passata in giudicato, la parte esecutata proponeva opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi.
Avverso la sentenza di accoglimento di entrambe le domande veniva proposto appello.
La Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando inammissibile l’opposizione all’esecuzione.
Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, denunciandosi la violazione dell’art. 615 ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3; in particolare, la ricorrente, partendo dal presupposto di essere rimasta estranea al giudizio che si era concluso col titolo esecutivo, affermava la illegittimità della decisione di secondo grado, giacché la sua posizione di soggetto estraneo al processo di cognizione le avrebbe permesso di contestare con l’opposizione all’esecuzione la sua carenza di legittimazione passiva.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, osservando che l’interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice del merito è incensurabile in cassazione e che, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, la Corte d’Appello aveva accertato la partecipazione della esecutata al giudizio sfociato poi con il titolo esecutivo.
Per il giudice di legittimità, questo accertamento di fatto non può essere sindacato dinanzi alla Corte di Cassazione in mancanza di una specifica impugnazione del vizio di motivazione, trattandosi di un’indagine di merito che risulta preclusa al giudice di legittimità.
QUESTIONI
[1] Il provvedimento in epigrafe conferma che l’interpretazione del titolo esecutivo è incensurabile in sede di legittimità, anche se si tratta di una sentenza passata in giudicato (che invece può essere interpretata direttamente dalla Corte di cassazione quando viene invocata come giudicato interno o esterno: Cass. 11 maggio 2016, n. 9654).
Con riferimento allo specifico caso, riguardante l’interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice del merito, v. Cass. 27 novembre 2001, n. 14986 secondo cui, dato per assunto il potere del giudice dell’opposizione di interpretare il titolo esecutivo, detta attività, quale interpretazione del giudicato esterno, è incensurabile in cassazione ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l’estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici.
Ancora, più di recente, si v. Cass. 20 gennaio 2015, n. 892, secondo cui l’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (come del decreto di esecutività dello stato passivo nel fallimento) si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici e giuridici.
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