21 Marzo 2023

L’interesse del figlio minore al riconoscimento da parte del padre naturale

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 23/02/2023 n.5634 

Riconoscimento del figlio – Rifiuto del consenso del genitore – Interesse del minore

(art. 250 c.c.)

Massima: “Il riconoscimento del figlio minore già riconosciuto, in caso di mancato consenso dell’altro genitore, può essere escluso solo in presenza di un grave pregiudizio per il suo sviluppo psico-fisico, pregiudizio che sarebbe superiore al disagio psicologico derivante dalla mancanza di uno dei genitori”.

CASO

Un uomo ricorre in giudizio per essere autorizzato a riconoscere il figlio a causa del mancato assenso della madre.

La madre si era opposta al riconoscimento sostenendo la non corrispondenza all’interesse del figlio a causa della figura violenta del padre, autore di alcuni episodi di aggressione nei confronti della donna incinta durante la trascorsa convivenza, per i quali era stato rinviato a giudizio.

Il Tribunale di Catania, dopo aver disposto una CTU, ha autorizzato il padre al riconoscimento disponendo contestualmente sull’affidamento e il mantenimento del minore.

Anche la Corte d’appello pronunciava in tal senso, modificando soltanto la regolamentazione degli incontri tra il padre e il figlio. Secondo i giudici, le condotte violente erano in corso di accertamento essendo ancora pendente il procedimento penale, ed erano da considerarsi occasionali e avvenute nel momento della rottura dei rapporti tra le parti. In ogni modo, nel caso in cui fossero risultate provate, non potevano “ritenersi di gravità tale da impedire il riconoscimento del minore da parte del padre naturale”.

La madre ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 250 c.c. quanto ai presupposti per l’autorizzazione al riconoscimento del minore, e facendo rilevare l’omissione da parte del consulente nominato, di un accertamento psicodiagnostico sulla personalità dell’ex convivente, che avrebbe permesso di verificare possibili futuri comportamenti aggressivi anche verso il minore. La Cassazione ha respinto il ricorso.

Il bilanciamento tra il diritto del genitore che vuole riconoscere il figlio e l’interesse del minore.

In forza dell’art. 250 c.c. – così come modificato dalla legge di riforma della filiazione del 2012 – il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che ha già eseguito il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se corrisponde all’interesse del figlio. Il giudice, assunte informazioni, dispone l’audizione del figlio minore di dodici anni, o anche di età inferiore se maturo, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione. Con la sentenza che sostituisce il consenso mancante, il giudice assume anche i provvedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento del minore e al suo cognome.

Nel decidere il ricorso, la Cassazione ha ribadito che nel bilanciamento degli interessi dei genitori e dei figli, il giudice deve accertare se ci sia il rischio di un danno grave per il minore che derivi dall’acquisto dello status genitoriale che si riveli superiore al disagio psicologico conseguente alla mancata conoscenza o frequentazione di uno dei genitori (Cass. Civ. n. 24718/2021).

Diverso è il tema dell’esercizio della responsabilità genitoriale sul minore che viene modulata attraverso i vari strumenti previsti dalle norme a tutela dei figli.

QUESTIONI

Sulle questioni di affidamento e frequentazione in seguito al riconoscimento

Certamente la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di non escludere il riconoscimento del figlio minore già riconosciuto sulla sola base di una condotta morale discutibile del genitore, o in ragione della mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (Cass. Civ. n. 2645/2011 e Cass. Civ. n. 4763/2018).

Tuttavia, resta ferma la rilevanza che può assumere il percorso di vita del richiedente e l’eventuale accertamento di gravi carenze come figura genitoriale, con conseguente compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore derivante dal riconoscimento (Cass. 11 dicembre 2013, n. 27729).

Per questo motivo il giudice dovrà anche operare un giudizio prognostico che valuti le competenze genitoriali del genitore richiedente ai fini della tipologia di affidamento e ai tempi di frequentazione col figlio.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Nuovo processo per le famiglie e per i minori