17 Luglio 2018

L’interdetto può chiedere la separazione giudiziale tramite il tutore

di Davide Turroni Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14669 – Pres. Tirelli – Rel. Cristiano

Capacità processuale – Interdetto – Separazione giudiziale – Azione promossa dal tutore – Ammissibilità (Cod. civ., artt. 85, 357, 414; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4; C.p.c., artt. 75, 78)

[1] L’interdetto può proporre la domanda di separazione giudiziale dal coniuge attraverso il proprio tutore.

CASO

[1] K.A., interdetto a causa di un grave danno cerebrale riportato in un incidente stradale, agisce in giudizio in persona del suo tutore per chiedere la separazione giudiziale dalla moglie C.A., sposata circa un anno prima dell’incidente. Con sentenza parziale il tribunale accoglie la domanda di separazione. La moglie propone appello, poi ricorso in cassazione contro la sentenza che respinge il gravame.

Per quanto rileva, le censure di C.A. si appuntano sulla capacità processuale del tutore a rappresentare l’interdetto, contestata sotto due profili: perché la domanda giudiziale di separazione costituisce un atto di natura personalissima, come tale esperibile soltanto dal coniuge e non dal rappresentante legale; in subordine, perché, quando pure fosse esperibile, la domanda andrebbe proposta dal curatore speciale e non dal tutore, in applicazione analogica dell’art. 4, 5° comma, l. 898/1970.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione respinge il ricorso enunciando il principio riportato in epigrafe. Afferma innanzitutto che la natura personalissima dell’atto non implica che il suo compimento sia precluso al rappresentante legale; perché l’eventuale divieto impedirebbe l’esercizio di un diritto funzionale alla protezione dell’interdetto. Afferma inoltre che il relativo potere di rappresentanza va riconosciuto al tutore già nominato, non ad un curatore speciale, la cui nomina nel caso in questione costituirebbe un inutile formalismo.

QUESTIONI

[1] La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza, con esiti variabili. Sul primo aspetto, relativo al potere dell’incapace legale di chiedere la separazione o il divorzio, la soluzione affermativa ormai è generalmente affermata. Sul secondo aspetto, relativo alla legittimazione del tutore, la questione è aperta.

Il precedente di Cass., 21 luglio 2000, n. 9582, in Fam. e dir., 2000, 622, riguarda la legittimazione processuale dell’interdetto a promuovere la causa di divorzio. In quel caso la Cassazione ha riconosciuto il potere di azione dell’interdetto in via di interpretazione analogica e «costituzionalmente obbligata» dell’art. 4, 5° comma, l. 898/1970, che consente sia all’incapace naturale che all’interdetto, convenuti nella causa di divorzio, di stare in giudizio tramite il curatore speciale; e ha coerentemente affermato che la domanda va proposta non dal tutore ma dal curatore speciale – eventualmente nominato su richiesta dello stesso tutore. Nello stesso senso Trib. Caltanissetta, 13 giugno 2016, in Dir. e giust., 2016; Trib. Bari, 7 aprile 2015, in Il Familiarista.it, 2015; Trib. Roma, 10 marzo 2011, in DeJure, 2011.

Di questo orientamento la sentenza annotata condivide la sostanza, cioè il principio per cui è necessario garantire anche all’interdetto l’esercizio di diritti personalissimi relativi al rapporto coniugale, dai quali dipenda la sua protezione.

In tale prospettiva la separazione, al pari del divorzio, possono risultare funzionali alla tutela degli interessi dell’incapace, quando la continuità del rapporto coniugale li possa compromettere – ad esempio se l’altro coniuge viola gravemente i doveri di solidarietà reciproca o tiene comunque condotte atte a pregiudicare il patrimonio o la persona dell’incapace. Di qui la generale implicazione che la capacità di compiere gli atti tramite il tutore va riconosciuta in subiecta materia come regola, anche quando siano coinvolti diritti personalissimi; a meno che la legge lo escluda espressamente (come il divieto all’interdetto di contrarre matrimonio previsto dall’art. 85 c.c., che implicitamente risolve in senso negativo la questione se la decisione di sposarsi possa essere presa dal tutore) e salvo verificare in tal caso se le deroghe siano compatibili con la Costituzione.

Nella logica dell’art. 4, l. 898/1970 la domanda giudiziale andrebbe proposta dal curatore speciale (art. 78 c.p.c.) e non dal tutore: qui il legislatore muove dal presupposto che di regola il tutore sia, se non lo stesso coniuge, un parente prossimo come tale esposto a varie possibili situazioni di conflitto di interessi. In ossequio a questa logica il precedente di Cass., 9582/2000 aveva riservato al curatore speciale la domanda di divorzio.

Ma su questo specifico punto la pronuncia annotata esprime diverso avviso: osserva che, in assenza di un conflitto d’interessi con l’assistito, imporre la nomina di un curatore speciale sottraendo l’iniziativa al tutore si risolve in un inutile formalismo. Afferma quindi che, in linea di principio, il potere di azione spetta al tutore – beninteso previa autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell’art. 424 e 374 c.c. Nello stesso senso per la giurisprudenza di merito v. già Trib. Cagliari, 15 giugno 2010, in DeJure, 2010; Trib. Modena, 25 e 26 ottobre 2007, in Fam e dir., 2008, 275 ss., con nota di F. Anelli, la separazione e il divorzio dell’infermo di mente, salvo precisare che in quei casi l’attore non era interdetto ma sottoposto ad amministratore di sostegno. 

Va segnalato che la sentenza in commento non muove dall’interpretazione analogica dell’art. 4 l. 898/1970 – difficilmente conciliabile con la scelta del tutore in luogo del curatore speciale – ma dall’idea che la soluzione attinga in modo diretto ai principi generali dell’ordinamento.

La medesima ratio dovrebbe infine estendersi ai processi consensuali di separazione e divorzio, visto che il doppio vaglio, del giudice tutelare a monte e del tribunale a valle, dovrebbero offrire sufficienti garanzie sui requisiti e i rimedi alla crisi familiare. Maggiori dubbi sussistono per i rimedi stragiudiziali introdotti dall’art. 6, d.l. 12 settembre 2014, n. 132; anche se la soluzione affermativa ci sembra sostenibile mutuando lo schema previsto per la negoziazione assistita in presenza di figli minori.