11 Maggio 2021

L’instituto ex re certa non presuppone necessariamente l’intenzione di escludere la successione legittima

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Cass. Civ., sez. IV, Ord., 9 aprile 2021, n. 9487 – COSENTINO – Presidente, TEDESCO – Relatore

 (C.c., art. 588 c.c.)

“L’institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457 c.c., comma 2, ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell’art. 588 c.c., non ricostituiscono l’unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’institutio ex re certa, va inteso nel senso che l’acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti”

CASO

La causa trae origine dal testamento olografo di Z.M.. In relazione a tale testamento, la Corte d’appello di Brescia riconosceva che la pluralità dei lasciti in favore dei tre nipoti della testatrice T.G., Z.E. e Z.L. costituivano istituzioni ex re certa e non legati. Per questo motivo, riconosceva che le obbligazioni esistenti, in nome della defunta, nel dossier titoli presso la Banca Popolare di Bergamo non menzionati nel testamento, spettavano ai tre nipoti eredi testamentari in parti uguali. Alla base di questo ragionamento, i giudici di secondo grado richiamavano i principi della giurisprudenza di legittimità sulla vis espansiva della istituzione ex re certa. La questione era sorta perché le eredi testamentarie Z., diversamente dal T. (il quale aveva promosso la causa perché gli fosse riconosciuto il diritto pro quota sulle obbligazioni in forza del testamento), erano contemporaneamente chiamate alla successione in forza di legge: esse pretendevano quindi che il dossier, in quanto non oggetto di disposizione testamentaria, fosse devoluto ai soli eredi legittimi. La corte aggiungeva che l’acquiescenza al testamento, manifestata dal T., non poteva incidere sulla sua interpretazione, “posto che dal chiaro contrasto fra le parti in ordine alla loro qualità di eredi o legatari emerge l’interesse ad agire del T. al fine di fare accertare la sua qualità di erede”.

Per la cassazione della sentenza Z.L. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

SOLUZIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 588 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, la sentenza era oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’Appello aveva riconosciuto che le disposizioni in favore dei nipoti costituivano istituzioni di erede e non legati. Alla base di tale asserzione, riteneva che i giudici d’appello non avrebbero tenuto conto di un precedente testamento e del fatto che i lasciti rappresentavano poco più del 10% del valore del patrimonio.  Secondo i giudici di Cassazione, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. La Corte d’Appello, ai fini dell’interpretazione della natura della disposizione, aveva posto alla base del proprio ragionamento l’uso, da parte della testatrice, della parola “eredi” nella parte della scheda in cui venivano menzionati i debiti ereditari, posti a carico dei tre beneficiari dei lasciti dei beni determinati. I giudici di secondo grado, pertanto, hanno ritenuto che l’uso di tale espressione fosse di particolare significato ai fini interpretativi, in quanto i debiti sono a carico degli eredi e non dei legatari. Inoltre, secondo la Corte di Cassazione il T. aveva speso la propria qualità di erede in base al testamento al fine di giustificare la pretesa al concorso, in tale qualità, anche sulle obbligazioni esistenti nel dossier bancario. Pertanto, la pretesa non costituiva in alcun modo impugnazione del testamento, preclusa dall’acquiescenza, ma era volta a far valere una delle implicazioni della qualità di erede derivante dal medesimo testamento. In altre parole, non si disconosceva la validità del testamento sotto nessun profilo: anzi la domanda presupponeva l’efficacia delle disposizioni quale titolo giustificativo per apprendere anche l’ulteriore cespite. Il secondo motivo di doglianza denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 588 c.c.. Infatti, si sostiene che, diversamente da quanto riconosciuto dalla Corte d’Appello, l’institutio ex re certa attribuisce soltanto i beni che formano oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno attribuiti esclusivamente agli eredi legittimi, compresi, se hanno tale qualifica, anche gli eredi istituiti ex re certa. I giudici di legittimità, esaminando le varie posizioni assunte della giurisprudenza della Corte hanno aderito alla tesi secondo cui con l’institutio ex re certa, quando non vengono compresi la totalità dei beni, non vi è anche l’attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, ma tali beni si devolvono secondo le norme della successione legittima. Pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il primo motivo ma fondato il secondo, accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la decisione impugnata.

QUESTIONI

Uno dei temi maggiormente dibattuti in dottrina e in giurisprudenza in materia di istituzione ex re certa attiene alla destinazione dei cespiti dei quali il testatore non abbia espressamente disposto, o perché da lui ignorati, o perché da lui volontariamente taciuti o, ancora, perché sopravvenuti dopo la redazione del testamento. Un primo orientamento (Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2001, p.862; Torrente – Schlesinger, Manuale di diritto privato, 2019, 894 ss.) ha sostenuto che i beni non compresi nelle certae res vadano, in proporzione del valore delle quote accertate a posteriori, agli eredi testamentari. In altri termini, alla base di tale tesi, si ritiene che una volta accertata la volontà del testatore di assegnare quei beni come quota ereditaria, da tale accertamento deriverebbe l’operare della vis expansiva che è propria della quota di eredità. Una seconda teoria (Caramazza, Delle Successioni testamentarie, in Comm. teorico – pratico al cod. civ.,1976, pp.35 ss; Barbero, Il sistema di diritto privato, 1965, Torino, pp. 1156 ss) invece, afferma che l’istituzione ex re certa non vale solamente in funzione di quota ma anche quale limite all’attribuzione ricevuta dall’istituito. Secondo questa posizione rigorosa, sui beni dei quali il testatore non ha disposto per testamento concorrerebbero solamente gli eredi legittimi, e non coloro che sono istituiti ex certis rebus, anche nel caso in cui abbiano la qualifica di eredi legittimi.

Una terza via, seguita da autorevole dottrina (Capozzi, Successioni e Donazioni, 2015, p. 82; Bigliazzi Geri, Il testamento, 1976, pp. 142 ss; Gangi, La successione testamentaria, 1964, p. 381) conferma la natura “imitatrice” dell’institutio ex re certa, ma in forma più equilibrata: si è affermato che l’insititutio ex re certa attribuisce soltanto i beni che formano oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno agli eredi legittimi, in essi compresi, anche se hanno tale qualifica, gli eredi istituiti ex re certa. L’ultimo orientamento è stato ripreso anche da una passata pronuncia della Suprema Corte con la quale si è chiarito come l’institutio ex re certa vale a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede (Cass. n. 737/1963). Questa opinione si basa sul principio desumibile dall’art. 734, 2° comma con il quale si stabilisce che i beni non ricompresi nella divisione fatta dal testatore sono attribuiti “conformemente alla legge”. In particolare tale inciso va interpretato nel senso che non sarebbe sufficiente un generico proposito rimasto inattuato di provvedere per il futuro con diverse e imprecisate disposizioni testamentarie.

Tuttavia, recentemente la giurisprudenza risulta ondivaga: con una recente sentenza ha riconosciuto la possibilità del concorso fra l’istituito ex re e l’erede legittimo (Cass. n. 17868/2019). Con questa pronuncia è stato precisato che, qualora non vi sia una manifestazione di volontà contraria all’apertura della successione legittima, i beni esclusi verranno attribuiti al chiamato ex lege. Secondo tale tesi, la quota dell’istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituito connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la redazione della scheda testamentaria.

Si segnala, tuttavia, che nella giurisprudenza di legittimità vi è stato un orientamento, peraltro seguito dalle Sezioni Unite, con il quale si è affermato che “in tema di delazione dell’eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457 c.c., comma 2, in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” (Cass., S.U., n. 17122/2018) . In prima battuta questa tesi delle Sezioni Unite sembra contraddire la pronuncia del 2019, e negare la possibilità del concorso fra l’erede legittimo e l’istituito ex re, che sarebbe l’unico erede in virtù della forza espansiva implicita nel riconoscimento della qualifica ereditaria.

Venendo alla pronuncia in commento non vi sarebbe nessun reale contrasto tra le affermazioni delle Sezioni Unite del 2018 e la tesi che ammette il concorso dell’istituito ex re con l’erede legittimo. Infatti, nel caso in cui il testatore attribuisce ad una persona beni determinati o un complesso di beni, tacendo del resto, ma disponendo – o credendo di disporre – della totalità dei cespiti ereditari, si avrà una istituzione ex asse, con conseguente apertura della sola successione testamentaria.

Nel caso di specie, la Cassazione, pur nella divergenza di opinioni che da sempre si registra sull’argomento sia in dottrina sia in giurisprudenza, aderisce al principio con il quale si afferma che l’institutio ex re certa non presuppone necessariamente l’intenzione di escludere la successione legittima: con essa sono attribuiti soltanto i beni che formano oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno esclusivamente agli eredi legittimi, compresi, se hanno tale qualifica, anche gli eredi istituiti ex re certa.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto successorio: questioni attuali e controverse