24 Novembre 2015

L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura non è soggetta al termine di decadenza previsto per le domande tardive dall’art.101 legge fallimentare

di Alexandra Aliotta Scarica in PDF

Cass. Civ., 31 luglio 2015, n.16218

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Procedure concorsuali – crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento – ammissione al passivo – termine annuale decadenza ex art. 101 l.fall. – esclusione
(r.d. 16 marzo 1942 n.267, disciplina del fallimento, art. 101).

 [1] Il termine di decadenza di dodici mesi previsto dall’art. 101, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n.267, per l’insinuazione al passivo fallimentare, non trova applicazione per i crediti concorsuali sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento.

 

[1]

CASO
Il Curatore dichiara di non volere subentrare in un contratto preliminare stipulato dalla Società fallita; il contratto pertanto si scioglie.

Il promittente acquirente propone domanda di ammissione al passivo del credito al rimborso dell’acconto sul prezzo versato al momento della stipula di un preliminare.

Il Giudice Delegato dichiara inammissibile la domanda perché era stata proposta oltre il termine annuale decorrente dal deposito del decreto di esecutività previsto dall’art.101 della legge fallimentare.

Il creditore propone opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale di Padova, che rigetta il ricorso, motivando che l’art. 101 l. fall. non distingue tra crediti sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento e che pertanto il temine di decadenza previsto dall’art. 101 l.fall. trova applicazione anche per i crediti che sono sorti dopo la dichiarazione di fallimento.

La Corte di Cassazione, su ricorso proposto dal creditore, cassa con rinvio il decreto emesso dal Tribunale ed afferma che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 101, l.fall.

 

SOLUZIONE
La decisione della Cassazione affronta la questione dell’applicazione del termine di decadenza previsto dall’art.101 l.fall., cosi come modificato dalla art. 86 del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, alle domande di insinuazione al passivo aventi ad oggetto crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento.

L’art. 101, primo comma, l.fall. stabilisce che le domande di ammissione al passivo possono essere depositate in cancelleria anche oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo ma non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che, a norma dello stesso articolo, può essere prorogato dal tribunale fallimentare fino a diciotto mesi).

La norma non specifica se il termine di decadenza trovai applicazione anche per i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento.

La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, perviene alla conclusione afferma che, in mancanza di un esplicito riferimento temporale ai crediti successivi all’aperura del fallimento, ragioni di ordine logico-sistematico impongono di escludere l’assoggettamento di tali crediti al termine di decadenza previsto dall’art.101 l.f.

In motivazione la Corte chiarisce le ragioni che inducono a ritenere inapplicabile il termine decadenziale al caso di specie, sottolineando anche i profili di incostituzionalità di una soluzione opposta.

Segnatamente la Corte osserva che nuovi crediti possono sorgere anche in una fase avanzata della procedura concorsuale, ovvero in un momento in cui il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività è già scaduto.

Se il termine è in corso, il creditore disporrebbe invece di un termine comunque inferiore rispetto agli altri creditori, con conseguente violazione del principio di uguaglianza.

 

QUESTIONI
Il principio di diritto rappresenta una novità assoluta (nello stesso senso, come obiter dictum, si veda pure la successiva Cass., ord. 21 ottobre 2015,  n.1473).

Giova ricordare che prima della riforma del 2006 le domande di insinuazione al passivo non erano soggette ad un termine di decadenza ma potevano essere proposte fino a quando non fossero esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare.

L’introduzione del termine decadenziale di un anno, previsto dall’art. 101, primo e ultimo comma l.fall., comporta il rischio di risultati iniqui in quanto, come è avvenuto nel caso di specie, talvolta è stato applicato in modo indistinto a tutti crediti concorsuali, senza distinguere fra crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento e crediti sorti nel corso della procedura.

La decisione annotata, che per la prima volta ha escluso l’applicazione del termine decadenziale di cui all’ar. 101 l.f. ai crediti successivi alla dichiarazione di fallimento, appare pienamente condivisibile e la motivazione è chiara e puntuale.

Nel contempo dalla pronuncia è possibile ricavare un principio di portata generale che impone di non applicare analogicamente termine perentori, comminati dalla legge a pena di decadenza dall’esercizio di un diritto, al di là delle ipotesi in cui questi termini sono espressamente previsti dalla legge.

Anche in questa prospettiva la decisione dalla Corte va accolta con favore.