L’Indicatore Sintetico di Costo nei contratti di leasing
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), noto anche come Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), è un parametro che rappresenta il costo totale di un’operazione di finanziamento, espresso in percentuale annua sul credito concesso.
La sua indicazione è obbligatoria principalmente per le operazioni di credito al consumo, come previsto dal Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB). La Cassazione ha chiarito che nel credito al consumo la ‘clausola TAEG’ costituisce un elemento essenziale ai fini della validità del contratto, la cui assenza o invalidità comporta l’applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 125 bis, comma 7, TUB, destinato ad assorbire, oltre agli interessi, anche tutte le altre componenti del costo totale del credito. Soltanto per i contratti conclusi con consumatori è prevista una espressa sanzione (tasso BOT), mentre per i mutui a favore di operatori commerciali l’Indicatore Sintetico di Costo assume una mera funzione di pubblicità e trasparenza (nei termini Cass. n. 1034/2022; v. anche Cass. n. 17187/2023; Cass. n. 14000/2023; Cass. n. 35676/2023; Cass. n. 5151/2024 e, soprattutto, Cass., Sez. Un., n. 15130/2024).
Nel contesto dei contratti di leasing, l’obbligo di indicare l’ISC/TAEG sussiste solo quando tali contratti rientrano nella categoria del credito al consumo, ossia quando il cliente è qualificabile come consumatore ai sensi della normativa vigente (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta). I contratti stipulati con professionisti o imprese non rientrano in questa categoria. In tali situazioni, l’indicazione dell’ISC/TAEG non è obbligatoria. La giurisprudenza ha chiarito che, in questi casi, è sufficiente riportare nel contratto il cosiddetto ‘tasso leasing’, che rappresenta il tasso di interesse specificamente applicato all’operazione di leasing (al riguardo, le disposizione di Trasparenza bancaria di Bankitalia stabiliscono che per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e i relativi interessi).
La giurisprudenza di merito ha confermato e precisato questi principi in diverse occasioni:
– Trib. Roma 7 gennaio 2025: ha ribadito l’assenza dell’obbligo di indicare l’ISC nei contratti di leasing stipulati con soggetti non qualificabili come consumatori.
– Corte d’Appello Brescia 13 febbraio 2023, n. 258: ha chiarito che l’indicazione del TAEG/ISC nei contratti di leasing finanziario non è necessaria, a meno che il cliente non sia qualificabile come consumatore, escludendo così dall’obbligo gran parte dei contratti di leasing stipulati con imprese.
– Trib. Roma 26 gennaio 2021; ha confermato che nei contratti di leasing tra imprenditori non vige l’obbligo di indicare l’ISC, mentre tale obbligo è applicabile ai contratti di credito al consumo.
La Corte di Cassazione, con la decisione n. 34889/2023, ha ulteriormente chiarito che l’indicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo. La circostanza che alcune tipologie di leasing rientrino tra le operazioni di credito al consumo non implica che in ogni contratto di leasing debba essere necessariamente espresso l’ISC.
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