14 Marzo 2017

L’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dall’interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Quarta Sezione, 20 luglio 2016, C-341/15

Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Collocamento a riposo su richiesta dell’interessato – Lavoratore che non ha usufruito di tutte le ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro – Normativa nazionale che esclude l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute – Congedo per malattia – Dipendenti pubblici.

MASSIMA

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro; un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia; un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia; spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.

COMMENTO

Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia si è pronunciata nell’ambito di una controversia promossa da un cittadino austriaco nei confronti del suo datore di lavoro, in merito all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dall’interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 20 luglio 2016, ha esaminato, congiuntamente le tre questioni con le quali il giudice austriaco ha chiesto la corretta interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. In merito, la Corte di Giustizia, ha rammentato che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato. Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.  Alla luce di quanto precede la Corte constata che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro. A riguardo, la Corte, sottolinea ulteriormente che, al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, si deve accertare che un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato che precedeva il suo pensionamento, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia. Spetterà al giudice del rinvio stabilire se, conformemente alla convenzione conclusa tra le parti in causa, il lavoratore fosse effettivamente tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro pur continuando a percepire il proprio stipendio. In caso affermativo, il lavoratore non avrà diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire durante tale periodo. Se, invece, durante tale medesimo periodo, il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie annuali retribuite a causa di una malattia, quest’ultimo avrà diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. Infine, alla stregua dei precedenti conformi della stessa Corte di Giustizia, la stessa afferma che, benché la direttiva 2003/88 intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi possono disporre, conformemente all’articolo 15 di tale direttiva, della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”