28 Settembre 2021

L’incompetenza della sezione specializzata in materia d’impresa

di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale delle Imprese di Bologna – Sentenza n. 497/2020 pubbl. il 6 marzo 2020 

Parole chiave: competenza per materia – azione di responsabilità – revoca amministratore – sezione impresa – clausola compromissoria

Massima: sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare e la conseguente azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.

La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa in merito all’eventuale illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. connesso alla suddetta responsabilità deve invece essere valutata in base al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019 secondo cui “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario”.

Disposizioni applicate: articoli 2476 e 2043 c.c., art. 19 e 20 c.p.c.

Con il giudizio in esame i soci di una S.r.l. hanno dedotto l’invalidità di una delibera assembleare avente ad oggetto la vendita ad un prezzo vile di terreno edificabile e di un fabbricato in corso di costruzione della società, e la conseguente responsabilità ex art. 2476 c. 1° c.c. dell’amministratore unico e di tutti gli altri soci ex art. 2476 c. 7° c.c., oltre che della società terza acquirente che avrebbe collaborato con l’amministratore e contribuito in mala fede alla mala gestio.

Gli attori hanno pertanto chiesto la revoca dell’amministratore unico e la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla S.r.l. a causa della suddetta cessione immobiliare.

Tutti i convenuti si sono quindi costituiti eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità dell’impugnativa della delibera e della conseguente azione di responsabilità e la richiesta di revoca dell’amministratore in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale e, di conseguenza, l’incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Bologna quanto alla domanda residua formulata nei confronti della società terza acquirente avente sede a Reggio Emilia.

Il Tribunale delle Imprese di Bologna ha accolto la suddetta eccezione di improcedibilità, richiamando l’art. 29 dello statuto della S.r.l. secondo il quale “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale […] Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità. […] Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.

Il Tribunale ha infatti osservato che non vi erano dubbi in merito alla disponibilità dei diritti oggetto della fattispecie in esame, i quali pertanto erano pacificamente compromettibili, ancor più per il fatto che con la suddetta clausola statutaria le parti del contratto sociale hanno rinunciato alla giurisdizione ordinaria a favore di un collegio arbitrale irrituale svincolato da ogni formalismo, cui è stato demandato lo svolgimento di una attività negoziale e non l’esercizio di una funzione giurisdizionale.

Ciò chiarito, residuava unicamente la domanda proposta nei confronti della società acquirente che, in mala fede, avrebbe acquistato ad un prezzo vile il terreno e il fabbricato aventi sede a Reggio Emilia, configurando una fattispecie di responsabilità del terzo avente natura extra-contrattuale ex 2043 c.c.

Al riguardo, il Tribunale ha richiamato l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019 che hanno espresso il seguente principio di diritto: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario […] deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita“.

In applicazione di tale principio e dei criteri ordinari della competenza territoriale ex articoli 19 e 20 c.p.c., la Sezione specializzata in materia di imprese di Bologna ha infine dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente, per la domanda di natura extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. (inconferente ai rapporti societari così come delineati dall’art. art. 3/3° co. D. Lgs. 168/2003 come mod. ex D.L. n. 1/2012 istitutivo delle sezioni specializzate), il Tribunale di Reggio Emilia (nella cui circoscrizione aveva sede la convenuta e si sarebbe verificato il danno da illecito extracontrattuale).