12 Marzo 2024

L’inadempimento ai doveri di controllo del collegio sindacale ne paralizza il diritto al compenso

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 15 febbraio 2024, n. 4168

Parole chiave: Società – Sindaci – Obbligazioni e contratti – Adempimento – Risoluzione del contratto per inadempimento

Massima: “In tema di compensi dei sindaci di società, posto che l’inadempimento di un componente del collegio sindacale può essere apprezzato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, deve comunque essere fatta salva la possibilità che l’eccezione di inadempimento si ponga in rapporto di corrispettività con le richieste di compensi avanzate dal professionista per l’attività riferite al periodo, da considerarsi unitariamente, comprensivo dell’annualità nel corso del quale si è realizzata la condotta antigiuridica del professionista e della successiva annualità in cui si sono palesate le conseguenze dannose.

Disposizioni applicate: art. 1458 c.c., art. 2402 c.c.

Nel caso in esame, un componente del collegio sindacale di una società fallita aveva richiesto l’insinuazione al passivo del proprio credito, in parte in via privilegiata, in parte con rango della prededuzione, derivante dal compenso professionale per l’attività svolta dalla nomina alla dichiarazione di fallimento della società.

Tuttavia, essendo stato escluso il suo credito dallo stato passivo, il componente del collegio sindacale aveva proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento, ma il Tribunale l’aveva rigettata, ritenendo, in particolare, che (i) la condotta illegittima dell’organo sindacale – che non aveva vigilato sull’operazione di fusione per incorporazione che aveva poi portato la società al fallimento – fosse coincisa con il preteso diritto all’operazione di fusione summenzionata, (ii) il collegio sindacale avesse espresso il proprio parere favorevole al progetto di fusione senza aver esaminato i bilanci delle società coinvolte e (iii) proprio la carenza di informazioni avesse impedito al collegio sindacale di cogliere gli elementi tipici della situazione di difficoltà in cui versava la società incorporata e di assumere le dovute determinazioni sulla fusione ancora da perfezionare.

Avverso tale decisione, il componente del collegio sindacale aveva proposto ricorso per Cassazione, come si vedrà, senza risultato.

Infatti, il componente del collegio sindacale ha sostenuto che il Tribunale di prime cure avesse erroneamente ritenuto che la condotta posta a base dell’eccezione di inadempimento fosse afferente al medesimo incarico ed al medesimo esercizio a cui attenevano le retribuzioni richieste in sede di ammissione al passivo. Orbene, la Corte di Cassazione, citando un proprio precedente del 2021, ha ricordato che “in tema di società di capitali, l’adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l’intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell’art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l’art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso” (Cass. 6027/2021).

A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente accertato che la nomina avvenuta nell’estate 2018 del nuovo collegio sindacale, che confermava il componente, riguardava gli esercizi 2018, 2019 e 2020, con la conseguenza che la responsabilità del componente del collegio sindacale, a fronte del rinnovo della nomina (e non della nomina tout court), concerneva tutte le vicende societarie occorse nell’anno solare 2018, fra cui anche la violazione degli obblighi di vigilanza con riguardo ai fatti inerenti alla fusione conclusasi all’inizio del 2018.

Peraltro, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di prime cure avesse correttamente considerato che, a fronte della violazione degli obblighi di vigilanza a monte, la correlata responsabilità dell’organo societario si estendesse anche all’unità temporale successiva (ovvero all’annualità 2019).

Infatti, proprio sulla scorta del precedente giurisprudenziale del 2021, gli ermellini hanno rammentato che l’eccezione di inadempimento è idonea a paralizzare il diritto al compenso del collegio sindacale nominato non solo per l’annualità nel corso del quale si è realizzata la condotta antigiuridica dell’organo sindacale, ma anche per la successiva annualità in cui si sono palesate le conseguenze dannose di tale condotta.

La Suprema Corteha pertanto rigetto il ricorso del componente del collegio sindacale, concludendo che l’esistenza di una condotta antigiuridica dell’organo sindacale che, nell’ambito di un’operazione di fusione societaria, aveva comportato un ingente danno per la società incorporante, condotta concretizzatasi nell’omessa verifica della situazione patrimoniale ed economica della società incorporata, appariva idonea a giustificare l’eccezione di inadempimento ed a paralizzare il diritto al compenso del collegio tanto per l’annualità in cui si era realizzata la condotta contestata, quanto per l’annualità in cui se ne erano manifestate le conseguenze dannose.

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