L’impugnazione incidentale tardiva nelle cause connesse
di Giulia Ricci Scarica in PDFNota a Cass., sez. VI, 12 marzo 2018, n. 5876 – Pres. D’Ascola – Rel. Scalisi
Impugnazioni – Impugnazione incidentale tardiva – Cause scindibili – Interesse ad impugnare – Sussistenza – Ammissibilità.
(C.p.c., artt. 332, 333, 334).
[1] Nelle cause scindibili, è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva rivolta contro una parte diversa dall’impugnante principale, se sussiste interesse ad impugnare.
IL CASO
[1] Nel processo vertente sull’inadempimento contrattuale per inidoneità del bene venduto erano convenuti in giudizio il venditore ed il produttore del bene. Il Tribunale accertava la responsabilità del produttore e lo condannava a risarcire il danno direttamente in favore dell’attore acquirente. Il produttore soccombente impugnava la sentenza, e l’acquirente proponeva appello incidentale chiedendo la condanna per inadempimento contrattuale del venditore in solido con il produttore. L’appello principale veniva accolto, in quanto si accertava l’estraneità del produttore rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra acquirente e venditore; l’appello incidentale veniva dichiarato inammissibile per tardività, in quanto, trattandosi di causa scindibile da quella oggetto dell’appello principale, si escludeva l’applicabilità dell’art. 334 c.p.c. Avverso la declaratoria di inammissibilità l’appellante incidentale ha spiegato ricorso in cassazione.
LA SOLUZIONE
[1] La S.C. ha accolto il ricorso e cassato la sentenza di appello nella parte in cui dichiarava inammissibile l’impugnazione incidentale, affermando che, a prescindere dalla qualificazione del nesso di inscindibilità o scindibilità tra le cause, è sempre ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva il cui interesse sia sorto dall’impugnazione principale, anche quando abbia natura “adesiva” rispetto a quella e sia proposta contro la parte investita dell’impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi.
La Corte invoca a sostegno Cass., sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24707, e Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, la prima concernente la disciplina processuale della garanzia, la seconda relativa all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale adesiva.
LE QUESTIONI
La S.C. ha richiamato l’orientamento che recentemente ha superato la tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria al fine dell’applicabilità degli artt. 331 e 334 c.p.c.; in luogo di tale distinzione, infatti, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del nesso di inscindibilità in sede di gravame tra la causa principale e quella di garanzia vada svolta esaminando i motivi dell’impugnazione in relazione al contenuto della sentenza impugnata (Cass., sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24707, in Giur. it., 2016, 3, 580 ss., con nota di Carratta, in Riv. dir. proc., 2016, 3, 827 ss., con nota di Tiscini, in www.eclegal.it, 25 gennaio 2016, con nota di Cacciatore; cfr. Gambineri, Garanzia e processo, II, Milano, 2001, 581 ss.; per il precedente orientamento, cfr. Cass. 4 giugno 2007, n. 12942; Cass., 8 agosto 2002, n. 12029). Ne deriva che, se l’impugnazione principale riguarda soltanto la decisione di merito inerente il rapporto di garanzia, le cause sono scindibili in sede di gravame ed è inapplicabile l’art. 334 c.p.c.; diversamente, quando l’impugnazione principale investe anche la decisione sul rapporto principale, oltre che quello di garanzia, sussiste il «litisconsorzio necessario processuale» che rende ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva anche da parte del soggetto estraneo al rapporto di garanzia (su cui v. Cass. sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.; contra Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9686; cfr. Gambineri, Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia, in Foro it., 2016, I, 2195 ss.).
Considerando il caso di specie, peraltro, non è chiaro se i rapporti tra venditore e produttore siano riconducibili al rapporto di garanzia o, con maggiore probabilità, all’obbligazione solidale al risarcimento del danno (v. sub par. 2-3).
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore, la S.C. ha inoltre invocato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 334 c.p.c. è applicabile all’impugnazione incidentale del condebitore solidale rivolta contro il creditore, quando l’interesse ad impugnare sia sorto dall’impugnazione principale proposta dall’altro condebitore solidale (impugnazione incidentale tardiva cd. adesiva, v. Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, in Riv. dir. proc., 2008, 1422, con nota di Corrado, e in Giusto processo civ., 2008, 437, con nota di Balena; v. anche Cass., 11 marzo 2015, n. 4875; Cass., 28 aprile 2014, n. 9369), pur mantenendo ferma la tradizionale configurazione delle cause aventi ad oggetto obbligazioni solidali quali cause scindibili, anche ai fini dell’impugnazione ex art. 332 c.p.c. (Cass., sez. un., 27 novembre 2007, cit.; Cass., 26 febbraio 2014, n. 4571, in Guida al dir., 2014, n. 19, 77; Cass., 25 luglio 2008, n. 20476; Cass. 19 luglio 2000, n. 9497, in Giust. civ. 2000, I, 3149; Amorth, L’obbligazione solidale, Milano 1959, 22; Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1963, 135; cfr. Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, II, Torino, 2017, 477 ss.).
Il principio affermato dalle Sezioni Unite si fonda sul presupposto che, rispetto alla sentenza di condanna dei condebitori solidali, l’impugnazione principale di un condebitore prospetta una modifica dell’assetto di interessi, inerente l’an o il quantum dell’obbligazione, che determina in capo al condebitore non impugnante il rischio di una soccombenza più grave, dovuta al possibile pregiudizio del diritto di regresso, «che potrebbe restare escluso o determinato in misura inferiore» (Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, cit.; nel senso che l’art. 334 c.p.c. sarebbe comunque applicabile alle cause inerenti obbligazioni solidali, inscindibili per il rapporto di dipendenza tra le parti di sentenza, cfr. Corrado, Riflessioni a margine degli artt. 334 e 331 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2008, 1422). Per tale motivo, si ritiene ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del condebitore solidale, che ontologicamente è “adesiva” rispetto alla principale, diretta contro la stessa parte e fondata sugli stessi motivi dell’impugnazione principale.
Tanto premesso, non pare giustificabile l’applicazione di tale principio al caso in esame, in cui l’impugnazione incidentale tardiva non aderisce a quella principale, poiché proviene dal soggetto contro cui era rivolta l’impugnazione principale ed è diretta nei confronti di un soggetto diverso dall’impugnante principale, ossia il condebitore solidale non impugnante.
In particolare, non si comprende in che modo l’impugnazione principale del condebitore solidale abbia determinato l’insorgenza dell’interesse del creditore ad impugnare contro il condebitore solidale non impugnante. Viene meno, dunque, la ratio sottesa all’estensione dell’art. 334 c.p.c. alle cause scindibili aventi ad oggetto obbligazioni solidali (Cass., sez. un. n. 24627/2017, cit.).
Al netto dei richiami giurisprudenziali (impropriamente) effettuati, il contenuto decisorio dell’ordinanza in epigrafe concerne esclusivamente il limite soggettivo dell’impugnazione incidentale tardiva nelle cause scindibili, nel senso di ritenerla ammissibile anche se proposta nei confronti di parti diverse dall’impugnante principale (in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 9 aprile 2018, n. 8719; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 18 maggio 2016, n. 10243; Cass., 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass., 24 aprile 2003, n. 6521; Cass., 9 febbraio 1995, n. 1466; Cass., 23 ottobre 1991, n. 11229; v. in dottrina Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Assago, 2012, 62 ss.).