10 Aprile 2018

L’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo per sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento

di Elisa Annamaria Daniele Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. I, 19-02-2018, n. 3957 (ord.) – Pres. Ambrosio – rel. Di Virgilio  – P.M. Salvato (diff.)

Fallimento – Revoca – Effetti sul giudizio di opposizione allo stato passivo – Fondamento (artt. 18, 96 e 120 L. fall.)

La sopravvenuta revoca, passata in giudicato, della dichiarazione di fallimento rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo.

CASO

Con decreto il Tribunale di Cagliari respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta da due professionisti al fine di conseguire l’ammissione al passivo in prededuzione dell’integrale importo dagli stessi richiesto a titolo di compenso per l’attività stragiudiziale resa di sede di concordato preventivo. Impugnato in cassazione il provvedimento di rigetto dell’opposizione allo stato passivo, nelle more la dichiarazione di fallimento veniva revocata con sentenza passata in giudicato.

SOLUZIONE

La Corte cassa senza rinvio, ex art. 382, co. 3 ultima parte, c.p.c., la pronuncia impugnata, affermando il principio secondo cui la sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo.

QUESTIONI

La sentenza in esame si sofferma sull’incidenza della sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento sul pendente giudizio di opposizione allo stato passivo, confermando il revirement già prospettato con l’ordinanza n. 19752 del 9 agosto 2017, quale ineludibile conseguenza della novella della disciplina fallimentare, operata con D. Lgs. n. 5 del 2006.

La Corte non manca di ricordare l’orientamento consolidatosi nel previgente regime (cfr., Cass., 29/5/2013, n. 13337, Cass. 17/7/2007, n.15934, Cass., 28/9/2004), secondo cui il riacquisto della capacità processuale del fallito, conseguente alla chiusura o alla revoca del fallimento, determinava unicamente, in ossequio alla previsione di cui all’art. 300 c.p.c., l’interruzione di ogni processo di cui fosse parte il curatore fallimentare, salva la facoltà di riassunzione del giudizio nei confronti del fallito tornato in bonis o di prosecuzione da parte di quest’ultimo.

Pertanto, nel vecchio regime, intervenuta la chiusura o la revoca del fallimento, il giudizio di opposizione allo stato passivo si interrompeva, ma lo stesso ben poteva essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al fine di giungere all’accertamento giudiziale sull’esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l’ammissione al passivo.

Tuttavia, l’elaborazione ermeneutica consolidatasi nel previgente regime non può essere mutuata nell’attuale contesto normativo, non tanto in considerazione del fatto che non è predicabile l’interruzione del giudizio di legittimità, allorquando sopraggiunga nelle sue more la pronuncia di revoca del fallimento, ma per la dirimente considerazione che il legislatore della novellata legge fallimentare ha connotato il giudizio di opposizione allo stato passivo come un procedimento impugnatorio a carattere sommario e privo di efficacia ultrafallimentare.

A riprova dell’assoluta inidoneità dell’accertamento del credito effettuato nella procedura concorsuale a spiegare efficacia ultrafallimentare, vi è la considerazione che il creditore, pur quando ammesso al passivo, ove intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovrà comunque munirsi di un titolo esecutivo, potendo tutt’al più avvalersi della pronuncia fallimentare come prova scritta per il conseguimento del decreto ingiuntivo.

Dalle novellate disposizioni di cui all’art. 96, ult. comma, e 120  ult. comma, L.fall., che hanno attribuito a tutte le decisioni sullo stato passivo (siano esse emanate nella fase necessaria–sommaria dal G.D. o nella fase eventuale di impugnazione dal Tribunale) efficacia unicamente endoprocessuale, dunque, si ricava che il giudizio di opposizione allo stato passivo trova nella procedura fallimentare il suo necessario presupposto, indi per cui alla revoca del fallimento, con sentenza passata in giudicato, non può conseguire che l’improcedibilità del giudizio ex art. 98 L. fall.