Limiti di operatività dell’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2), c.c.
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. II, 4 giugno 2024, n. 15566, Pres. Manna, Est. Cavallino
[1] Tutela dei diritti – Prescrizione e decadenza – Prescrizione presuntiva.
La prescrizione presuntiva non opera quando l’incarico professionale sia stato conferito con atto scritto. A tale proposito al giudicante spetta esclusivamente la verifica se sussista un accordo scritto che, in quanto tale, esclude che il rapporto si sia svolto senza formalità e per questo è ritenuto incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento.
CASO
[1] Un professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, opposto dal debitore sulla base della prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2), c.c., assumendo che dal completamento dell’opera fosse decorso il termine triennale ivi previsto.
L’adito Tribunale di Catania rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che al rapporto non potesse applicarsi l’istituto della prescrizione presuntiva.
Il debitore opponente proponeva allora appello, che veniva parimenti rigettato.
Contro tale decisione veniva conseguentemente proposto ricorso per cassazione, mediante il quale il debitore denunciava, a norma dell’art. 360, n. 3), c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2956, n. 2), c.c.; in particolare, il ricorrente sosteneva che la decisione impugnata, avendo ritenuto la natura delle prestazioni rese dal professionista incompatibile con il perimetro di operatività della prescrizione presuntiva, non trovasse supporto né normativo né giurisprudenziale; rilevava che la disposizione non prevedesse alcunché in relazione alla natura, alla complessità, alla durata e alle altre caratteristiche delle prestazioni professionali e quindi aveva errato la sentenza impugnata a ritenere l’applicabilità della prescrizione presuntiva unicamente agli incarichi connotati da assoluta informalità; aggiungeva che era erroneo anche il riferimento alle modalità di pagamento, in quantro profilo totalmente esulante dalla previsione normativa.
SOLUZIONE
[1] Tale motivo di ricorso viene dichiarato fondato.
Secondo il ragionamento della Cassazione, la scelta legislativa di sottoporre a prescrizione presuntiva i crediti dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per le relative spese, giustificata in quanto nello schema contrattuale del contratto d’opera professionale il pagamento generalmente avviene in tempi brevi e senza rilascio di quietanza scritta, non significa – come dichiarato dalla sentenza di secondo grado -, che spetti al giudice di merito accertare in concreto se l’incarico professionale rientri in ipotesi per la quale si possa ritenere che il pagamento sia avvenuto senza dilazione e senza il rilascio di quietanza, sulla base dell’oggetto dell’incarico e dell’entità del compenso.
Ciò sarebbe confermato da Cass., 30 aprile 2018, n. 10379, secondo la quale l’art. 2956, n. 2), c.p.c. non esclude affatto che la prestazione del professionista sia complessa e continuativa, a dimostrazione che la disposizione non attribuisce al giudicante una valutazione sulle caratteristiche del rapporto professionale in concreto al fine di decidere se si tratti di rapporto soggetto o meno alla prescrizione presuntiva.
Al giudice spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d’opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che l’adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza; infatti, a ritenere diversamente si giungerebbe al risultato di rendere incerta la disciplina della prescrizione applicabile al singolo rapporto d’opera professionale, rimettendola alla valutazione sulle caratteristiche in concreto del singolo rapporto.
In conclusione, poiché la Corte d’Appello di Catania ha erroneamente rigettato il gravame escludendo che alla fattispecie si applicasse la prescrizione presuntiva, il ricorso è stato accolto, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio della causa al medesimo giudice di seconde cure.
QUESTIONI
[1] L’istituto della prescrizione presuntiva, disciplinato agli artt. 2954 ss. c.c., rappresenta, come noto, una presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento del credito fondata sul decorso di un determinato lasso di tempo predeterminato dalla legge.
La possibilità di prova contraria al maturare della prescrizione presuntiva è limitata, dagli artt. 2959 e 2960 c.c. alle sole possibilità di ammissione, da parte chi abbia opposto la prescrizione in giudizio, che l’obbligazione non è stata estinta, ovvero al deferimento all’altra parte, da parte di colui al quale la prescrizione è stata opposta, del giuramento decisorio allo scopo di accertare se si è verificata l’estinzione del debito.
Come recentemente chiarito da Cass., sez. un., 29 agosto 2023, n. 5442, e ad avvalorare la correttezza della soluzione sposata dal provvedimento in commento, la prescrizione presuntiva rappresenta “istituto di antica applicazione, pre-napoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante l’evoluzione dei meccanismi commerciali e l’utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l’insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell’area dei rapporti economici. L’esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand’anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell’operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull’esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico”.
Nel caso in esame, è stata invocata la fattispecie di cui all’art. 2956, n. 2), c.c., ossia la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. A tal riguardo, Cass., sez. un., 25 giugno 2015, n. 13144 ha precisato che l’istituto “trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta”. Tale pronuncia, per quanto di interesse ai fini del presente commento, evidenzia come sia stato il legislatore a individuare le ipotesi di applicazione della prescrizione presuntiva in quelle nelle quali l’incarico è conferito con lo strumento del contratto d’opera professionale, in quanto schema contrattuale nel quale generalmente il pagamento avviene in tempi brevi e senza rilascio di quietanza scritta.
Per quanto riguarda la questione direttamente affrontata dal provvedimento in commento – ossia, l’ambito applicativo della prescrizione presuntiva -, è possibile concludere nel senso per cui l’istituto può applicarsi solo ai crediti relativi ai rapporti indicati negli artt. 2954 ss. c.c. – e, conseguentemente, che la relativa elencazione sia da ritenersi tassativa -, in quanto si tratta di una deroga alle disposizioni generali sulla prescrizione e la condizione deteriore a cui sono sottoposti i soggetti attivi di tali rapporti non può essere estesa a ipotesi non specificamente previste; ciò comporta anche che i rapporti indicati negli artt. 2954 e ss. c.c., e in particolare nell’art. 2956, n. 2), c.c., non possono essere distinti in base alle loro caratteristiche concrete e, quindi, neppure in relazione alle caratteristiche dell’incarico e all’entità del compenso – criteri ai quali, all’opposto, ha erroneamente voluto fare riferimento l’impugnata sentenza d’appello.
Al giudicante, dunque, non spetta un apprezzamento concreto sulle caratteristiche del rapporto, in termini di caratteristiche dell’incarico e di entità del compenso.
La correttezza di tale assunto non può essere smentita neppure dal fondamentale principio affermato da Cass., 7 aprile 2006, n. 8200 (conf., da ultimo, Cass., 12 gennaio 2022, n. 789), secondo cui e la prescrizione presuntiva non opera quando l’incarico professionale sia stato conferito con atto scritto: al giudicante, infatti, spetta esclusivamente verificare se sussista un accordo scritto che, in quanto tale, esclude che il rapporto si sia svolto senza formalità e per questo è ritenuto incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento.
Dunque, è esclusivamente la conclusione del contratto per iscritto a porre il credito al di fuori del campo di operatività della prescrizione presuntiva. Tuttavia, nel caso di specie la Corte d’Appello di Catania, svolgendo l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ha escluso proprio l’esistenza di un accordo scritto di conferimento dell’incarico, ossia l’unico elemento che sarebbe stato effettivamente ostativo all’applicazione della prescrizione presuntiva.
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